Informativa Professionale
Data di aggiornamento:9 ottobre 2026
Destinatari:soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS e società interessate
1. Premessa e oggetto dell’informativa
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione intervenute nel settembre 2026 hanno riaperto il tema della determinazione della contribuzione previdenziale dovuta dai soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS.
La questione riguarda, in particolare, la possibilità di includere nella base imponibile contributiva la quota di reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla partecipazione del socio, quando l’utile sia stato accantonato a riserva e non sia stato distribuito al socio.
L’orientamento espresso dalla Suprema Corte mette in discussione il criterio applicato dall’INPS negli ultimi anni, secondo cui la base imponibile comprenderebbe la quota di reddito della società proporzionale alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione deliberata dall’assemblea.
La presente informativa esamina:
- il principio affermato dalla Corte di Cassazione;
- la posizione tuttora risultante dalle indicazioni dell’INPS;
- le conseguenze per il futuro;
- la possibilità di recuperare i contributi eventualmente versati in eccesso negli anni precedenti;
- la scelta tra dichiarazione integrativa e domanda di rimborso;
- i rischi, i costi e gli adempimenti documentali connessi;
- le cautele da adottare nelle delibere di destinazione dell’utile.
L’analisi riguarda esclusivamente i casi di S.r.l. non fiscalmente trasparenti, nei quali gli utili siano rimasti nella disponibilità della società e non siano stati imputati direttamente ai soci ai fini IRPEF.
2. Il principio affermato dalla Corte di Cassazione
Le sentenze della Corte di Cassazione n. 25377, n. 25380, n. 25381, n. 25382 e n. 25383 del 16 settembre 2026, nonché n. 25465 e n. 25466 del 17 settembre 2026, hanno affermato, secondo una linea interpretativa sostanzialmente uniforme, che gli utili prodotti dalla S.r.l. e accantonati a riserva non concorrono alla base imponibile contributiva personale del socio lavoratore, se non sono stati distribuiti e se la società non ha optato per il regime di trasparenza fiscale.
La Corte ha valorizzato il tenore dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, secondo cui l’ammontare del contributo annuo è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF.
Secondo l’impostazione della Cassazione, il reddito della S.r.l. dichiarato ai fini IRES resta, in assenza di distribuzione o di imputazione per trasparenza, reddito della società e non diventa automaticamente reddito personale del socio ai fini IRPEF e previdenziali.
La Corte ha inoltre evidenziato che l’onere di dimostrare l’imputazione del reddito al socio grava sull’ente creditore. L’imputazione può derivare, in particolare, dall’effettiva percezione degli utili oppure dall’opzione della società per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR.
Il principio può essere sintetizzato nel modo seguente:
| Situazione dell’utile societario | Rilevanza nella base imponibile IVS del socio |
|---|---|
| Utile distribuito al socio | Potenzialmente rilevante, nei limiti e secondo le modalità risultanti dalla situazione concreta |
| Utile imputato per trasparenza fiscale | Rilevante, perché fiscalmente attribuito al socio |
| Utile accantonato a riserva e non distribuito | Escluso secondo l’orientamento espresso dalle recenti pronunce |
| Utile riferibile a una società non trasparente, rimasto nella società | Non automaticamente imputabile al socio |
3. Che cosa non cambia: iscrizione e contribuzione minimale
Le sentenze non hanno escluso, in via generale, l’obbligo del socio lavoratore di iscriversi alla Gestione artigiani o commercianti.
L’iscrizione continua a dipendere dalla presenza dei requisiti sostanziali previsti per l’obbligo assicurativo, tra i quali assume rilievo lo svolgimento personale di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa.
Il tema deciso dalla Cassazione riguarda la sola determinazione della contribuzione eccedente il minimale, cioè la parte di contributi calcolata sul reddito eccedente il livello minimo annuale previsto per la gestione.
Pertanto, non appare corretto utilizzare le pronunce per sostenere automaticamente:
- la cancellazione del socio dalla Gestione artigiani o commercianti;
- il venir meno dell’obbligo di versare il contributo minimale;
- l’assenza di qualsiasi contribuzione previdenziale a carico del socio lavoratore;
- l’esclusione della contribuzione sugli utili effettivamente distribuiti o imputati per trasparenza.
