La circolare n. 8/E sostituisce le precedenti circolari dedicate al CPB e raccoglie in forma sistematica i principali chiarimenti di prassi, le risposte a interpello, le Faq, le istruzioni alla modulistica e le regole operative già intervenute sull’istituto.
Termine al 2 novembre (il 31 ottobre, infatti, cade di sabato) per l’adesione al nuovo biennio, soglie della proposta estese a tutti i livelli ISA, nuove regole su accesso, esclusione e decadenza. Per chi rinnova: benefici premiali rafforzati, acconti senza maggiorazione, rateazione senza interessi e possibilità di regolarizzare le annualità 2020-2023
SOMMARIO
– Un nuovo documento di prassi che sostituisce la precedente prassi sul CPB
– Per il biennio 2026-2027 adesione entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)
– Soglie alla proposta CPB anche per i contribuenti con ISA inferiori a 8
– Requisiti mancanti e cause di esclusione: l’adesione diventa priva di effetti
– Professionisti, STP e associazioni: rileva ora anche la corrispondenza dell’ISA
– Rinnovo e ingresso di nuovi soci: deroga entro la soglia di 35.000 euro
– Errori dichiarativi: più spazio alla dichiarazione integrativa e al ravvedimento
– Decadenza: il decreto Omnibus riscrive il rapporto con gli errori nella proposta
– Rinnovo del CPB premiato: aumentano le soglie per visto e rimborsi IVA
– Saldo e acconti rateizzabili senza interessi per chi rinnova
– Acconti: nel rinnovo salta la maggiorazione del metodo storico
– Ravvedimento 2020-2023 per chi passa dal CPB 2024-2025 al 2026-2027
– Imposta sostitutiva: oltre 85.000 euro aliquota IRPEF del 43% o IRES del 24%
– Controlli rafforzati per chi non aderisce o decade
Un nuovo documento di prassi che sostituisce la precedente prassi sul CPB
Con la circolare 6 ottobre 2026, n. 8/E, l’Agenzia delle entrate torna sul Concordato preventivo biennale con un documento che va ben oltre il tradizionale aggiornamento annuale.
La circolare ricostruisce, infatti, la disciplina dell’istituto come risultante dalle numerose modifiche intervenute dalla sua introduzione e, soprattutto, sostituisce le precedenti circolari dedicate al CPB, raccogliendo in un unico documento disposizioni normative, precedenti chiarimenti, risposte a interpello, FAQ, indicazioni sulla modulistica e regole operative. Sono inoltre recepite le novità introdotte nel 2026 e, in particolare, quelle recate dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto Decreto Omnibus (cfr. cir. n. 8/E/2026, Premessa).
Le modifiche dell’articolo 28 del Decreto Omnibus intervengono su alcuni dei punti chiave dell’istituto: requisiti di accesso, cause di esclusione, rinnovo, rilevanza delle basi imponibili concordate, acconti, cessazione e decadenza. Salvo le disposizioni espressamente riferite ad altre annualità, le nuove regole trovano applicazione a partire dalle adesioni relative al biennio 2026-2027 (cfr. cir. n. 8/E/2026, Premessa).
L’impostazione rende quindi la circolare n. 8/E il nuovo punto di riferimento per professionisti e contribuenti chiamati a valutare non soltanto la convenienza economica della proposta, ma anche la corretta sussistenza dei presupposti e la tenuta del concordato durante l’intero biennio.
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Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2026
Concordato preventivo biennale, pronta la circolare-guida dell’Agenzia Per il biennio 2026-2027 adesione entro il prossimo 2 novembre
Una guida completa sul Concordato preventivo biennale: dalle regole generali ai benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, la circolare n. 8/E di oggi, che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di Concordato (Cpb), anche alla luce del “Decreto Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026). Il documento di prassi illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.
Per l’adesione c’è tempo fino al prossimo 2 novembre
Per il biennio 2026-2027 la scelta va formalizzata entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre, infatti, cade di sabato), insieme alla dichiarazione o, in alternativa, in via “autonoma” e cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2026. L’accesso all’istituto è consentito ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni tenuti all’applicazione degli Isa per il 2025, che intendono aderire per la prima volta o che, avendo già aderito per il biennio 2024-2025, vogliono accettare la nuova proposta elaborata dall’Agenzia.
