Scuola, pensione a 63 anni: la proposta del CNDDU


Pensione a 63 anni con 35 di contributi per i docenti. Il CNDDU chiede a Valditara un’istruttoria tecnica con il coinvolgimento INPS.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene necessario avviare una riflessione sulla durata della carriera degli insegnanti e sull’adeguatezza dell’attuale disciplina previdenziale rispetto alle condizioni nelle quali viene esercitata oggi la professione docente.

Il progressivo innalzamento dei requisiti pensionistici, insieme alla struttura anagrafica del personale scolastico, pone una questione che riguarda non soltanto la conclusione del rapporto di lavoro, ma anche la programmazione degli organici, il ricambio professionale e la continuità della funzione educativa.

Nel 2026 il requisito ordinario per la pensione di vecchiaia è fissato a 67 anni e gli adeguamenti previsti per gli anni successivi comportano un ulteriore incremento della soglia. L’applicazione di tale disciplina alla professione docente richiede una valutazione che non può limitarsi ai requisiti anagrafici e contributivi, ma dovrebbe considerare anche la durata effettiva dell’insegnamento e le caratteristiche della prestazione resa nel corso della carriera.

La scuola nella quale un docente conclude oggi il proprio percorso professionale è profondamente diversa da quella nella quale ha iniziato a lavorare diversi decenni prima. Sono mutate la composizione delle classi, le modalità dell’apprendimento, gli strumenti didattici, le relazioni con le famiglie e l’organizzazione del lavoro. La pluralità dei bisogni educativi, l’impiego delle tecnologie e la crescente complessità delle dinamiche relazionali richiedono attenzione continuativa, capacità di mediazione e costante adattamento professionale.

L’insegnamento, inoltre, non coincide con le sole ore di lezione. Preparazione didattica, valutazione, attività collegiali, formazione e responsabilità organizzative accompagnano il lavoro in classe. Quando questo impegno si protrae per oltre tre decenni, appare necessario interrogarsi sull’opportunità di applicare senza differenziazioni alla funzione docente le soglie pensionistiche ordinarie.

Il tema assume particolare rilievo negli istituti tecnici e professionali, nei quali all’attività educativa possono aggiungersi esperienze laboratoriali, utilizzo di attrezzature e ambienti specifici, obblighi di vigilanza e responsabilità connesse alla sicurezza. Non si tratta di stabilire una gerarchia tra ordini di scuola, ma di riconoscere condizioni differenti di esercizio della professione e valutarne l’incidenza quando si protraggono nel tempo.

La questione previdenziale si collega inoltre alla necessità di programmare il ricambio generazionale. Il differimento delle uscite incide sulla disponibilità dei posti, sui tempi del reclutamento e sull’ingresso stabile delle nuove generazioni. Pensionamenti e assunzioni dovrebbero quindi essere ricondotti a una programmazione pluriennale capace di coniugare esperienza professionale e rinnovamento delle competenze.

Sul piano normativo è necessario mantenere una distinzione precisa. L’ordinamento contempla specifiche tutele per i lavoratori addetti ad attività gravose e include, nell’ambito della disciplina applicabile all’APE Sociale, determinate figure dell’insegnamento. Il riconoscimento non riguarda l’intera categoria docente, ma assume rilievo perché attribuisce alle caratteristiche dell’attività effettivamente svolta una rilevanza ai fini dell’accesso a forme di anticipo previdenziale.

Diversa è la disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. La professione docente non è attualmente ricompresa in via generale nel relativo perimetro e non sarebbe quindi corretto qualificarla, allo stato della normativa, come “lavoro usurante” in senso giuridico.

Il CNDDU ritiene invece necessario verificare se l’evoluzione della professione possa giustificare, sulla base di evidenze oggettive, un ampliamento delle tutele riconosciute alle attività gravose e, in presenza di adeguati presupposti tecnico-scientifici, una successiva valutazione legislativa delle attività particolarmente faticose e pesanti. L’istruttoria dovrebbe considerare la durata dell’effettivo servizio di insegnamento, le condizioni organizzative e ambientali, le responsabilità continuative, le attività laboratoriali e gli indicatori di salute occupazionale.

