Cass., sez. III, 18 settembre 2026, n. 25514, Pres. Graziosi, Rel. Proto Pisani
Massima: “Nel giudizio di appello, la domanda nuova di declaratoria di nullità delle clausole sugli interessi per usura è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c.; tuttavia il giudice del gravame, in forza dell’art. 1421 c.c. e dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 26243/2014, deve comunque esaminare la relativa questione di validità convertendo la domanda in eccezione di nullità, rilevabile d’ufficio, e motivare sull’eventuale sussistenza o meno della nullità ex art. 1815, comma 2, c.c..”.
CASO
[1] L’attore A.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento un Istituto di credito, in conseguenza dell’avvenuta segnalazione a proprio carico alla centrale rischi e della richiesta di pagamento a lui rivolta, in qualità di fideiussore, chiedendo, per quanto di interesse, di dichiarare la nullità della clausola che attribuiva al contratto la natura di fideiussione omnibus, di pronunciare la risoluzione del contratto di garanzia per violazione dei principî di buona fede e correttezza da parte della banca nonché la condanna al risarcimento dei relativi danni.
Ricevuta medio tempore la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti del debitore principale e del fideiussore, quest’ultimo proponeva opposizione, svolgendo difese analoghe a quelle avanzate nel giudizio di cui supra, sicché le due cause venivano riunite. Il Tribunale rigettava le domande del fideiussore, confermando integralmente il provvedimento monitorio.
A.A. interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, deducendo l’usurarierà degli interessi e chiedendone pertanto la dichiarazione di nullità, ai sensi dell’art. 1815 c.c., nonché la nullità della fideiussione ominibus.
La Corte d’Appello di Palermo rigettava il gravame, ritenendo inammissibile, in quanto nuova, la domanda di accertamento della nullità della clausola che stabiliva interessi di natura usuraria e confermava integralmente la pronuncia di primo grado.
A.A. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1815 c.c., 644 c.p., nonché dell’art. 345 c.p.c., della normativa antiusura (L. 108/1966) e della normativa antitrust in punto di clausole ABI censurate con provvedimento dalla Banca d’Italia.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione, richiamandosi a consolidata giurisprudenza precedente e in particolare a Cass., SSUU, n. 26243/2014, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza gravata, ribadendo il principio di diritto che prevede il potere-dovere del Giudice di scrutinare ex officio ogni possibile causa di nullità del rapporto contrattuale dedotto in lite (salvo basare la decisione sulla c.d. ragione più liquida), convertendo pertanto la domanda inammissibile, in quanto dedotta per la prima volta in appello, in eccezione di nullità ammissibile ex art. 345, comma II, c.p.c.
QUESTIONI
[1] La pronuncia riguarda la possibilità per il giudice dell’appello di dichiarare la nullità del contratto o di singole clausole a seguito di una domanda di parte introdotta solo in sede di gravame e, come tale, in violazione del divieto di nuove domande in appello.
Prima di analizzare la questione specifica, risulta utile fare alcuni brevi richiami alle norme rilevanti in punto di nova in appello ossia, fondamentalmente, all’art. 345 c.p.c.
Tale disposizione, al primo comma, prevede che «nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa».
Risulta pacifico che, per domanda nuova, debba intendersi quella implicante il mutamento delle parti coinvolte nel giudizio di prime cure oppure, più frequentemente, la deduzione di un nuovo petitum o di una nuova e diversa causa petendi, sì da pervenire ad un allargamento o immutazione – non consentiti – del thema decidendum fissato in primo grado (con tutti i dubbi che si pongono in ordine alle domande autodeterminate, ove il titolo non assume rilievo identificativo della domanda ma deve egualmente reputarsi non consentita la deduzione di fatti completamente nuovi, pena un disequilibrio con la posizione del convenuto che si vede privato della possibilità di svolgere nuove eccezioni in senso stretto; a tal riguardo v., per ogni altro, C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale, 13a ed., II, Torino, 2023, 508.).