Ulteriori benefici per chi rinnova la scelta
A coloro che rinnovano l’adesione per un altro biennio, viene riconosciuto, in aggiunta ai benefici ordinariamente previsti, l’esonero dal visto di conformità fino a 100mila euro annui per l’IVA e fino a 70mila per imposte dirette e Irap. In caso di rinnovo scatta inoltre l’esonero da visto o garanzia per i rimborsi Iva fino a 100mila euro, mentre si anticipano di due anni i termini di decadenza per l’attività di accertamento. Un ulteriore effetto premiale è la possibilità di rateizzare senza interessi, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte. Infine, per coloro che rinnovano l’adesione è inoltre prevista la possibilità di adottare un regime di ravvedimento delle annualità pregresse versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e un’imposta sostitutiva dell’IRAP con aliquote agevolate.
Una guida completa e aggiornata
Il documento di prassi sostituisce le precedenti circolari sull’argomento e tratta in maniera sistematica la disciplina del Cpb, anche alla luce delle novità normative del 2026 e degli interventi di prassi. In appendice, sono inoltre raccolti i chiarimenti resi dall’Agenzia in risposta ai quesiti e faq, formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2026)
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Per il biennio 2026-2027 adesione entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)
In via ordinaria, l’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 13/2024 prevede l’accettazione della proposta entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Per il biennio 2026-2027 il termine normativo per aderire alla proposta è differito al 31 ottobre 2026; poiché tale data cade di sabato, la scadenza effettiva slitta al 2 novembre 2026 (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.1 e nota 108).
La proposta continua a essere elaborata valorizzando i dati dichiarati dal contribuente, le informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione, gli andamenti economici e di mercato e le risultanze degli ISA. Per il biennio 2026-2027 la metodologia è quella approvata con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 maggio 2026 (cfr. cir. n. 8/E/2026, parr. 1.1 e 1.2).
Soglie alla proposta CPB anche per i contribuenti con ISA inferiori a 8
L’articolo 7-bis del D.L. n. 38/2026 ha esteso il meccanismo anche ai contribuenti caratterizzati da livelli di affidabilità ISA inferiori a 8. In base all’attuale articolo 9, comma 3-bis, del decreto CPB, il limite rispetto al corrispondente reddito del periodo precedente, opportunamente rettificato, è pari al 10% con ISA 10; 15% con ISA da 9 a meno di 10; 25% con ISA da 8 a meno di 9; 30% con ISA da 6 a meno di 8; 35% con ISA inferiore a 6 (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.5).
Non si tratta tuttavia di un limite assoluto. Le soglie non operano quando la proposta così determinata risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dalla metodologia prevista dall’articolo 9. Lo stesso sistema è esteso alla proposta relativa al valore della produzione netta ai fini IRAP (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.5).
Requisiti mancanti e cause di esclusione: l’adesione diventa priva di effetti
Tra le innovazioni più importanti del Decreto Omnibus vi è la diversa qualificazione delle conseguenze derivanti dall’adesione effettuata in assenza dei requisiti richiesti.
Per l’accesso rimane necessario che il contribuente eserciti un’attività per la quale trovino applicazione gli ISA. Restano inoltre rilevanti i debiti tributari e contributivi definitivamente accertati riferiti agli anni precedenti: è comunque ammesso l’accesso quando, prima dell’accettazione, il debito residuo complessivo sia stato ridotto al di sotto di 5.000 euro; non rilevano, finché perdura il relativo beneficio, i debiti oggetto di sospensione o di rateazione regolarmente adempiuta (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.6).
Dal biennio 2026-2027, però, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 10 stabilisce che l’adesione effettuata senza i requisiti prescritti è priva di effetti. Non si configura più, dunque, una successiva decadenza da un concordato validamente instaurato: l’adesione deve considerarsi inefficace sin dall’origine (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.6.1).
La stessa logica viene applicata dall’articolo 11, comma 1-bis, alle cause di esclusione: se al momento dell’adesione ne sussiste una, il CPB non decade successivamente, ma deve essere considerato come mai perfezionato (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1).
La distinzione non è meramente terminologica. Decadenza e inefficacia originaria operano su piani differenti e devono essere tenute separate.
Professionisti, associazioni, STP e STA: rileva ora anche la corrispondenza dell’ISA
Il Decreto Omnibus interviene anche sulle cause di esclusione riguardanti professionisti che partecipano contemporaneamente ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati.
Le lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11 vengono circoscritte alle ipotesi in cui il professionista individuale e l’associazione, STP o STA esercitino attività economiche riconducibili al medesimo ISA. Se le attività sono riconducibili a indici differenti, viene meno il necessario collegamento e non opera la causa di esclusione reciproca (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1).
