Il contributo ENPAM delle Srl odontoiatriche torna al centro dell’attenzione dopo alcune sentenze della Corte di Cassazione del settembre 2026. La questione riguarda gli utili prodotti dalle società di capitali, ma non distribuiti ai soci, e la possibilità di assoggettarli alla contribuzione previdenziale personale.
Nel settembre 2026 la Corte di Cassazione è intervenuta con una serie di sentenze su una questione previdenziale di grande interesse: gli utili prodotti da una Srl, ma non distribuiti ai soci, possono essere assoggettati alla contribuzione previdenziale personale di questi ultimi?
La risposta fornita dalla Suprema Corte, nell’ambito di alcune controversie con l’INPS, è destinata a suscitare interesse anche tra gli odontoiatri che esercitano la professione attraverso società di capitali.
Il principio affermato è apparentemente semplice: il reddito prodotto da una Srl appartiene alla società e non diventa automaticamente reddito personale dei suoi soci. Il fatto che un professionista possieda una partecipazione societaria non significa, quindi, che possa essergli attribuita ai fini contributivi una quota degli utili prodotti dall’impresa, indipendentemente dalla loro distribuzione.
Per gli odontoiatri questo principio richiama immediatamente una questione ben conosciuta: il contributo ENPAM del 19,5%, previsto nell’ambito della Quota B, che può essere calcolato anche sulla quota di reddito fiscale prodotto da una società odontoiatrica e attribuibile al socio professionista, persino quando questi non abbia percepito alcun dividendo.
È un meccanismo che può determinare situazioni particolari: un odontoiatra potrebbe essere chiamato a versare contributi previdenziali personali su redditi che non ha incassato e che la società ha deciso di trattenere per finanziare investimenti, sostenere la propria attività o rafforzare il patrimonio aziendale.
Naturalmente, le sentenze della Cassazione riguardano l’INPS e non ENPAM. Le due discipline presentano differenze giuridiche importanti e sarebbe scorretto sostenere che quelle pronunce abbiano automaticamente eliminato, o anche soltanto reso illegittimo, il sistema contributivo adottato dalla Cassa dei medici e degli odontoiatri.
Tuttavia, proprio quelle differenze sollevano un interrogativo che merita di essere approfondito: fino a che punto può spingersi l’autonomia regolamentare di ENPAM nel considerare come base imponibile previdenziale personale un reddito che, sotto il profilo fiscale e societario, appartiene a un soggetto giuridico distinto?
Non si tratta, dunque, di contestare l’aliquota contributiva del 19,5% in quanto tale, ma di verificare la legittimità del criterio con cui viene individuato il reddito sul quale applicarla.
Dentista Manager ha avviato un approfondimento su questa questione, ricostruendo l’origine della disposizione regolamentare ENPAM, esaminando i principi affermati dalla Cassazione e individuando alcuni possibili profili di criticità giuridica che meritano una valutazione specialistica.
Non siamo ancora di fronte a una pronuncia che mette in discussione direttamente il regolamento ENPAM, né esistono oggi ragioni per sospendere gli adempimenti contributivi. Esistono però elementi sufficientemente interessanti per porre una domanda precisa, che riguarda migliaia di odontoiatri soci di società di capitali.
Vediamo quali sono e perché potrebbero aprire una discussione importante sul futuro della contribuzione previdenziale degli odontoiatri.
Il contributo ENPAM Srl odontoiatriche: cosa prevede il regolamento
Per comprendere la questione che intendiamo approfondire è necessario partire dalla disposizione che disciplina il contributo ENPAM del 19,5% sugli utili delle Srl odontoiatriche.
Il riferimento è l’articolo 3 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale ENPAM, che individua i redditi soggetti alla contribuzione previdenziale personale nell’ambito della cosiddetta Quota B.
In particolare, il comma 2, lettera f), comprende tra i redditi rilevanti quelli derivanti dalla partecipazione a società che svolgono attività medica e odontoiatrica, secondo la formulazione e le condizioni previste dal regolamento.
Ma è soprattutto il successivo comma 2-ter a introdurre il meccanismo che ci interessa.
La disposizione stabilisce che, per determinare la base imponibile previdenziale relativa a tali partecipazioni, si debba considerare la parte del reddito dichiarato fiscalmente dalla società e attribuibile al socio in proporzione alla sua partecipazione agli utili, indipendentemente dalla relativa percezione.
Quest’ultima espressione è decisiva.
Significa che, ai fini del calcolo della contribuzione personale ENPAM, non è necessario che l’odontoiatra abbia effettivamente ricevuto dalla società una distribuzione di dividendi.
Il regolamento assume come riferimento il reddito fiscale prodotto dalla società e ne attribuisce una quota al socio odontoiatra sulla base della sua partecipazione agli utili.
In termini pratici, possiamo descrivere questo meccanismo come una sorta di trasparenza previdenziale obbligatoria, da non confondere con il regime di trasparenza fiscale previsto dal TUIR.
La società rimane un soggetto fiscalmente autonomo, normalmente assoggettato a IRES, ma una parte del suo reddito viene comunque presa in considerazione per determinare un’obbligazione previdenziale personale del socio.
Il meccanismo può produrre conseguenze economiche significative.
Una Srl odontoiatrica potrebbe decidere di trattenere integralmente gli utili per acquistare una nuova TAC, ampliare la struttura, rimborsare finanziamenti oppure rafforzare il proprio patrimonio. Nonostante l’assenza di dividendi, il socio odontoiatra potrebbe essere chiamato a versare contributi personali sulla quota di reddito societario individuata dal regolamento.
Naturalmente, l’importo effettivamente dovuto dipende dalle regole applicabili alla Quota B, comprese le aliquote, le soglie, gli eventuali massimali e gli altri redditi rilevanti. Non è quindi corretto moltiplicare automaticamente ogni quota di reddito societario per il 19,5%.
È importante anche chiarire che non stiamo contestando l’aliquota contributiva in quanto tale. La questione riguarda il criterio utilizzato per determinare il reddito sul quale applicarla.
Il problema giuridico che intendiamo affrontare può essere formulato in questi termini: una Cassa previdenziale, attraverso il proprio regolamento, può assoggettare a contribuzione personale un reddito prodotto da una società di capitali e non distribuito al socio?
La risposta non è scontata.
La disposizione ENPAM è espressa, fa parte di un regolamento approvato dai Ministeri vigilanti e deve essere valutata alla luce dell’autonomia riconosciuta alle Casse previdenziali privatizzate.
Tuttavia, proprio la sua natura regolamentare impone di verificare quale sia il fondamento legislativo di questo potere e fino a dove esso possa estendersi.
Ed è qui che le recenti sentenze della Corte di Cassazione sulla contribuzione INPS assumono particolare interesse.
La Cassazione interviene sugli utili delle Srl: cosa è successo nel settembre 2026
Nel settembre 2026 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è intervenuta con una serie di sentenze su una questione previdenziale che presenta evidenti analogie con quella appena descritta: è possibile assoggettare a contribuzione personale gli utili prodotti da una Srl, anche quando non vengono distribuiti ai soci?
Tra le pronunce più significative figura la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, seguita da altre decisioni conformi, tra cui le nn. 25378-25383/2026 e la n. 25781 del 25 settembre 2026.
Le controversie riguardavano la Gestione commercianti INPS e, in particolare, la determinazione della base imponibile contributiva dei soci lavoratori di società a responsabilità limitata.
Il problema nasceva dall’interpretazione dell’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992, che disciplina la determinazione del reddito rilevante ai fini previdenziali per determinate categorie di lavoratori autonomi.