La posizione dell’INPS, inoltre, continua a risultare fondata sul criterio secondo cui, fermo restando il minimale, la base imponibile comprende la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, anche quando gli utili siano stati accantonati e non distribuiti.
Ne deriva un disallineamento tra l’indirizzo amministrativo dell’INPS e l’orientamento espresso dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione.
4. Effetti per il futuro
Per le annualità future, la questione principale riguarda la compilazione del quadro RR del modello Redditi PF e la determinazione della contribuzione eccedente il minimale.
L’adeguamento al nuovo orientamento giurisprudenziale potrebbe comportare l’esclusione dalla base imponibile della quota di utile non distribuita e accantonata a riserva, a condizione che risultino verificati tutti i presupposti sostanziali e documentali.
La scelta non è tuttavia priva di rischio, perché l’INPS potrebbe continuare ad applicare le proprie istruzioni amministrative e contestare:
- la riduzione della base imponibile dichiarata dal socio;
- la mancata inclusione della quota di reddito della S.r.l.;
- l’assenza di prova dell’effettivo accantonamento dell’utile;
- l’esistenza di distribuzioni deliberate o effettuate in annualità diverse;
- la presenza di un regime di trasparenza fiscale;
- la non corretta qualificazione dell’attività lavorativa svolta dal socio.
Per ridurre il rischio probatorio, la delibera di approvazione del bilancio e di destinazione dell’utile dovrebbe indicare in modo analitico:
- l’utile dell’esercizio;
- la quota destinata alla riserva legale;
- la quota destinata a riserve disponibili o indisponibili;
- la quota eventualmente distribuita ai soci;
- l’assenza di attribuzione ai soci della parte accantonata;
- la motivazione economico-finanziaria dell’accantonamento, come il rafforzamento patrimoniale, l’autofinanziamento o la realizzazione di investimenti programmati.
Una delibera generica, che si limiti a riportare la formula “utile portato a nuovo” senza ulteriori precisazioni, può risultare meno efficace in caso di verifica o di contenzioso.
5. Recupero dei contributi versati negli anni precedenti
Le pronunce della Cassazione riguardano anche controversie riferite ad annualità pregresse. Ciò consente di valutare, in linea di principio, non soltanto l’adeguamento per il futuro, ma anche il recupero della contribuzione eccedente il minimale eventualmente calcolata su utili non distribuiti.
La verifica deve essere effettuata anno per anno, distinguendo:
- reddito d’impresa della S.r.l.;
- percentuale di partecipazione del socio;
- quota di reddito imputata originariamente al socio ai fini INPS;
- utili effettivamente distribuiti;
- utili accantonati a riserva;
- contributi minimali;
- contributi eccedenti il minimale;
- data effettiva di pagamento di ciascun versamento;
- eventuali atti interruttivi della prescrizione;
- eventuali variazioni della partecipazione societaria o dell’attività lavorativa.
Il termine di prescrizione deve essere verificato con riferimento alla data di pagamento del contributo e non soltanto all’anno fiscale cui il contributo si riferisce.
Di conseguenza, il primo adempimento operativo consiste nell’acquisizione immediata degli F24 relativi agli ultimi cinque anni, insieme ai prospetti di calcolo della contribuzione e alle dichiarazioni dei redditi dei soci.
La prescrizione deve essere valutata con particolare cautela, poiché può cambiare il risultato economico dell’operazione. Un’annualità teoricamente recuperabile può risultare già prescritta se il pagamento è avvenuto oltre il termine applicabile e non risultano atti interruttivi validi.
6. Dichiarazione integrativa o domanda di rimborso INPS
Le strade astrattamente percorribili sono due:
6.1 Dichiarazione integrativa
La prima possibilità consiste nel presentare una dichiarazione integrativa del socio, modificando il quadro RR e rideterminando la contribuzione dovuta.