La modifica recepisce sul piano normativo una soluzione che l’Agenzia aveva già anticipato nella risposta a interpello n. 45 del 24 febbraio 2026, relativa al caso di un commercialista che partecipava anche a un’associazione esercente una distinta attività professionale (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7 e par. 1.7.1).
Rinnovo e ingresso di nuovi soci: deroga entro la soglia di 35.000 euro
Sempre in materia di cause di esclusione, il legislatore attenua gli effetti delle modifiche della compagine sociale quando il contribuente rinnova il concordato.
Nel nuovo testo della lettera b-quater) dell’articolo 11, l’ingresso di nuovi soci o associati non determina, nelle ipotesi di rinnovo, la causa di esclusione quando i nuovi soggetti, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure abbiano conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo per un ammontare complessivo non superiore a 35.000 euro (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1).
Una modifica speculare è stata apportata alle cause di cessazione disciplinate dall’articolo 21.
Errori dichiarativi: più spazio alla dichiarazione integrativa e al ravvedimento
Di rilievo è la nuova disciplina degli errori e delle omissioni che incidono sui dati utilizzati per determinare la proposta.
Dal biennio 2026-2027 il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 consente al contribuente di modificare o integrare la dichiarazione per rimuovere errori o omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati rilevanti per il CPB. Il reddito e il valore della produzione concordati vengono conseguentemente rideterminati e le relative sanzioni possono essere definite attraverso il ravvedimento operoso (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.13.1).
La novità segna un cambio di impostazione rispetto alla disciplina precedente: non ogni divergenza nei dati comunicati conduce necessariamente alla perdita del concordato. L’ordinamento riconosce ora espressamente uno spazio alla correzione spontanea, da coordinare però con le cause di decadenza e con i limiti temporali propri del ravvedimento.
Decadenza: il Decreto Omnibus riscrive il rapporto con gli errori nei dati della proposta
Il coordinamento emerge con particolare evidenza dalla nuova formulazione dell’articolo 22. Per gli errori o le omissioni nei dati utilizzati per la proposta, la decadenza si verifica, secondo il nuovo assetto, a seguito di accertamento relativo al periodo precedente al biennio quando il reddito o il valore netto della produzione risultanti dai dati corretti siano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.11.1).
Resta distinta l’ipotesi dell’accertamento di attività non dichiarate oppure di passività inesistenti o indeducibili per importi superiori al 30% dei ricavi o compensi dichiarati. Rimangono inoltre ferme le violazioni qualificate dalla legge come non di lieve entità.
La nuova disciplina deve essere letta congiuntamente all’articolo 19, comma 3-bis: gli errori suscettibili di regolarizzazione possono essere corretti mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento, mentre il sistema conserva un trattamento più rigoroso per le violazioni di maggiore gravità e per quelle già emerse nell’attività di controllo.
Rinnovo del CPB premiato: aumentano le soglie per visto e rimborsi IVA
Il Decreto Omnibus attribuisce al rinnovo del concordato un valore premiale autonomo.
Per chi prosegue senza soluzione di continuità nel CPB, l’articolo 14 riconosce soglie più elevate rispetto agli ordinari benefici ISA: l’esonero dal visto di conformità per la compensazione arriva a 100.000 euro annui per l’IVA e a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP; per i rimborsi IVA, l’esonero dal visto o dalla garanzia sale anch’esso a 100.000 euro. Viene inoltre anticipato di due anni, anziché di almeno un anno, il termine di decadenza dall’accertamento nei casi previsti dalla disciplina (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.12.1).
La scelta normativa mostra chiaramente l’intento di favorire non la sola adesione episodica, ma la permanenza del contribuente nel meccanismo concordatario.
Saldo e acconti rateizzabili senza interessi per chi rinnova
Un ulteriore beneficio riguarda i versamenti. Per i contribuenti che rinnovano l’adesione anche per il biennio 2026-2027, il nuovo comma 1-ter dell’articolo 14 consente di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte senza applicazione di interessi, in deroga alla disciplina ordinaria dei pagamenti rateali (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.12.1).
Si tratta di una misura da non confondere con la determinazione degli acconti: riguarda le modalità finanziarie del versamento delle somme dovute e si aggiunge agli ulteriori vantaggi previsti per il rinnovo.
