Credito e Welfare
ONLINE IL NUOVO ASSISTENTE VIRTUALEÈ disponibile online il nuovo assistente virtuale del credito e welfare, il chatbot che aiuta gli utenti a trovare informazioni sulle prestazioni Inps rivolte agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai loro familiari.
L’assistente fornisce indicazioni su:
requisiti di accesso;
modalità di presentazione della domanda;
documentazione richiesta;
principali caratteristiche delle prestazioni.
In questa prima fase il chatbot è dedicato, come prestazione pilota, ai mutui ipotecari. Successivamente il servizio sarà esteso alle altre prestazioni dell’area credito e welfare.
Lo strumento è disponibile, previa autenticazione, nei seguenti servizi online
Richiedere la concessione di un mutuo ipotecario;
Richiedere la successione o il subentro in un mutuo ipotecario.
Una volta effettuato l’accesso, l’utente può interagire con l’assistente virtuale per ricevere chiarimenti sulla domanda e sulla documentazione da presentare.
L’assistente virtuale del credito e welfare rappresenta una prima versione del servizio, destinata a evolvere nel tempo anche grazie ai contributi degli utenti. Per questo, al termine dell’interazione, è possibile lasciare una valutazione attraverso il sistema di feedback. I suggerimenti raccolti contribuiranno a migliorare progressivamente la qualità delle risposte e le funzionalità offerte.
Nuove indicazioni
PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE
Con il messaggio Inps del 14 settembre scorso, n. 2829, l’Istituto di previdenza informa che, a seguito della legge di bilancio 2025, sono state previste le seguenti misure in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente:
una “somma non imponibile” (c.d. Bonus aggiuntivo) per i redditi di importo complessivamente non superiori a 20.000 euro annui;
un’“ulteriore detrazione” dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, in presenza di redditi complessivi annui superiori a 20.000 euro, la quale decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.
I benefici fiscali descritti sono riconosciuti anche per le prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico.
Al riguardo, l’Ente previdenziale precisa che tali disposizioni prevedono espressamente l’esclusione per coloro che percepiscono “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.
In seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, anche le pensioni integrative e complementari sono escluse dall’applicazione dei benefici fiscali.
La “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione”, invece, si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’Ape Sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché queste, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.
Per maggiori chiarimenti, è possibile consultare sul sito web dell’Inps il testo completo del messaggio.
Lavoratori ex Fondo telefonici
ACCESSO ALL’ASSEGNO STRAORDINARIO
L’Istituto di previdenza, con la circolare Inps del 23 settembre 2026, n. 101, chiarisce che l’Assegno straordinario del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni spetta anche ai lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici. La nuova circolare integra le istruzioni della precedente circolare Inps del 19 novembre 2025, n. 144, a seguito dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con parere conforme del Ministero, l’Istituto previdenziale ha esteso la platea per garantire un trattamento omogeneo a tutti i lavoratori del settore delle telecomunicazioni. L’ex Fondo speciale telefonici, soppresso dal 1° gennaio 2000 e oggi gestione contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), rientra quindi tra le gestioni rilevanti per verificare i requisiti di accesso.
Chi è ancora iscritto all’ex Fondo può accedere all’Assegno se il diritto a pensione si perfeziona con la sola contribuzione accreditata nel Fondo stesso. Per valorizzare anche periodi in altre gestioni, compresi quelli nel Fpld, occorre ricorrere agli istituti di ricongiunzione previsti dalle leggi 29/1979 e 45/1990.
L’Assegno presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Entro il periodo massimo di fruizione di 60 mesi devono inoltre maturarsi i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile), compresa, ove prevista, la finestra mobile. La domanda non può essere accolta per la pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di Assegno ordinario di invalidità, o ne ha presentato richiesta.
L’istanza di ammissione va presentata esclusivamente dal datore di lavoro, in modalità online, tramite il Portale prestazioni esodo, a partire dal primo giorno del mese di cessazione del rapporto. Prima dell’invio il datore di lavoro deve compilare e sottoscrivere il modello cartaceo AP160, che va firmato anche dal lavoratore e conservato dall’azienda.
Spetta al datore di lavoro verificare i requisiti sulla base della complessiva anzianità contributiva, rilevabile dalla documentazione prodotta dal lavoratore, ad esempio l’Estratto conto certificativo (Ecocert).