Nelle controversie esaminate, l’INPS sosteneva che nella base imponibile previdenziale del socio dovesse essere compresa anche una quota del reddito prodotto dalla società, proporzionale alla partecipazione detenuta, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione.
La Cassazione ha escluso questo automatismo, valorizzando la distinzione tra il reddito prodotto dalla società di capitali e quello personalmente attribuibile al socio.
Il principio è che gli utili di una Srl, soggetta all’ordinario regime fiscale delle società di capitali, non diventano automaticamente reddito personale dei soci per il solo fatto che questi possiedano una partecipazione societaria.
Quando gli utili non vengono distribuiti e non opera uno specifico regime fiscale di imputazione per trasparenza, il reddito rimane fiscalmente attribuito alla società.
È importante precisare che queste sentenze non cancellano gli obblighi contributivi dei soci lavoratori. La questione riguarda uno specifico criterio di determinazione della base imponibile, non l’esistenza dell’obbligo previdenziale in quanto tale.
Perché queste pronunce dovrebbero interessare gli odontoiatri?
Perché il meccanismo utilizzato da ENPAM per determinare il contributo del 19,5% sugli utili delle Srl odontoiatriche presenta un’analogia economica con quello oggetto delle controversie INPS.
In entrambi i casi, infatti, viene in considerazione la possibilità di utilizzare il reddito prodotto da una società di capitali per determinare la contribuzione previdenziale personale del socio, anche in assenza di distribuzione degli utili.
Esiste però una differenza giuridica fondamentale, che approfondiremo più avanti: nel caso ENPAM questo criterio è espressamente previsto da una disposizione regolamentare, mentre le controversie INPS riguardavano l’interpretazione di una norma legislativa.
Le sentenze della Cassazione, quindi, non rendono automaticamente illegittimo il sistema ENPAM.
Rappresentano tuttavia un’occasione importante per interrogarsi sul fondamento giuridico di un meccanismo contributivo che attribuisce rilevanza previdenziale personale a un reddito fiscalmente appartenente a un soggetto distinto dal socio.
Ed è proprio questo il punto sul quale si concentra la nostra ricerca.
Il principio fondamentale: gli utili della società non sono necessariamente reddito del socio
Per comprendere fino in fondo la questione del contributo ENPAM del 19,5% sugli utili delle Srl odontoiatriche, è necessario richiamare una caratteristica fondamentale delle società di capitali: la separazione giuridica e patrimoniale tra la società e i suoi soci.
Una Srl è un soggetto autonomo, dotato di un proprio patrimonio, di propri diritti e obblighi e di una propria soggettività fiscale.
La società sostiene costi, produce ricavi, realizza investimenti e determina un risultato economico che appartiene alla società stessa.
Il socio, anche quando possiede il 100% delle quote, non è personalmente proprietario del patrimonio sociale e non può considerare automaticamente propri gli utili prodotti dall’impresa.
Questi ultimi possono essere distribuiti ai soci, ma possono anche essere trattenuti dalla società per finanziare la propria attività.
Pensiamo a una Srl odontoiatrica che chiuda l’esercizio con un utile di 150.000 euro.
I soci potrebbero decidere di destinare l’intero risultato a riserva, per acquistare nuove apparecchiature, ampliare lo studio, ridurre l’indebitamento o rafforzare il patrimonio aziendale.
In questo caso la società ha prodotto un utile, ma i soci non hanno percepito alcun dividendo.
La distinzione è particolarmente evidente sotto il profilo tributario.
Nel regime ordinario, il reddito fiscale della Srl è soggetto a IRES, mentre l’eventuale distribuzione di dividendi ai soci persone fisiche segue una disciplina fiscale distinta.
Esistono eccezioni, come il regime di trasparenza fiscale disciplinato dagli articoli 115 e 116 del TUIR, nel quale il reddito societario viene imputato ai soci indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Ma si tratta di ipotesi espressamente previste dalla legge.
La regola generale rimane che la partecipazione al capitale di una Srl non determina, da sola, l’attribuzione personale del reddito prodotto dalla società.
Questo principio assume particolare rilievo nelle imprese odontoiatriche.
L’utile di una Srl odontoiatrica non deriva necessariamente, e soprattutto non esclusivamente, dall’attività clinica personalmente svolta dai soci odontoiatri.
Può essere il risultato del lavoro di numerosi professionisti, dipendenti e collaboratori, dell’impiego di apparecchiature e tecnologie, degli investimenti effettuati e dell’organizzazione imprenditoriale nel suo complesso.
Una società può produrre reddito anche quando uno dei soci odontoiatri svolge personalmente un’attività clinica molto limitata.
Di conseguenza, la quota di utile societario attribuibile a un socio in ragione della sua partecipazione al capitale non rappresenta necessariamente il reddito generato dalla sua attività professionale.
Naturalmente, questo non significa che il diritto previdenziale debba utilizzare obbligatoriamente le stesse basi imponibili previste dal diritto tributario.
Il legislatore può stabilire criteri contributivi differenti, anche per esigenze di solidarietà e sostenibilità del sistema previdenziale.
La questione nasce quando tali criteri vengono introdotti attraverso una disposizione regolamentare adottata da un ente previdenziale privatizzato.
In questo caso diventa necessario verificare se l’autonomia regolamentare riconosciuta dalla legge comprenda anche il potere di assoggettare a contribuzione personale un reddito che appartiene fiscalmente e civilisticamente a una società di capitali.
Il problema, quindi, non è stabilire se gli utili societari possano essere utilizzati per finanziare la previdenza. Il problema è individuare quale fonte normativa possa prevederlo, a quali condizioni e con quali limiti.
È su questa distinzione che si fonda il possibile collegamento tra le recenti sentenze della Cassazione e la disciplina ENPAM.
Contributi ENPAM su utili mai incassati: quando il problema diventa finanziario
Finora abbiamo esaminato la questione del contributo ENPAM Srl odontoiatriche soprattutto sotto il profilo giuridico e fiscale.
Esiste però una conseguenza economica che merita particolare attenzione: il contributo previdenziale personale deve essere pagato dall’odontoiatra, anche quando il reddito societario utilizzato per determinarlo non gli è mai stato distribuito.
In altre parole, la società produce reddito, decide di trattenerlo al proprio interno, ma il socio può essere chiamato a sostenere un esborso previdenziale con le proprie disponibilità personali.
Il problema non è soltanto teorico.
Consideriamo una Srl odontoiatrica partecipata in parti uguali da due odontoiatri, che presenti questa situazione:
- Reddito fiscale societario: 200.000 euro.
- Partecipazione agli utili: 50% per ciascun socio.
- Quota di reddito societario riferibile a ciascun socio: 100.000 euro.
- Utili distribuiti: zero euro.
I soci hanno deciso di non distribuire dividendi perché intendono acquistare nuove apparecchiature, ridurre l’esposizione bancaria e rafforzare la solidità patrimoniale della società.
Sono scelte che, sotto il profilo della gestione aziendale, possono essere considerate prudenti e responsabili.
Tuttavia, applicando il meccanismo previsto dal regolamento ENPAM, ciascun odontoiatra deve considerare la propria quota di reddito societario ai fini della determinazione della contribuzione Quota B.
Ipotizziamo, esclusivamente per comprendere la dimensione economica del problema, che l’intera quota di 100.000 euro sia soggetta all’aliquota del 19,5%, senza riduzioni o effetti dei massimali contributivi.
In questo scenario, ciascun socio dovrebbe sostenere un esborso previdenziale di 19.500 euro, pur non avendo ricevuto un solo euro di dividendi.