È la norma stessa a prevedere dei temperamenti a tale divieto con riguardo a domande che, in realtà, non introducono diritti nuovi, bensì costituiscono degli “aggiornamenti” dei petita già dedotti nel giudizio di primo grado, ovverosia la richiesta di interessi, frutti, accessori maturati e danni patiti dopo la sentenza. A ciò si aggiungano le ipotesi di domande che, ancorché formalmente nuove, vengono pacificamente ammesse come quelle spiegate dall’interveniente in appello, ex art. 344, c.p.c., nonché, per ragioni di economia processuale, la domanda di restituzione di quanto elargito in esecuzione della condanna di primo grado di cui si chiede la riforma.
Con riguardo alle eccezioni, l’art. 345, comma II, prevede che possano essere ammesse in appello solo le nuove eccezioni in senso lato, per ciò intendendosi tuttavia, secondo la tesi maggioritaria, i casi in cui i fatti impeditivi, estintivi e modificativi che danno corpo all’eccezione, pur se non dedotti in primo grado, risultino comunque dal compendio probatorio già agli atti, pena altrimenti incorrere nel divieto di introduzione di nuove prove di cui al terzo comma del medesimo articolo (Cass., SSUU., 7/05/2013, n. 10531 in DeJure).
Nel caso di cui alla pronuncia in commento, è vero che l’appellante, proponendo una domanda di accertamento di nullità di una clausola diversa da quella che attribuiva al contratto la natura di fideiussione omnibus ed ulteriore rispetto alla domanda di risoluzione del relativo contratto, ha introdotto una domanda nuova, in quanto caratterizzata dalla deduzione di nuovo petitum (e di una nuova causa petendi), ampliando il tema di indagine rispetto a quello fissato in primo grado.
Ciononostante, il giudice, dichiarata in limine l’inammissibilità della domanda, non può comunque esimersi dall’analizzare la relativa questione, rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c., in tal modo convertendo la domanda inammissibile in eccezione in senso lato ammissibile ex art. 345, comma II, c.p.c.
Difatti, è ormai granitico l’insegnamento della Suprema Corte, inaugurato a partire dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 2014, per cui il Giudice, una volta investito di una domanda di adempimento ovvero di impugnativa contrattuale è tenuto rilevare se vi siano vizi di nullità, la cui assenza costituisce antecedente logico necessario per l’accoglimento di qualsiasi richiesta di adempimento o di rimozione degli effetti del negozio giuridico.
Ne consegue che la proposizione di una domanda tardiva ed inammissibile assolverà la funzione di sollecitare il potere del giudice di rilievo e accertamento ex officio della sottesa fattispecie estintiva o impeditiva, alla cui cognizione esso giudice non potrà sottrarsi (salvo fondare la decisione su una questione di natura assorbente).
Ciò a maggior ragione se si considera che, sempre secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, il rigetto della domanda di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione sarebbe idoneo a formare il giudicato implicito sulla validità (non nullità) del contratto (sebbene alcuni autori siano critici circa la raccordabilità a tale “silenzio” di una autonoma efficacia di giudicato, riconoscendovi tuttalpiù la fonte di una preclusione allo svolgimento di nuove iniziative volte a trarre vantaggi ingiusti rispetto all’esito dell’iniziativa avversaria, cfr. C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 13a ed., I, 169 ss.; C. Consolo – F. Godio, Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento processuale, in Corr. giur., 2015, 230 ss.), fatta comunque e sempre salva l’eventualità che la decisione sia fondata su una ragione più liquida che escluda che il giudice si sia occupato della validità del negozio, come ad esempio nel caso in cui abbia accolto una eccezione di prescrizione (Cass., sez. II, 27/10/2022, n. 31797 in DeJure; Cass., sez. I, 29 settembre 2022, n. 28377, con commento di V.Baroncini, La nullità proposta per la prima volta in appello si converte in eccezione ammissibile ex art. 345, 2°co., c.p.c. , in Euroconference Legal, 11 ottobre 2022; Cass., sez. II, 29/09/2020, n. 20555, in DeJure, Cass., SSUU., 12/12/2014, n. 26243 e Cass., SSUU, 12/12/2014, n. 26242 in DeJure).
Necessario è, dunque, ammettere che il giudice sia tenuto a vagliare la questione della validità negoziale ancorché sollecitato dalla parte per il tramite di una domanda ritenuta inammissibile: ciò onde evitare l’assurdo della formazione di un giudicato implicito su detta questione a fronte del rigetto in rito della relativa domanda di accertamento.
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