Analogo rigore deve caratterizzare la valutazione finanziaria. L’anticipazione del pensionamento determina un maggiore onere rispetto alla legislazione vigente e richiede la preventiva individuazione della platea, la quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l’individuazione delle coperture. Il minore onere retributivo eventualmente derivante dal turnover può concorrere alla valutazione complessiva, ma non costituisce automaticamente una copertura della maggiore spesa previdenziale.

La fattibilità dovrà pertanto essere verificata mediante una relazione tecnica fondata sulle posizioni assicurative del personale, sulla distribuzione delle anzianità contributive e sulla proiezione delle cessazioni. L’ordinamento dispone peraltro di strumenti che consentono di governare misure selettive di anticipo attraverso requisiti definiti, gradualità, autorizzazioni di spesa e monitoraggio degli accessi.

Alla luce di queste considerazioni, il CNDDU ritiene che una base concreta di confronto possa essere individuata nell’accesso alla pensione a 63 anni di età, in presenza di almeno 35 anni di contribuzione e di una significativa anzianità di servizio effettivamente prestato nell’insegnamento, da definire puntualmente in sede normativa.

Non si tratterebbe di una riduzione generalizzata dell’età pensionabile, ma di un regime specifico fondato sulla presenza congiunta di requisiti anagrafici, contributivi e professionali. La delimitazione della platea, insieme a un’introduzione graduale, al monitoraggio annuale e a limiti di spesa predeterminati, consentirebbe di rendere più prevedibile l’impatto finanziario.

La relativa relazione tecnica dovrebbe valutarne gli effetti su un orizzonte pluriennale, distinguendo il maggiore onere previdenziale dagli effetti sulla spesa per il personale derivanti dalle cessazioni e dal turnover, così da determinare l’impatto complessivo e le necessarie coperture.

Parallelamente, dovrebbe essere approfondita l’estensione delle tutele previste per le attività gravose alle diverse articolazioni della professione docente, con specifica attenzione alla scuola secondaria e agli istituti tecnici e professionali. L’eventuale intervento sul decreto legislativo n. 67 del 2011 dovrebbe invece essere valutato separatamente e soltanto in presenza di evidenze medico-lavoristiche e previdenziali sufficienti.

Su queste basi il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rivolge al Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, la proposta di promuovere, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un’istruttoria tecnica con il coinvolgimento dell’INPS, finalizzata a definire la platea interessata e a quantificare gli effetti finanziari della misura.

L’ipotesi dei 63 anni di età con almeno 35 anni di contribuzione e una significativa anzianità di effettivo servizio docente dovrebbe essere sottoposta a verifica normativa e attuariale, assumendo come riferimento l’impatto complessivo nel medio-lungo periodo e individuando in modo trasparente le risorse necessarie alla copertura.

Sotto il profilo giuridico, occorrerà stabilire se la misura debba configurarsi come uno specifico canale di pensionamento anticipato oppure essere coordinata con gli strumenti previdenziali esistenti, mantenendo distinta l’eventuale revisione della disciplina delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

La proposta del CNDDU assume quindi la soglia dei 63 anni con almeno 35 anni di contribuzione non come un parametro isolato, ma come la base di un modello previdenziale da sottoporre a verifica normativa, attuariale e finanziaria. La sua praticabilità dipenderà dalla consistenza della platea, dalla durata minima del servizio docente richiesta, dall’onere incrementale rispetto alla legislazione vigente e dalla compatibilità delle uscite programmate con gli equilibri di finanza pubblica.

Definire la platea, quantificare l’onere netto pluriennale, individuare le coperture e determinare lo strumento normativo più appropriato consentirebbe di verificare se la proposta possa tradursi in una misura strutturale e, nello stesso tempo, inserirsi in una programmazione degli organici capace di coordinare cessazioni, reclutamento e ricambio generazionale.

Prof. Romano Pesavento- Presidente CNDDU


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