Naturalmente si tratta di una simulazione semplificata: nella realtà il contributo effettivamente dovuto dipende dalle regole ENPAM applicabili al singolo iscritto, dagli altri redditi professionali, dalle aliquote e dagli eventuali massimali.
Ma il problema finanziario rimane.
Supponiamo ora che uno dei due odontoiatri percepisca dalla società un compenso professionale netto di 3.000 euro al mese e che utilizzi buona parte di questo reddito per sostenere le normali spese personali e familiari.
Il suo reddito netto annuo disponibile è di 36.000 euro.
Un contributo previdenziale aggiuntivo di 19.500 euro assorbirebbe oltre il 54% di questa disponibilità, prima ancora di considerare le spese personali e familiari.
Se il professionista non dispone di risparmi sufficienti, potrebbe trovarsi costretto a chiedere alla società di distribuire utili, a utilizzare finanziamenti personali oppure a liquidare parte del proprio patrimonio.
Si potrebbe così verificare una situazione paradossale: una società finanziariamente sana, che trattiene gli utili per investire e consolidarsi, può determinare una difficoltà finanziaria personale per i propri soci proprio a causa della mancata distribuzione di quegli utili.
La criticità potrebbe essere ancora maggiore nelle società odontoiatriche in fase di crescita, nelle quali gli investimenti assorbono una parte significativa delle risorse disponibili.
In questi casi, la decisione di non distribuire utili non rappresenta necessariamente una strategia per sottrarre redditi alla contribuzione previdenziale. Può essere, al contrario, una scelta imprenditoriale virtuosa, finalizzata a garantire continuità aziendale, occupazione, capacità di investimento e solidità patrimoniale.
Il sistema contributivo finisce così per creare una potenziale tensione tra due esigenze entrambe legittime: da un lato il finanziamento della previdenza professionale, dall’altro la necessità di conservare risorse all’interno dell’impresa.
Questa conseguenza economica non dimostra, di per sé, l’illegittimità del regolamento ENPAM.
Il diritto previdenziale può infatti prevedere obbligazioni contributive determinate anche attraverso criteri differenti dall’effettivo incasso di un reddito.
Tuttavia, la possibilità che un’obbligazione previdenziale personale venga calcolata su redditi non percepiti, fino a produrre difficoltà finanziarie rilevanti, rende particolarmente importante verificare il fondamento legislativo e la ragionevolezza del criterio adottato.
È anche per evitare attribuzioni automatiche di redditi appartenenti a soggetti giuridici differenti che assume rilievo la distinzione valorizzata dalla Cassazione nelle controversie con l’INPS.
Nel caso ENPAM, come vedremo, la questione è più complessa, perché il meccanismo è previsto espressamente dal regolamento.
Ma resta una domanda di fondo: è ragionevole che la scelta di lasciare risorse all’interno di una società odontoiatrica possa generare un’obbligazione previdenziale personale senza che al socio corrisponda un’effettiva disponibilità finanziaria?
E, soprattutto, quale fondamento legislativo consente di imporre questa conseguenza?
Perché le sentenze della Cassazione sull’INPS non si applicano automaticamente a ENPAM
A questo punto è necessario affrontare una distinzione giuridica fondamentale, senza la quale si rischierebbe di attribuire alle recenti sentenze della Cassazione una portata che non hanno.
Le pronunce del settembre 2026 riguardano l’INPS, non ENPAM. E, soprattutto, i due enti applicano discipline differenti per determinare la base imponibile previdenziale.
Nel caso dell’INPS, la controversia nasceva dall’interpretazione dell’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992, convertito dalla Legge n. 438/1992.
La questione riguardava la possibilità di includere nella base contributiva del socio lavoratore di una Srl anche una quota degli utili prodotti dalla società, indipendentemente dalla loro distribuzione.
La Cassazione ha escluso che tale imputazione possa derivare automaticamente dalla partecipazione societaria, valorizzando la distinzione tra il reddito della società di capitali e quello personalmente attribuibile al socio.
Nel caso ENPAM, invece, il problema è diverso.
Come abbiamo visto, l’articolo 3, comma 2-ter, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale contempla espressamente un criterio di imputazione previdenziale del reddito societario al socio professionista, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Non siamo quindi di fronte a una semplice interpretazione amministrativa di una disposizione legislativa, ma a una regola scritta nel sistema normativo della Cassa.
Questa differenza è decisiva.
Non sarebbe sufficiente, infatti, che un odontoiatra contestasse la richiesta contributiva ENPAM richiamando le sentenze della Cassazione sull’INPS e sostenendo che gli utili non distribuiti non costituiscono reddito personale.
ENPAM potrebbe legittimamente osservare che il proprio regolamento prevede proprio l’utilizzo di quei redditi come parametro per determinare la contribuzione previdenziale.
Per contestare efficacemente questo meccanismo occorrerebbe quindi affrontare una questione preliminare e più complessa: verificare se la disposizione regolamentare sia conforme alle norme legislative che attribuiscono a ENPAM il potere di disciplinare la contribuzione obbligatoria.
È importante ricordare che ENPAM, pur avendo assunto natura giuridica privata in seguito al processo di privatizzazione delle Casse previdenziali, continua a svolgere una funzione previdenziale obbligatoria di interesse pubblico.
La Fondazione dispone di autonomia organizzativa, gestionale e regolamentare, ma tale autonomia non è illimitata. Deve essere esercitata nel rispetto della legislazione vigente e sotto la vigilanza delle autorità competenti.
Inoltre, il regolamento che contiene la disposizione in esame è stato approvato dai Ministeri vigilanti.
Anche questo elemento ha un preciso significato giuridico.
L’approvazione ministeriale costituisce un passaggio rilevante nel procedimento di formazione della disciplina previdenziale e rappresenta un argomento che ENPAM potrebbe utilizzare per sostenere la legittimità delle proprie disposizioni.
Tuttavia, l’approvazione ministeriale non significa necessariamente che una disposizione regolamentare sia sottratta a qualsiasi controllo di legittimità.
Resta possibile interrogarsi sulla conformità della norma regolamentare alle fonti legislative sovraordinate e ai principi costituzionali applicabili.
Le sentenze della Cassazione sull’INPS, dunque, non risolvono direttamente la questione ENPAM, ma possono offrire un riferimento interpretativo importante.
Hanno infatti riportato l’attenzione su un principio: il reddito prodotto da una società di capitali non coincide automaticamente con il reddito personale dei suoi soci.
Per ENPAM il problema consiste nello stabilire se, e in quali limiti, una disposizione regolamentare possa superare questa separazione ai fini della determinazione di un’obbligazione previdenziale personale.
È su questo terreno che deve essere costruita un’eventuale contestazione giuridica.
Non si tratta di trasferire meccanicamente una sentenza da un ente previdenziale all’altro, ma di verificare se il potere esercitato da ENPAM trovi un fondamento sufficientemente solido nella legislazione primaria.
Il vero problema giuridico: fino a dove può spingersi il potere regolamentare di ENPAM?
Il punto centrale della nostra ricerca riguarda il rapporto tra l’autonomia regolamentare di ENPAM e i limiti che l’ordinamento impone quando un ente previdenziale determina obbligazioni contributive a carico dei propri iscritti.
Per comprendere la questione dobbiamo partire dalla Costituzione.
L’articolo 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
I contributi previdenziali obbligatori rientrano tra le prestazioni patrimoniali imposte. Di conseguenza, la loro disciplina deve trovare un fondamento nella legislazione primaria.
Questo non significa che ogni dettaglio del sistema contributivo debba necessariamente essere stabilito direttamente da una legge del Parlamento.
La giurisprudenza costituzionale riconosce infatti che l’articolo 23 contiene una cosiddetta riserva relativa di legge.
