Utili non distribuiti delle s.r.l.: niente contributi INPS sull’utile a riserva


Per lungo tempo l’INPS ha richiesto i contributi anche sull’utile che una s.r.l. genera senza distribuirlo, quello che nella prassi viene chiamato “utile virtuale”. I soci impegnati in modo stabile nell’attività aziendale, iscritti alla gestione artigiani o commercianti, erano perciò tenuti a versare la contribuzione sulla quota di reddito d’impresa riferibile alla loro partecipazione, pur se il denaro rimaneva nella società. Con sei sentenze ravvicinate, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio opposto: nelle s.r.l. che non hanno optato per la trasparenza fiscale, l’utile portato a riserva non costituisce reddito dichiarato dal socio ai fini IRPEF e resta fuori dalla base di calcolo dei contributi. L’argomento si fonda sull’articolo 3-bis del D.L. 384/1992, che aggancia i contributi al reddito d’impresa dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Se il socio non dichiara quella somma, non vi sono contributi da versare. Il principio vale per i contributi percentuali, ossia quelli commisurati al reddito che supera il minimale, mentre il contributo minimo resta comunque dovuto. Nulla cambia per le s.r.l. in trasparenza fiscale, dove il reddito viene imputato ai soci anche se non distribuito. Sul piano pratico il problema è che finora l’INPS non ha emesso alcuna circolare di adeguamento né istruzioni per il quadro RR: chi si conforma alla Cassazione lo fa privo di una copertura ufficiale dell’Istituto e rischia di subire contestazioni. Per le annualità passate emerge invece la questione dei rimborsi, da considerare con attenzione ai termini di prescrizione.

– CIRCOLARI INPS 102/2003 E 84/2021Regola Finora: L’utile virtuale nella lettura dell’INPS

Chi è iscritto alle gestioni autonome dell’INPS, cioè artigiani e commercianti, versa i contributi previdenziali sul reddito d’impresa. Il cosiddetto criterio di derivazione collega la base contributiva a quella fiscale ed è previsto dall’articolo 3-bis del D.L. 384/1992. L’Istituto lo ha confermato nella propria prassi con le circolari n. 135/1997, n. 102/2003 e n. 62/2026.

Più delicata è la posizione dei soci di s.r.l. Il socio che partecipa di persona al lavoro dell’azienda con abitualità e prevalenza è iscritto alla gestione degli artigiani o dei commercianti, e con le circolari n. 102/2003 e n. 84/2021 l’INPS ha sostenuto che i contributi vanno calcolati pure sulla quota di reddito d’impresa della società imputabile al socio in proporzione alla sua percentuale di utili, indipendentemente dalla distribuzione. Se una s.r.l. con due soci al 50% chiudeva l’esercizio con un utile di 200.000 euro destinandolo a riserva, ogni socio lavoratore veniva considerato titolare di 100.000 euro di reddito ai fini contributivi, pur senza aver incassato nulla.

– SENTENZE DEL 16 E 17 SETTEMBRESvolta della Cassazione: Sei pronunce in due giorni

Le decisioni sono le sentenze n. 25377, n. 25378 e n. 25383 del 16 settembre 2026 e le n. 25465, n. 25466 e n. 25467 del 17 settembre 2026. Le fonti professionali consultabili ne confermano il contenuto di fondo, ma ogni singola vicenda va comunque esaminata nel testo integrale della pronuncia.

L’iter argomentativo dei giudici si può sintetizzare in tre passaggi. Anzitutto, l’articolo 3-bis del D.L. 384/1992 lega i contributi ai redditi d’impresa che il soggetto obbligato dichiara ai fini IRPEF. In secondo luogo, in una s.r.l. ordinaria il reddito prodotto rimane in capo alla società fino a quando l’assemblea non decide di distribuire l’utile: sino a quel momento il socio non lo dichiara e la ricchezza resta nel patrimonio sociale. Da ciò discende il terzo passaggio: imporre contributi su somme mai riscosse e mai dichiarate spezza il legame tra base fiscale e base previdenziale.