Questa soluzione presenta alcuni aspetti critici:
- il quadro RR è costruito secondo specifiche tecniche e istruzioni che potrebbero non essere state aggiornate rispetto al nuovo orientamento;
- l’integrativa fiscale non determina automaticamente il rimborso da parte dell’INPS;
- il minor imponibile dichiarato potrebbe generare una posizione non coerente con i dati già presenti negli archivi dell’Istituto;
- il contribuente potrebbe dover gestire successivamente una richiesta di chiarimenti o un provvedimento di diniego;
- la modifica dichiarativa deve essere coordinata con il calcolo dei contributi effettivamente versati.
La dichiarazione integrativa può essere valutata soprattutto quando occorre correggere la base dichiarata e quando la procedura dichiarativa consente di rappresentare correttamente la posizione senza alterare dati diversi da quelli previdenziali.
6.2 Domanda di rimborso direttamente all’INPS
La seconda possibilità consiste nella presentazione di un’istanza di rimborso alla sede INPS competente.
La richiesta deve essere adeguatamente motivata e accompagnata da un prospetto analitico per ciascuna annualità. La documentazione utile comprende, in particolare:
- bilanci depositati della S.r.l.;
- verbali assembleari di approvazione del bilancio e destinazione dell’utile;
- evidenza delle riserve formate;
- documentazione relativa agli eventuali utili distribuiti;
- modello Redditi SC della società;
- modello Redditi PF del socio;
- quadri RR presentati;
- F24 relativi ai versamenti;
- estratto della posizione contributiva;
- prospetto di ricalcolo dei contributi;
- prova dell’assenza di opzione per la trasparenza fiscale, ove necessario;
- sentenze della Corte di Cassazione applicabili al caso concreto.
Le indicazioni amministrative disponibili prevedono che la richiesta di rimborso sia presentata alla sede INPS competente e contenga i dati identificativi dell’istante e le motivazioni della richiesta.
La domanda di rimborso appare, sotto il profilo strategico, più coerente quando il contribuente intende far valere direttamente l’assenza del presupposto contributivo e ottenere la restituzione delle somme già versate.
Non è tuttavia possibile considerare il rimborso automatico. L’INPS potrebbe respingere l’istanza richiamando la propria posizione amministrativa, tuttora orientata a includere nella base imponibile la quota di reddito della S.r.l. corrispondente alla partecipazione agli utili, anche se non distribuita.
In caso di diniego, può rendersi necessario valutare il ricorso amministrativo e, successivamente o secondo la strategia processuale ritenuta più opportuna, l’azione davanti al giudice del lavoro.
7. Rischi dell’iniziativa
7.1 Rischio interpretativo
L’orientamento della Cassazione è favorevole al contribuente, ma occorre verificare la sovrapponibilità tra la fattispecie decisa e quella concreta.
La valutazione può cambiare se:
- la società ha optato per la trasparenza fiscale;
- l’utile è stato distribuito, anche in un momento successivo;
- esistono anticipazioni ai soci o movimentazioni finanziarie non adeguatamente documentate;
- il verbale di destinazione dell’utile non è chiaro;
- l’utile è stato portato a nuovo senza una precisa indicazione della destinazione;
- il socio non possiede i requisiti per l’iscrizione alla gestione;
- il socio svolge attività lavorativa in modo non abituale o non prevalente;
- la quota di partecipazione è variata nel corso dell’anno;
- sono presenti più società partecipate o ulteriori redditi d’impresa.
7.2 Rischio di diniego da parte dell’INPS
Il rischio di rigetto della domanda non può essere considerato marginale, poiché le istruzioni INPS disponibili continuano a sostenere l’inclusione degli utili non distribuiti nella base imponibile del socio.
Il diniego comporterebbe la necessità di valutare i rimedi amministrativi e giudiziali, con conseguente allungamento dei tempi e incremento dei costi.
7.3 Rischio documentale
La possibilità di ottenere il rimborso dipende anche dalla capacità di dimostrare, per ciascuna annualità, che l’utile non è stato attribuito al socio.