In termini semplici, significa che la legge deve fornire una base normativa adeguata, ma può attribuire ad altri soggetti il potere di disciplinare aspetti della prestazione obbligatoria, entro limiti sufficientemente determinati.
È proprio su questa distinzione che si concentra il problema.
L’autonomia delle Casse previdenziali privatizzate
ENPAM è stata privatizzata nell’ambito del processo disciplinato dal Decreto Legislativo n. 509/1994.
La privatizzazione non ha eliminato la funzione previdenziale obbligatoria della Fondazione, ma ha riconosciuto alla Cassa un’autonomia gestionale e regolamentare che deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni legislative e sotto la vigilanza dei Ministeri competenti.
Nel corso degli anni, ulteriori interventi normativi hanno disciplinato i poteri delle Casse professionali, anche in relazione alla necessità di garantire l’equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali.
Tra i riferimenti più importanti figurano l’articolo 3, comma 12, della Legge n. 335/1995, le successive modificazioni e l’articolo 24, comma 24, del Decreto Legge n. 201/2011.
Queste disposizioni costituiscono parte del quadro legislativo entro il quale ENPAM esercita la propria autonomia.
La questione non è quindi se ENPAM possa adottare regolamenti previdenziali: questo potere è riconosciuto dall’ordinamento.
La questione è stabilire quanto sia ampio tale potere e se comprenda anche la possibilità di attribuire rilevanza contributiva personale al reddito prodotto da una società di capitali, indipendentemente dalla sua distribuzione.
La differenza tra determinare un’aliquota e individuare un reddito imponibile
Esiste una distinzione che riteniamo particolarmente importante.
Un conto è stabilire, nell’ambito dei poteri attribuiti dalla legge, quale aliquota contributiva debba essere applicata a un determinato reddito professionale.
Un altro conto è individuare quali redditi debbano essere assoggettati a contribuzione, soprattutto quando questi appartengono fiscalmente a un soggetto giuridico diverso dall’iscritto.
Nel caso del contributo ENPAM del 19,5% sugli utili delle Srl odontoiatriche, il problema non riguarda principalmente la misura dell’aliquota.
Riguarda invece il criterio con il quale una quota del reddito fiscale della società viene utilizzata per determinare la contribuzione personale dell’odontoiatra.
Il comma 2-ter dell’articolo 3 del Regolamento ENPAM prevede espressamente questo meccanismo.
Ma il fatto che una disposizione sia contenuta in un regolamento non dimostra, da solo, che il potere esercitato attraverso quella disposizione sia conforme alla legge.
Occorre individuare quali norme legislative autorizzino ENPAM a disciplinare la base imponibile in questi termini e verificare se il criterio adottato rientri effettivamente nell’ambito di tale autorizzazione.
La possibile questione di legittimità
La domanda giuridica che intendiamo sottoporre a un approfondimento specialistico può essere formulata in questi termini:
Il potere regolamentare riconosciuto a ENPAM dalla legislazione previdenziale comprende anche quello di considerare come base imponibile personale dell’odontoiatra una quota del reddito fiscale prodotto da una Srl, pur in assenza di distribuzione degli utili?
Non possiamo dare per scontata una risposta negativa.
ENPAM potrebbe sostenere che il proprio potere di disciplinare la contribuzione comprende anche la determinazione dei redditi rilevanti, purché ciò avvenga nel rispetto delle finalità previdenziali e dei principi stabiliti dalla legislazione.
Potrebbe inoltre osservare che il reddito societario non viene trasformato fiscalmente in reddito personale del socio, ma viene semplicemente utilizzato come parametro per calcolare la contribuzione.
Si tratta di argomenti che devono essere presi seriamente in considerazione.
D’altra parte, occorre verificare se esistano limiti legislativi alla possibilità di utilizzare, come parametro contributivo personale, un reddito prodotto da una società di capitali, distinto dal reddito professionale effettivamente attribuibile all’iscritto.
La questione potrebbe coinvolgere non soltanto l’articolo 23 della Costituzione, ma anche il principio di ragionevolezza previsto dall’articolo 3, soprattutto quando il criterio contributivo determina effetti significativamente differenti tra professionisti che operano attraverso modelli organizzativi diversi.
Non è sufficiente, naturalmente, dimostrare che una disposizione produca conseguenze economicamente gravose per sostenerne l’illegittimità.
È necessario individuare un contrasto giuridicamente rilevante tra la disciplina regolamentare e le fonti normative sovraordinate.
Questa è la ragione per cui Dentista Manager ritiene opportuno approfondire la questione prima di valutare qualsiasi iniziativa giudiziaria.
Il problema non consiste nel sostenere che ENPAM non possa imporre contributi sui redditi derivanti dall’attività odontoiatrica.
Consiste nel verificare se possa farlo attraverso un criterio che attribuisce rilevanza previdenziale personale a redditi prodotti da un’impresa societaria, anche quando questi non siano stati distribuiti e non coincidano necessariamente con il risultato dell’attività professionale svolta dal socio.
Una distinzione sottile, ma potenzialmente decisiva per comprendere la legittimità dell’intero meccanismo.
Il reddito di un’impresa odontoiatrica non coincide necessariamente con il lavoro professionale del socio
Un ulteriore elemento che merita attenzione riguarda la natura stessa del reddito prodotto da una Srl odontoiatrica.
Il contributo ENPAM del 19,5% sugli utili delle Srl odontoiatriche viene determinato, secondo il meccanismo previsto dal regolamento, prendendo in considerazione una quota del reddito fiscale societario attribuibile al socio professionista.
Ma il reddito prodotto da un’impresa odontoiatrica non coincide necessariamente con quello generato dall’attività professionale personalmente svolta dall’odontoiatra socio.
Questa distinzione è particolarmente importante perché, negli ultimi decenni, l’organizzazione economica degli studi dentistici è profondamente cambiata.
Lo studio professionale tradizionale era spesso caratterizzato da una stretta coincidenza tra il titolare, il professionista che eseguiva le prestazioni e il soggetto che percepiva il reddito derivante dall’attività.
Nelle società odontoiatriche moderne questa coincidenza può essere molto meno evidente.
Una Srl odontoiatrica può disporre di più sedi, numerose unità operative, personale dipendente, odontoiatri collaboratori, igienisti dentali, apparecchiature tecnologicamente avanzate e un’organizzazione amministrativa e gestionale articolata.
Il risultato economico dell’impresa deriva quindi dalla combinazione di diversi fattori produttivi:
- Il lavoro clinico svolto dai soci e dai professionisti collaboratori.
- L’attività del personale dipendente.
- Il capitale investito nella struttura e nelle apparecchiature.
- L’organizzazione dei processi clinici e amministrativi.
- La capacità gestionale e commerciale dell’impresa.
- Gli investimenti, le economie di scala e l’efficienza organizzativa.
L’utile societario rappresenta il risultato economico complessivo di questa organizzazione, non necessariamente la remunerazione del lavoro professionale dei soci.
Consideriamo, per esempio, una Srl odontoiatrica partecipata da due odontoiatri al 50%.
Il primo svolge personalmente un’attività clinica intensa, mentre il secondo dedica gran parte del proprio tempo alla direzione strategica, all’organizzazione e allo sviluppo dell’impresa, esercitando un’attività odontoiatrica molto limitata.
La società impiega inoltre numerosi professionisti collaboratori, ai quali viene riconosciuto un compenso per le prestazioni effettuate.
Se la società produce un reddito fiscale di 300.000 euro, il meccanismo regolamentare ENPAM può assumere come riferimento una quota di 150.000 euro per ciascun socio, indipendentemente dall’effettivo contributo personale di ciascuno alla produzione di quel reddito.