La Cassazione sottolinea poi un aspetto probatorio. Stando alle sintesi reperibili, è l’ente previdenziale a dover provare che il reddito è stato imputato al lavoratore, per esempio dimostrando che gli utili sono stati incassati oppure che la società ha scelto la trasparenza. Non è sufficiente che l’utile sia stato realizzato e sia riferibile in astratto al socio in ragione della sua quota.

– ARTT. 115 E 116 DEL TUIRTrasparenza Fiscale: Dove il principio non vale

Occorre distinguere fra due tipi di società a responsabilità limitata. La s.r.l. ordinaria è soggetta in proprio all’IRES e il socio è tassato soltanto su quanto riceve, vale a dire i dividendi distribuiti. La s.r.l. che ha optato per la trasparenza fiscale, disciplinata dagli articoli 115 e 116 del TUIR, non versa l’IRES: il reddito viene attribuito direttamente ai soci in proporzione alle quote e da essi dichiarato ai fini IRPEF anche se non distribuito.

La Suprema Corte, dunque, non mette in discussione il principio di derivazione: lo applica in senso letterale. Se il socio dichiara il reddito, i contributi sono dovuti, se non lo dichiara, no. Va precisato che la decisione concerne la quota percentuale, mentre il contributo fisso calcolato sul minimale rimane comunque dovuto.

– PROVA DELLA RISERVA E RISCHIO INPSQuadro RR: Come comportarsi nei modelli Redditi

Nel modello Redditi Persone Fisiche il quadro RR serve a calcolare il saldo dei contributi dovuti da chi è iscritto alle gestioni autonome. Per le dichiarazioni riferite al 2025 il termine ordinario per l’invio telematico è il 31 ottobre 2026, da controllare rispetto a possibili proroghe. Ci si chiede se sia lecito abbassare la base contributiva escludendo l’utile accantonato dalla s.r.l.

Le risposte possibili sono due. Da una parte l’orientamento della Cassazione, basato su un’interpretazione letterale della norma, sembra solido, e sei pronunce in due giorni segnalano una linea netta. Dall’altra l’INPS non ha dato istruzioni né ritoccato le proprie circolari: se il contribuente compila il quadro RR con un imponibile più basso, l’Istituto può contestare la differenza chiedendo contributi e sanzioni, e il contribuente dovrebbe difendersi in giudizio. Il suggerimento prudente è dunque di esaminare le posizioni una per una. Le s.r.l. in trasparenza restano escluse dal nuovo principio. Nelle s.r.l. ordinarie, chi decide di applicarlo deve essere in grado di provare che gli utili sono rimasti in società (bilancio, delibera di destinazione dell’utile a riserva, mancanza di acconti sui dividendi) e custodire la relativa documentazione. Restano da chiarire i casi di utili distribuiti in parte o in esercizi successivi a quello di formazione, su cui la Cassazione non ha offerto risposte di carattere generale.

– PRESCRIZIONE QUINQUENNALEAnni Passati: Rimborsi e prescrizione

Il secondo effetto tocca i contributi già versati. Chi ha pagato somme commisurate agli utili accantonati può valutare una domanda di rimborso, a condizione che il diritto non sia prescritto. Per i contributi previdenziali obbligatori il termine ordinario di prescrizione è di cinque anni, in base all’articolo 3, comma 9, della legge 335/1995. Il computo della decorrenza e l’opportunità di muoversi dipendono dalla singola situazione.

Prima di procedere conviene compiere tre controlli: quanto è stato versato per ogni annualità sull’utile non distribuito, se in tutti gli anni considerati la società si trovava in regime ordinario e se vi sono già contestazioni o versamenti in corso di rateazione. Va poi valutata la possibilità di affrontare un contenzioso con l’Istituto in caso di rigetto della domanda: negli importi contenuti il costo legale può superare il vantaggio. Finché manca un intervento ufficiale dell’INPS o del Ministero del Lavoro, l’iniziativa rimane una scelta ponderata, da assumere posizione per posizione.


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