La documentazione societaria deve essere coerente con i dati fiscali, bancari e previdenziali. Eventuali distribuzioni deliberate successivamente, compensazioni, prelievi o movimentazioni non formalizzate possono indebolire la posizione.
7.4 Rischio sulla contribuzione futura
La riduzione della contribuzione eccedente il minimale per le annualità future potrebbe determinare una richiesta di chiarimenti da parte dell’INPS o una contestazione contributiva.
La scelta deve quindi essere accompagnata da una relazione interna che illustri:
- il quadro normativo applicato;
- le sentenze di riferimento;
- la situazione fiscale della società;
- le delibere di destinazione dell’utile;
- il calcolo della quota esclusa;
- le ragioni per cui il socio non ha percepito l’utile.
7.5 Rischio previdenziale
I contributi eccedenti il minimale versati sugli utili non distribuiti risultano accreditati nella posizione previdenziale del socio.
La richiesta di rimborso potrebbe quindi ridurre il montante contributivo individuale e, in prospettiva, incidere sulla futura prestazione pensionistica, soprattutto quando il rimborso riguardi importi significativi o numerose annualità.
Il vantaggio finanziario immediato deve essere confrontato con l’eventuale riduzione della contribuzione utile ai fini pensionistici.
8. Costi da considerare
I costi non sono determinabili in modo uniforme senza esaminare il numero di annualità, il numero di soci, la complessità della documentazione e l’eventuale sviluppo contenzioso.
Devono tuttavia essere considerati i seguenti elementi:
| Voce di costo | Contenuto |
|---|---|
| Ricostruzione storica | Acquisizione e analisi di bilanci, verbali, dichiarazioni, F24 e posizione contributiva |
| Ricalcolo | Determinazione, per ogni anno, della quota di contributi eccedenti il minimale potenzialmente non dovuta |
| Predisposizione istanza | Redazione della domanda di rimborso e del prospetto analitico |
| Gestione del contraddittorio | Esame di richieste di chiarimenti, comunicazioni o provvedimenti INPS |
| Ricorso amministrativo | Predisposizione e gestione del ricorso al competente organo amministrativo |
| Contenzioso giudiziale | Eventuale ricorso davanti al giudice del lavoro, con costi professionali e processuali ulteriori |
| Gestione fiscale | Eventuali dichiarazioni integrative e valutazione della tassazione del rimborso |
| Aggiornamento societario | Revisione delle delibere di destinazione degli utili e delle procedure interne |
La valutazione economica deve essere effettuata confrontando:
- l’importo dei contributi potenzialmente recuperabili;
- la quota eventualmente prescritta;
- i costi professionali e processuali;
- il rischio di soccombenza;
- l’eventuale tassazione del rimborso;
- l’effetto sul montante previdenziale;
- i tempi stimati per ottenere una definizione della posizione.
Non è quindi sufficiente calcolare il totale dei contributi versati: occorre stimare il beneficio netto effettivo dopo costi, imposte e possibili effetti previdenziali.
9. Trattamento fiscale dei contributi eventualmente rimborsati
Un ulteriore profilo riguarda i contributi previdenziali che siano stati dedotti dal reddito complessivo o dal reddito d’impresa nel periodo in cui sono stati pagati.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme rimborsate a titolo di contributi precedentemente dedotti rientrano tra i redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera n-bis), del TUIR. Il contribuente può tuttavia optare per la tassazione ordinaria, facendo concorrere le somme al reddito complessivo dell’anno in cui sono percepite.
Il rimborso deve quindi essere analizzato anche sotto il profilo fiscale. L’importo restituito non coincide necessariamente con il beneficio economico netto, poiché una parte del rimborso può risultare imponibile nell’anno di incasso.
La verifica deve distinguere:
- contributi effettivamente dedotti;
- contributi eventualmente non dedotti;
- annualità di deduzione;
- importi rimborsati per capitale;
- eventuali interessi riconosciuti dall’INPS;
- regime di tassazione applicabile;
- convenienza tra tassazione separata e tassazione ordinaria.