La contribuzione concretamente dovuta rimane naturalmente soggetta alle regole della Quota B.
Ma il punto è un altro: la partecipazione agli utili societari viene utilizzata come criterio di attribuzione di un reddito previdenzialmente rilevante, anche quando non misura l’attività professionale personalmente svolta dal socio.
Una differenza ulteriore: il socio lavoratore INPS e il socio professionista ENPAM
Esiste un ulteriore elemento che rende particolarmente interessante il confronto tra le recenti sentenze della Cassazione e il sistema contributivo ENPAM: la diversa posizione giuridica del socio rispetto all’attività svolta dalla società.
Le controversie esaminate dalla Cassazione riguardavano soci lavoratori iscritti alla Gestione commercianti INPS, ossia soggetti che partecipavano personalmente all’attività dell’impresa e che, proprio per tale ragione, erano sottoposti alla relativa contribuzione previdenziale.
Nella vicenda esaminata dalla sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, in particolare, la contribuente era socia unica e amministratrice della Srl, oltre a svolgere personalmente attività lavorativa nell’impresa.
Il collegamento tra la persona del socio e l’attività economica esercitata dalla società era quindi particolarmente stretto.
Eppure, la Cassazione ha escluso che questa circostanza fosse sufficiente per includere automaticamente nella base imponibile contributiva personale gli utili societari non distribuiti.
La ragione della decisione non consisteva nell’assenza di un’attività lavorativa del socio, ma nell’interpretazione della specifica disciplina legislativa applicabile alla Gestione commercianti INPS.
L’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992, infatti, collega la determinazione della contribuzione ai redditi d’impresa rilevanti secondo il riferimento legislativo ai redditi denunciati ai fini IRPEF dall’obbligato.
La Corte ha quindi valorizzato la distinzione tra il reddito fiscalmente attribuito alla società di capitali e quello imputabile personalmente al socio.
Anche quando il socio lavora abitualmente nell’impresa, la partecipazione societaria e l’attività lavorativa non bastano, da sole, a trasformare gli utili non distribuiti della Srl in reddito personale assoggettabile a contribuzione secondo quella disciplina.
Nelle Srl odontoiatriche può presentarsi una configurazione giuridica ulteriormente articolata.
L’odontoiatra socio può infatti esercitare la propria attività clinica attraverso un distinto rapporto di collaborazione libero-professionale con la società.
In questa situazione convivono due rapporti differenti:
- Il primo è quello societario, che deriva dalla titolarità delle quote e attribuisce al socio i relativi diritti patrimoniali e amministrativi.
- Il secondo è quello professionale, attraverso il quale l’odontoiatra svolge le prestazioni cliniche e percepisce i corrispondenti compensi.
Questi ultimi concorrono, secondo le regole applicabili, alla determinazione della contribuzione ENPAM Quota B.
La partecipazione agli utili societari, invece, costituisce una posizione giuridica distinta dalla remunerazione dell’attività professionale personalmente svolta.
Può quindi verificarsi che l’odontoiatra versi già la contribuzione previdenziale sui compensi percepiti per il proprio lavoro clinico e sia contemporaneamente tenuto a considerare, ai fini ENPAM, una quota del reddito fiscale prodotto dalla società, anche quando gli utili non siano stati distribuiti.
Quel reddito societario, come abbiamo visto, può derivare anche dal lavoro di altri professionisti, dall’attività dei dipendenti, dal capitale investito e dall’organizzazione imprenditoriale.
Il confronto con la giurisprudenza INPS assume allora un significato preciso.
La Cassazione ha ritenuto insufficiente, ai fini dell’imputazione contributiva degli utili non distribuiti, persino la partecipazione personale e abituale del socio all’attività dell’impresa, alla luce della specifica disciplina legislativa esaminata.
Nel sistema ENPAM, invece, il regolamento contempla espressamente un criterio che attribuisce rilevanza previdenziale alla quota del reddito fiscale societario riferibile al socio professionista, indipendentemente dalla sua percezione.
La differenza decisiva, dunque, non è semplicemente tra un socio che lavora e uno che non lavora, ma tra due discipline previdenziali che individuano in modo differente la base imponibile contributiva.
Non possiamo perciò utilizzare le sentenze INPS per affermare automaticamente l’illegittimità del regolamento ENPAM.
Possiamo però ricavarne un motivo ulteriore per approfondire la questione: se la contribuzione personale deve trovare fondamento nei criteri stabiliti dalla disciplina legislativa applicabile, occorre verificare quale sia il fondamento normativo che consente a ENPAM di utilizzare il reddito fiscale di una società di capitali come parametro della contribuzione personale dell’odontoiatra.
È su questo terreno, e non sulla semplice analogia tra le due situazioni, che il confronto con la giurisprudenza della Cassazione può assumere un effettivo rilievo giuridico.
La differenza tra Srl odontoiatrica ordinaria e STP
Questa riflessione assume ulteriore interesse se consideriamo che l’attività odontoiatrica può essere esercitata attraverso modelli societari differenti.
Da un lato esistono le società tra professionisti, disciplinate dalla Legge n. 183/2011 e dalla relativa normativa attuativa.
Dall’altro esistono le Srl odontoiatriche ordinarie, che esercitano l’attività sanitaria in forma d’impresa secondo la disciplina applicabile, tra cui l’articolo 1, comma 153, della Legge n. 124/2017.
I due modelli non sono perfettamente sovrapponibili.
La STP è caratterizzata da una specifica disciplina dell’esercizio dell’attività professionale in forma societaria, mentre la Srl odontoiatrica ordinaria opera attraverso un’organizzazione imprenditoriale che può assumere caratteristiche anche molto complesse.
Questa distinzione non comporta automaticamente che il reddito della Srl ordinaria debba essere escluso dalla contribuzione ENPAM.
Il regolamento utilizza infatti una formulazione ampia, che richiede di esaminare le concrete condizioni di applicazione della disposizione.
Tuttavia, la diversa natura dei modelli societari potrebbe assumere rilievo nella valutazione della coerenza e della ragionevolezza del criterio contributivo.
È corretto trattare allo stesso modo, ai fini della contribuzione personale, il reddito derivante dall’esercizio associato di una professione e quello prodotto da un’impresa odontoiatrica organizzata attraverso capitale, personale, tecnologie e lavoro di numerosi collaboratori?
Non è una domanda alla quale possiamo rispondere semplicemente richiamando la distinzione tra STP e Srl ordinaria.
Occorre verificare se il legislatore abbia consentito a ENPAM di adottare un criterio contributivo così ampio e se tale criterio sia coerente con le finalità della previdenza professionale.
Il problema, dunque, non riguarda soltanto gli utili non distribuiti.
Riguarda anche la natura del reddito societario utilizzato per determinare la contribuzione personale dell’odontoiatra.
Ed è proprio questa combinazione di elementi – reddito non percepito, reddito prodotto da un soggetto giuridico distinto e reddito non necessariamente riconducibile all’attività professionale personale – a rendere la questione meritevole di un approfondimento giuridico specifico.
Da dove nasce questa regola? La riforma ENPAM del 2012
Per comprendere il fondamento del contributo ENPAM del 19,5% sugli utili delle Srl odontoiatriche, è necessario tornare alla riforma previdenziale approvata nel 2012 ed entrata in vigore, nelle sue disposizioni principali, il 1° gennaio 2013.
Quella riforma si inseriva in un contesto normativo particolare.