Il datore di lavoro, seguendo le istruzioni della circolare, deve indicare se l’Assegno è finalizzato al pensionamento a carico del Fpld o dell’ex Fondo speciale telefonici.
La circolare, inoltre, fornisce informazioni sulla modalità di compilazione del flusso Uniemens e sulla contribuzione correlata all’Assegno straordinario.
Consultazione stratto contributivo
DISPONIBILE NUOVA FUNZIONALITA’
Con il messaggio Inps del 22 settembre scorso, n. 2923, l’Istituto di previdenza comunica che è disponibile una nuova funzionalità dedicata alla consultazione dell’estratto contributivo utile per il calcolo delle prestazioni di capitale.
Attraverso questa funzionalità, l’iscritto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato, che non abbia ancora ottenuto la liquidazione del Tfr, può consultare le informazioni relative alla propria posizione contributiva.
L’estratto ha valore esclusivamente informativo e non certificativo, e consente agli utenti di verificare i dati a disposizione dell’Istituto per il calcolo delle prestazioni di capitale.
Per ulteriori chiarimenti, è possibile consultare il messaggio.
Dove trovarlo
L’INPS SUI SOCIAL
Per evitare di perdersi tra notizie confuse o imbattersi in pagine fake, ecco in breve una guida formale per seguire l’Inps sui tuoi canali preferiti:
Instagram (@inps social): il punto di riferimento pensato proprio principalmente per i giovani. Grafiche chiare, storie e contenuti dedicati all’educazione previdenziale, alle opportunità e agli eventi dell’Istituto.
WhatsApp (canale ufficiale “Inps per tutti”): il modo più rapido per ricevere fino a dieci aggiornamenti a settimana direttamente sul telefono su bonus, concorsi e novità sul mondo del lavoro.
LinkedIn (Inps official): perfetto per chi sta cercando lavoro o vuole muovere i primi passi nella PA. E’ possibile trovare i bandi per i concorsi pubblici, le posizioni aperte e i collegamenti con università e aziende.
YouTube (Canale ufficiale “Inps”): video tutorial brevi e semplici che spiegano come richiedere prestazioni e servizi senza imbattersi in mille difficoltà.
Facebook: il social preferito per “i non più giovanissimi”, dedica ben due pagine ufficiali a esigenze specifiche:
Inps per la Famiglia (prestazioni, erogazioni e scadenze);
Inps – Credito e Welfare dipendenti pubblici (servizi dedicati alla gestione pubblica).
E per finire, X (@Inps it): notizie, aggiornamenti e comunicati in tempo reale per restare sempre sul pezzo.
Fare attenzione ai fake!
Le uniche pagine e canali ufficiali sono solo quelli sopra elencati. L’Inps non ha account attivi su Telegram, Signal o WeChat (se arriveranno, l’Istituto lo comunicherà ufficialmente). L’Ente pertanto invita a diffidare da altre pagine che usano il logo o il nome dell’Istituto senza verifica!
Previdenza
I TEMPI DI ATTESA DELLE RISPOSTE INPS
Quotidianamente numerosi cittadini attendono una risposta da parte dell’Inps: pensioni, invalidità, disoccupazione e molte altre pratiche fondamentali per la sicurezza economica e sociale di intere famiglie. I ritardi nella gestione delle richieste possono mettere a repentaglio l’accesso a prestazioni essenziali, generando preoccupazioni prolungate e, in taluni casi, veri e propri stati di disagio finanziario. Non sapere quando arriverà una risposta può spingere molte persone a commettere errori nei solleciti oppure a lasciarsi sfuggire rimedi concreti garantiti dalla normativa.
La tempestività dell’Inps nel dare riscontro alle domande è, quindi, un tema di interesse pubblico e personale.
La disciplina sui tempi di risposta degli enti pubblici si fonda sulle regole generali contenute nella legge n. 241/1990. Questa norma prevede, in linea di principio, un termine massimo di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Ciò non di meno, considerata la complessità delle pratiche che l’Inps si trova giornalmente a gestire, il Regolamento adottato con Delibera n. 111/2020 ha esteso i termini per la maggior parte delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Quando però l’attesa si prolunga oltre i termini previsti, è importante agire con metodo e documentazione alla mano. La procedura corretta prevede una serie di passaggi graduali, dal rilievo amministrativo informale fino alle azioni giudiziarie: agire d’impulso o in modo disordinato può addirittura rallentare l’iter o complicare eventuali ricorsi successivi.
Carlo Pareto
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