10. Metodo operativo consigliato
Per una gestione ordinata della questione, è opportuno procedere secondo le seguenti fasi:
Fase 1 – Individuazione dei soggetti interessati
Devono essere individuati i soci che: risultano iscritti alla Gestione artigiani o commercianti; svolgono attività lavorativa nella S.r.l.; hanno dichiarato nel quadro RR anche la quota di reddito della società; hanno versato contributi eccedenti il minimale.
Fase 2 – Raccolta della documentazione
Devono essere acquisiti, per ciascun socio e per ciascuna annualità, i bilanci, i verbali, le dichiarazioni, gli F24, gli estratti contributivi e ogni documento relativo alla distribuzione o all’accantonamento degli utili.
Fase 3 – Verifica delle annualità recuperabili
Per ogni pagamento deve essere verificata la data di versamento, l’eventuale prescrizione e la presenza di atti interruttivi.
Fase 4 – Ricalcolo
Il ricalcolo deve separare: contribuzione minimale; contribuzione eccedente il minimale; quota riferibile a utili distribuiti; quota riferibile a utili accantonati; eventuali redditi propri del socio; eventuali altre componenti imponibili.
Fase 5 – Scelta della procedura
Sulla base dell’importo recuperabile, del rischio di diniego e dei costi prevedibili, deve essere scelta la procedura più adeguata tra: adeguamento per il futuro; dichiarazione integrativa; domanda di rimborso; domanda di rimborso accompagnata da preventiva ricostruzione documentale; eventuale ricorso amministrativo o giudiziale.
Fase 6 – Gestione fiscale del rimborso
In caso di accoglimento, deve essere verificato il corretto trattamento fiscale delle somme restituite e l’eventuale applicazione della tassazione separata o ordinaria.
11. Valutazione complessiva
L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione costituisce un elemento favorevole per i soci lavoratori di S.r.l. che abbiano versato contributi eccedenti il minimale sulla quota di utili rimasta accantonata a riserva e non distribuita.
Non si tratta, tuttavia, di un automatismo applicabile indistintamente a tutti i soci e a tutte le annualità.
La posizione deve essere verificata individualmente, considerando:
- il regime fiscale della società;
- la concreta partecipazione del socio al lavoro aziendale;
- le delibere di destinazione dell’utile;
- la presenza di distribuzioni, anche successive;
- la documentazione disponibile;
- le date dei versamenti;
- la prescrizione;
- la posizione contributiva del socio;
- il possibile effetto sul montante pensionistico;
- la tassazione delle somme eventualmente rimborsate;
- i costi di una eventuale fase contenziosa.
La strategia più prudente consiste nel procedere dapprima con una ricostruzione analitica delle annualità e soltanto successivamente scegliere se limitare l’intervento al futuro oppure presentare anche richieste di rimborso per il passato.
12. Conclusioni
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione sostengono che, per i soci lavoratori di S.r.l. non fiscalmente trasparenti, gli utili accantonati a riserva e non distribuiti non devono essere automaticamente inclusi nella base imponibile dei contributi IVS eccedenti il minimale.
L’iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti e il pagamento del contributo minimale restano, invece, questioni distinte e non risultano superati dalle pronunce esaminate.
Per il futuro, è necessario curare con particolare precisione la compilazione del quadro RR e la documentazione societaria relativa alla destinazione degli utili.
Per il passato, può essere valutata la presentazione di domande di rimborso all’INPS, previa verifica della prescrizione e della concreta dimostrabilità degli utili non distribuiti. La domanda potrebbe essere respinta dall’INPS, considerata la posizione amministrativa ancora orientata all’inclusione degli utili non distribuiti, con possibile necessità di ricorrere agli strumenti amministrativi e giudiziali.
Il recupero deve essere valutato al netto dei costi professionali e processuali, degli eventuali effetti fiscali sul rimborso e della possibile riduzione del montante previdenziale.
Per approfondimenti, per la ricostruzione delle annualità interessate e per una valutazione personalizzata dei rischi, dei costi e della convenienza economica dell’operazione, è possibile contattare lo Studio.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link