Il Decreto Legge n. 201/2011, all’articolo 24, comma 24, aveva imposto alle Casse previdenziali privatizzate di adottare misure idonee ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo un orizzonte temporale di lungo periodo.
ENPAM, come le altre Casse professionali interessate, era quindi chiamata a intervenire sul proprio sistema previdenziale per garantirne la sostenibilità.
La Fondazione adottò una serie di modifiche regolamentari, successivamente sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti.
Tra gli atti del procedimento figura la deliberazione del Consiglio di amministrazione ENPAM n. 25 del 16 marzo 2012, trasmessa ai Ministeri nell’ambito della documentazione relativa alla riforma.
L’approvazione ministeriale venne comunicata nel novembre 2012 e resa nota attraverso la Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.
Questi passaggi documentano il procedimento di approvazione della riforma previdenziale, ma non consentono, da soli, di ricostruire tutte le motivazioni giuridiche delle singole disposizioni.
Il criterio di imputazione del reddito societario
Nella disciplina regolamentare ENPAM entrata in vigore nel 2013 compare il meccanismo che oggi costituisce l’oggetto del nostro approfondimento.
L’articolo 3, comma 2-ter, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale prevede che, ai fini della determinazione del reddito imponibile previdenziale, venga considerata la quota del reddito fiscale societario attribuibile al socio secondo la sua partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione.
È un passaggio significativo.
Il criterio contributivo non si limita a considerare i compensi che il medico o l’odontoiatra percepisce personalmente per l’attività professionale svolta.
Prende in considerazione anche un parametro economico riferito alla società di capitali alla quale il professionista partecipa.
Come abbiamo visto, questo meccanismo può operare anche quando gli utili non vengono distribuiti e rimangono nella disponibilità della società.
La domanda che ci interessa, tuttavia, non riguarda soltanto il contenuto della disposizione, che è espresso.
Riguarda soprattutto il fondamento legislativo che ha consentito a ENPAM di introdurre un simile criterio attraverso il proprio regolamento.
L’approvazione ministeriale risolve la questione?
La riforma del 2012 è stata sottoposta alla vigilanza ministeriale e ha ottenuto l’approvazione prevista dalla disciplina delle Casse previdenziali privatizzate.
Questo elemento non può essere sottovalutato.
Significa che le modifiche regolamentari sono state oggetto del procedimento di controllo previsto dall’ordinamento.
Tuttavia, l’approvazione ministeriale non equivale necessariamente a una pronuncia giurisdizionale definitiva sulla legittimità di ciascuna disposizione.
Rimane quindi possibile interrogarsi sulla conformità delle norme regolamentari alla legislazione primaria e ai principi costituzionali applicabili.
In particolare, occorre comprendere se i poteri riconosciuti a ENPAM per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale comprendessero anche la possibilità di utilizzare, come parametro della contribuzione personale, il reddito fiscale prodotto da una società di capitali e non distribuito ai soci.
La necessità di assicurare l’equilibrio finanziario della Cassa rappresenta certamente una finalità legittima. Ma resta da verificare quali strumenti la legge consentisse di utilizzare per perseguirla.
Perché è importante ricostruire il procedimento del 2012
La documentazione pubblicamente individuata consente di ricostruire le principali tappe della riforma, ma non ancora di stabilire con certezza quali valutazioni specifiche abbiano accompagnato l’introduzione del criterio previsto dall’articolo 3, comma 2-ter.
In particolare, sarebbe importante comprendere se la disposizione sia stata esaminata espressamente sotto il profilo della sua compatibilità con la riserva di legge prevista dall’articolo 23 della Costituzione e con la distinzione tra reddito professionale personale e reddito delle società di capitali.
Sarebbe inoltre utile conoscere le motivazioni con le quali ENPAM ha giustificato la scelta di considerare il reddito societario indipendentemente dalla sua distribuzione.
Potrebbero emergere ragioni legate alla sostenibilità previdenziale, alla prevenzione di comportamenti elusivi oppure alla volontà di assicurare un trattamento contributivo omogeneo tra differenti modalità di esercizio dell’attività professionale.
Allo stato attuale, tuttavia, queste rimangono possibili spiegazioni, non motivazioni che possiamo attribuire con certezza agli organi che approvarono la disposizione.
Per questa ragione, la ricostruzione del procedimento del 2012 costituisce un passaggio essenziale della nostra ricerca.
Non si tratta di mettere in discussione genericamente la riforma previdenziale ENPAM, né di contestare la necessità di garantirne l’equilibrio finanziario.
Si tratta di verificare se, nell’esercizio dei poteri riconosciuti dalla legge, la Fondazione potesse introdurre uno specifico criterio contributivo che attribuisce rilevanza previdenziale personale a redditi prodotti da un soggetto societario distinto dall’iscritto.
È proprio per rispondere a questa domanda che diventa importante acquisire e analizzare la documentazione completa del procedimento di approvazione della riforma.
Una questione ancora aperta: la documentazione da acquisire e le possibili obiezioni di ENPAM
L’analisi condotta finora ha consentito di individuare alcuni interrogativi giuridici sul contributo ENPAM del 19,5% sugli utili delle Srl odontoiatriche. Ma individuare una possibile criticità non significa averne già dimostrato l’illegittimità.
Per questo motivo riteniamo necessario approfondire due aspetti: il fondamento normativo della disposizione introdotta con la riforma ENPAM del 2012 e le argomentazioni che potrebbero essere utilizzate per sostenerne la legittimità.
Il primo passaggio riguarda la documentazione.
Come abbiamo visto, la disciplina che consente di attribuire al socio odontoiatra una quota del reddito fiscale societario, indipendentemente dalla sua percezione, è riconducibile alla riforma previdenziale entrata in vigore nel 2013.
Sono stati individuati alcuni atti del procedimento, ma non è stato ancora possibile ricostruire integralmente le valutazioni giuridiche che hanno accompagnato l’introduzione della specifica disposizione.
In particolare, sarebbe utile acquisire:
- Il testo integrale della deliberazione ENPAM che ha introdotto la modifica, compresi gli allegati.
- Le eventuali relazioni illustrative e le valutazioni dei competenti organi della Fondazione.
- La documentazione trasmessa ai Ministeri vigilanti.
- Il provvedimento ministeriale integrale di approvazione e gli eventuali pareri acquisiti.
- Le possibili richieste di chiarimenti formulate durante l’istruttoria e le relative risposte.
L’obiettivo non è cercare genericamente irregolarità nel procedimento, ma comprendere quale fondamento legislativo sia stato individuato per assoggettare a contribuzione personale redditi prodotti da una società di capitali e non necessariamente percepiti dal socio.
Per acquisire questa documentazione potrebbe essere valutata la presentazione di istanze di accesso agli atti nei confronti di ENPAM e delle amministrazioni ministeriali interessate, previa verifica dei relativi presupposti giuridici.
Si tratta di un’iniziativa ancora da valutare e non di un procedimento già avviato.
Quali argomenti potrebbe opporre ENPAM?
Un approfondimento giuridico serio deve considerare anche le possibili ragioni dell’ente previdenziale.
La prima riguarda l’autonomia regolamentare riconosciuta alle Casse professionali privatizzate.
ENPAM potrebbe sostenere che la legislazione primaria le attribuisce poteri sufficientemente ampi per disciplinare non soltanto le aliquote contributive, ma anche i criteri di determinazione dei redditi previdenzialmente rilevanti.
In questa prospettiva, il reddito fiscale societario non verrebbe trasformato in reddito personale del socio sotto il profilo tributario. Sarebbe semplicemente utilizzato come parametro per determinare la contribuzione previdenziale.
Una seconda argomentazione potrebbe riguardare la finalità antielusiva della disposizione.