Acconti: nel rinnovo salta la maggiorazione del metodo storico
Sul versante della determinazione degli acconti, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 20 esclude, per coloro che rinnovano il CPB per il biennio immediatamente successivo, l’applicazione dei commi 2 e 3.
Ne consegue che il contribuente che rinnova può determinare l’acconto con il metodo storico senza applicare la maggiorazione prevista per il primo accesso al concordato. Secondo l’Agenzia, la ratio risiede nella continuità del “patto fiscale”: il primo anno del biennio rinnovato non viene considerato come l’avvio di un nuovo rapporto, ma quale prosecuzione del concordato precedente (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.14.1).
La deroga riguarda però il rinnovo in senso proprio. Non opera, ad esempio, quando dopo un’interruzione il contribuente torni ad aderire a un successivo biennio.
Ravvedimento 2020-2023 per chi passa dal CPB 2024-2025 al 2026-2027
Tra gli incentivi collegati al rinnovo rientra la possibilità introdotta dall’articolo 29 del Decreto Omnibus.
I soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il 2026-2027 possono accedere al ravvedimento delle annualità pregresse dal 2020 al 2023, anche scegliendo singolarmente gli anni da regolarizzare.
La definizione avviene attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, parametrata al livello di affidabilità ISA. Per le annualità 2020 e 2021, interessate dagli effetti della pandemia, l’imposta sostitutiva è ulteriormente ridotta del 30% (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.12.2).
Il collegamento normativo tra rinnovo del concordato e definizione delle pregresse annualità rafforza ulteriormente la funzione del CPB quale strumento di stabilizzazione del rapporto fiscale su un orizzonte pluriennale.
Imposta sostitutiva: oltre 85.000 euro aliquota IRPEF del 43% o IRES del 24%
La circolare riepiloga anche la disciplina dell’imposta sostitutiva applicabile al maggior reddito concordato. Per la parte della differenza tra reddito concordato e reddito effettivo del periodo precedente che eccede 85.000 euro, non operano le ordinarie aliquote agevolate dell’imposta sostitutiva: sulla quota eccedente trovano applicazione l’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e quella del 24% per i soggetti IRES (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.15.1).
Per società e associazioni trasparenti, la verifica del superamento degli 85.000 euro viene effettuata in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota successivamente imputata ai soci o associati.
Controlli rafforzati per chi non aderisce o decade
L’accesso al CPB presuppone correttezza, completezza e veridicità delle informazioni utilizzate dall’Agenzia per formulare la proposta. La fedeltà dichiarativa rileva non soltanto nella fase iniziale, ma anche durante il biennio, potendo incidere sulla permanenza degli effetti del concordato.
Per gli aderenti, l’articolo 34, comma 1, limita l’esercizio di determinati poteri di accertamento, salvo che emergano cause di decadenza. Al contrario, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono o che decadono, il comma 2 prevede l’intensificazione dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, anche mediante l’interconnessione delle banche dati e l’utilizzo delle informazioni contenute nell’Anagrafe dei conti finanziari (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 2).
La circolare ricorda inoltre che, per le violazioni riferibili ai periodi e ai tributi oggetto di una proposta non accettata o nei confronti di un contribuente decaduto, le soglie previste per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 3).
Concordato preventivo biennale. Il vademecum 2026 dell’Agenzia aggiornato al decreto Omnibus. Nuove regole per il biennio 2026-2027 e raccolta organica di prassi, quesiti e Faq
Link al testo della Circolare – Agenzia delle Entrate – n. 8/E del 6 ottobre 2026, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Disciplina applicabile al biennio 2026-2027 – Modalità e termini di adesione – Metodologia e graduazione della proposta – Soglie delle proposte in funzione del livello di affidabilità fiscale ISA – Requisiti di accesso – Cause di esclusione, cessazione e decadenza – Effetti dell’adesione – Rinnovo del concordato – Rateizzazione senza interessi per i contribuenti che rinnovano l’adesione – Ravvedimento delle annualità 2020-2023 per i soggetti che rinnovano il CPB – Rilevanza delle basi imponibili concordate – Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso – Determinazione degli acconti – Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato – Limiti alla base imponibile dell’imposta sostitutiva – Modalità di adesione e trasmissione telematica – Attività di controllo – Sanzioni accessorie – Risposte a quesiti e Faq – Novità introdotte dal Decreto Omnibus – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificato dal D.Lgs. 07/08/2026, n. 148 – Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 07/08/2026, n. 148 – D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88 – D.M. 11/05/2026
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