ENPAM potrebbe osservare che, in assenza di un meccanismo di imputazione del reddito societario, un professionista potrebbe esercitare la propria attività attraverso una Srl, trattenere sistematicamente gli utili all’interno della società e ridurre così il reddito personale assoggettato a contribuzione.
Il regolamento avrebbe quindi anche la funzione di evitare che la scelta della forma societaria consenta di sottrarre alla previdenza redditi sostanzialmente riconducibili all’attività professionale.
Questa argomentazione merita attenzione, ma apre a sua volta un interrogativo.
È ragionevole applicare un criterio contributivo generalizzato anche quando il reddito societario deriva in misura significativa dall’organizzazione imprenditoriale, dal capitale investito e dal lavoro di professionisti diversi dal socio?
Una terza argomentazione potrebbe riguardare la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale.
ENPAM potrebbe richiamare la necessità di garantire l’equilibrio delle gestioni e la solidarietà tra gli iscritti, finalità espressamente considerate dalla legislazione sulle Casse previdenziali.
Anche questo è un interesse legittimo, che non può essere ignorato.
Tuttavia, la rilevanza delle finalità perseguite non risolve automaticamente la questione dell’ampiezza dei poteri regolamentari esercitati.
Infine, ENPAM potrebbe valorizzare l’approvazione ministeriale della riforma, quale elemento a sostegno della conformità della disciplina al quadro legislativo.
Come abbiamo già osservato, l’approvazione ministeriale rappresenta certamente un elemento significativo, ma non esclude necessariamente ogni successiva verifica di legittimità.
Perché è importante conoscere anche le ragioni di ENPAM
La nostra ricerca non intende dimostrare a priori che la disciplina sia illegittima.
Intende verificare se esistano argomenti sufficientemente solidi per sostenere che il criterio di imputazione del reddito societario previsto dall’articolo 3, comma 2-ter, del Regolamento ENPAM ecceda i limiti dell’autonomia riconosciuta alla Fondazione oppure presenti profili di irragionevolezza giuridicamente rilevanti.
Per farlo è necessario confrontarsi anche con le possibili giustificazioni della disposizione.
Un’eventuale iniziativa giudiziaria avrebbe senso soltanto se fosse possibile costruire una contestazione capace di confrontarsi con queste obiezioni, e non semplicemente di richiamare le recenti sentenze della Cassazione sull’INPS.
È questa la ragione per cui l’acquisizione della documentazione originale e la valutazione specialistica dei profili giuridici rappresentano passaggi preliminari indispensabili.
Dentista Manager approfondisce la questione: quali iniziative sono possibili?
Il contributo ENPAM del 19,5% sugli utili delle Srl odontoiatriche interessa un numero significativo di professionisti che hanno scelto di esercitare l’attività attraverso una società di capitali.
Per molti di loro la questione non riguarda soltanto l’importo dei contributi previdenziali, ma anche la possibilità di pianificare correttamente gli investimenti, la distribuzione degli utili, la patrimonializzazione della società e la propria posizione finanziaria personale.
È proprio per queste ragioni che Dentista Manager ha deciso di approfondire la legittimità del meccanismo contributivo previsto dall’articolo 3, comma 2-ter, del Regolamento ENPAM.
L’iniziativa nasce dall’esame delle sentenze della Cassazione del settembre 2026 relative alla contribuzione INPS dei soci di Srl.
Quelle pronunce non si applicano direttamente a ENPAM, ma hanno offerto l’occasione per riesaminare una disposizione regolamentare che presenta alcune analogie economiche con il meccanismo contestato nelle controversie INPS.
La ricerca preliminare ha consentito di individuare diversi profili meritevoli di approfondimento.
Il primo riguarda i limiti dell’autonomia regolamentare di ENPAM e il rapporto con la riserva relativa di legge prevista dall’articolo 23 della Costituzione.
Il secondo riguarda la distinzione tra reddito prodotto dalla società e reddito derivante dall’attività professionale personalmente esercitata dall’odontoiatra.
Il terzo riguarda la ragionevolezza di un criterio contributivo che può attribuire al socio redditi non percepiti, anche quando questi derivino dall’organizzazione imprenditoriale e dall’attività di altri professionisti.
Il quarto riguarda la differenza tra la posizione del socio lavoratore esaminata dalla Cassazione nelle controversie INPS e quella dell’odontoiatra che partecipa al capitale di una Srl, esercitando eventualmente la propria attività attraverso un distinto contratto libero-professionale.
Nessuno di questi argomenti, considerato isolatamente, consente oggi di affermare che la disposizione ENPAM sia illegittima.
Considerati nel loro insieme, tuttavia, riteniamo che giustifichino un approfondimento giuridico specialistico.
Dalla ricerca preliminare alla valutazione legale
Dentista Manager intende sottoporre le questioni emerse a professionisti legali con esperienza nel contenzioso previdenziale.
L’obiettivo è valutare la solidità delle possibili argomentazioni, individuare eventuali precedenti giurisprudenziali pertinenti e verificare quali strumenti giuridici possano essere concretamente utilizzati.
Un passaggio importante potrebbe essere rappresentato dall’acquisizione della documentazione completa relativa alla riforma ENPAM del 2012.
Soltanto dopo aver ricostruito il fondamento normativo della disposizione e valutato le possibili difese della Fondazione sarà possibile formulare un giudizio più attendibile sulle prospettive di un’eventuale contestazione.
L’ipotesi di un contenzioso pilota
Qualora gli approfondimenti confermassero l’esistenza di presupposti giuridici sufficientemente solidi, potrebbe essere valutata l’opportunità di promuovere un contenzioso pilota riferito a una posizione contributiva concreta.
Una simile iniziativa avrebbe lo scopo di sottoporre alla valutazione dell’autorità giudiziaria la questione della legittimità del criterio contributivo previsto dal regolamento ENPAM.
La scelta del caso concreto, la legittimazione ad agire, l’individuazione delle domande giudiziali e la valutazione dei possibili rischi processuali richiederebbero naturalmente uno specifico esame legale.
Non si tratta, allo stato attuale, di un ricorso già avviato né di un’iniziativa per la quale sia stato definito un programma operativo.
È una possibilità che potrà essere considerata soltanto all’esito degli approfondimenti.
Una questione di interesse collettivo
L’eventuale rilevanza della questione supera la posizione del singolo odontoiatra.
Il criterio previsto dal regolamento ENPAM incide infatti sulle scelte organizzative e finanziarie delle società odontoiatriche, sulla convenienza delle diverse forme di esercizio dell’attività e sulla gestione dei rapporti economici tra società e soci.
Per questa ragione riteniamo che il problema meriti attenzione anche sotto il profilo collettivo.
L’obiettivo di Dentista Manager non è alimentare aspettative di esenzione contributiva o di restituzione di somme già versate, ma verificare se la disciplina vigente sia giuridicamente fondata e coerente con i principi dell’ordinamento.
Qualora emergessero elementi concreti per sostenere una contestazione, sarà possibile valutare le iniziative più appropriate.
Se invece l’approfondimento dovesse confermare la solidità giuridica della disposizione, sarà altrettanto importante prenderne atto.
In entrambi i casi, il risultato utile sarà aver contribuito a chiarire una questione previdenziale che interessa direttamente gli odontoiatri che esercitano attraverso società di capitali.
Cosa devono fare oggi gli odontoiatri soci di Srl?
Dopo aver esaminato le recenti sentenze della Cassazione e i possibili profili di criticità del contributo ENPAM del 19,5% sugli utili delle Srl odontoiatriche, è necessario chiarire quali conseguenze pratiche derivino, oggi, da questa analisi.
La prima considerazione è fondamentale: le sentenze della Cassazione relative all’INPS non hanno modificato il regolamento ENPAM e non autorizzano gli odontoiatri a sospendere dichiarazioni o versamenti contributivi.
L’articolo 3, comma 2-ter, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale continua a trovare applicazione secondo le condizioni previste dalla disciplina vigente.
Un’eventuale contestazione della sua legittimità richiederebbe un’iniziativa giuridica specifica e non potrebbe fondarsi sulla semplice estensione automatica dei principi affermati dalla Cassazione nelle controversie con l’INPS.
Questo non significa, tuttavia, che gli odontoiatri interessati debbano ignorare la questione.
Al contrario, riteniamo opportuno che i soci professionisti di Srl odontoiatriche acquisiscano maggiore consapevolezza del meccanismo contributivo e delle sue possibili conseguenze economiche.
In particolare, è utile verificare:
- Quale quota del reddito fiscale societario venga considerata ai fini della contribuzione personale ENPAM.
- Quali aliquote, massimali e altre condizioni contributive siano concretamente applicabili.
- Quale sia l’incidenza della contribuzione sul reddito personale effettivamente disponibile.
- Se la società distribuisca utili oppure li trattenga per finanziare investimenti e rafforzare il proprio patrimonio.
- Quale sia la distinzione tra i compensi percepiti per l’attività professionale e i redditi societari considerati ai fini previdenziali.
Quest’ultimo aspetto assume particolare importanza quando l’odontoiatra socio intrattiene con la società un autonomo rapporto di collaborazione libero-professionale.
In tale situazione, infatti, è opportuno distinguere i compensi percepiti per le prestazioni cliniche dalla quota del reddito fiscale societario che può concorrere alla determinazione della Quota B.
La corretta ricostruzione di queste componenti permette di comprendere meglio l’effettiva incidenza economica della contribuzione e di evitare errori nella pianificazione finanziaria personale.
La pianificazione finanziaria del socio
Il problema diventa particolarmente rilevante nelle società che adottano una politica prudente di distribuzione degli utili.
La scelta di lasciare risorse all’interno dell’impresa può essere giustificata da esigenze di investimento, patrimonializzazione, riduzione dell’indebitamento o tutela della continuità aziendale.
Tuttavia, quando una parte del reddito societario concorre alla determinazione della contribuzione previdenziale personale, occorre considerare che il socio potrebbe dover sostenere un esborso finanziario anche in assenza di dividendi.
Per questa ragione, nella pianificazione economica della società e dei soci, è opportuno valutare congiuntamente la politica di distribuzione degli utili e le obbligazioni contributive personali.
Non significa che la società debba necessariamente distribuire utili per consentire ai soci di pagare ENPAM.
Significa piuttosto che la decisione di trattenere integralmente i risultati economici dovrebbe essere assunta conoscendo anche le possibili conseguenze finanziarie per i soci professionisti.
È possibile chiedere la restituzione dei contributi già versati?
Allo stato attuale non esistono, sulla base degli elementi esaminati, i presupposti per affermare che gli odontoiatri abbiano automaticamente diritto alla restituzione dei contributi ENPAM versati sui redditi societari non distribuiti.
Un’eventuale richiesta restitutoria presupporrebbe una contestazione giuridicamente fondata della contribuzione e dovrebbe essere valutata considerando la posizione del singolo iscritto, i versamenti effettuati, i termini applicabili e gli eventuali effetti previdenziali.
Non sarebbe quindi corretto alimentare aspettative generalizzate di rimborso.
La questione potrà essere affrontata concretamente soltanto se gli approfondimenti giuridici dovessero individuare presupposti sufficientemente solidi per contestare il meccanismo contributivo.
Nel frattempo, la condotta più prudente rimane quella di rispettare gli obblighi vigenti, conservare la documentazione relativa ai redditi dichiarati e ai contributi versati e seguire gli sviluppi della questione.
L’obiettivo non è assumere iniziative affrettate, ma essere preparati qualora emergessero elementi nuovi e giuridicamente rilevanti.
Conclusioni: una domanda di legittimità che merita una risposta
Le sentenze della Corte di Cassazione del settembre 2026 hanno riportato al centro dell’attenzione una distinzione fondamentale: il reddito prodotto da una società di capitali non coincide automaticamente con il reddito personale dei suoi soci.
Nel caso della contribuzione INPS esaminata dalla Suprema Corte, questa distinzione ha assunto un significato concreto, portando a escludere l’automatica inclusione degli utili societari non distribuiti nella base imponibile previdenziale personale.
Per ENPAM la situazione è diversa.
L’articolo 3, comma 2-ter, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale prevede espressamente un meccanismo che attribuisce rilevanza contributiva alla quota del reddito fiscale societario riferibile all’odontoiatra socio, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Non possiamo quindi sostenere che le sentenze della Cassazione abbiano già risolto la questione.
Possiamo però porre una domanda che riteniamo giuridicamente importante: il potere regolamentare riconosciuto a ENPAM comprende anche quello di assoggettare a contribuzione personale redditi prodotti da una società di capitali, non distribuiti ai soci e non necessariamente riconducibili alla loro attività professionale?
La risposta richiede di esaminare i limiti dell’autonomia delle Casse previdenziali, il rapporto con la legislazione primaria e i principi costituzionali che disciplinano le prestazioni patrimoniali obbligatorie.
Richiede inoltre di considerare le ragioni che potrebbero sostenere la legittimità della disposizione, comprese le esigenze di solidarietà previdenziale, sostenibilità finanziaria e prevenzione di possibili comportamenti elusivi.
Non è sufficiente dimostrare che il meccanismo possa produrre conseguenze economiche gravose. Occorre verificare se esista un problema di legittimità giuridicamente rilevante.
Ma proprio le conseguenze economiche meritano di essere ricordate.
Un odontoiatra può essere chiamato a sostenere personalmente un’obbligazione contributiva su redditi che non ha percepito, che appartengono alla società e che possono essere stati legittimamente trattenuti per finanziare investimenti e rafforzare l’impresa.
Questa situazione può verificarsi anche quando il socio abbia già corrisposto la contribuzione previdenziale dovuta sui compensi ricevuti per la propria attività professionale.
Non si tratta necessariamente di comportamenti finalizzati a ridurre gli obblighi previdenziali. In molti casi, la mancata distribuzione degli utili può rappresentare una scelta imprenditoriale prudente e responsabile.
È anche per questo che riteniamo opportuno approfondire la questione.
Dentista Manager ha avviato una ricostruzione della disciplina regolamentare e dei suoi possibili profili di criticità, con l’obiettivo di sottoporre gli argomenti emersi a una valutazione legale specialistica.
Se gli approfondimenti dovessero confermare l’esistenza di presupposti sufficientemente solidi, potrà essere valutata l’opportunità di un’iniziativa giuridica riferita a un caso concreto.
In caso contrario, sarà comunque importante aver contribuito a chiarire il fondamento di un’obbligazione previdenziale che incide sulle scelte economiche e organizzative delle società odontoiatriche.
Non sappiamo ancora se il contributo ENPAM Srl odontoiatriche possa essere efficacemente contestato. Sappiamo però che esiste una questione giuridica sufficientemente rilevante da meritare un approfondimento rigoroso.
Ed è su questo terreno, senza conclusioni anticipate e senza creare aspettative premature, che Dentista Manager intende proseguire il proprio lavoro.
Riferimenti normativi, giurisprudenziali e documentali
Di seguito sono riportate le principali fonti utilizzate per ricostruire la disciplina del contributo ENPAM del 19,5% sugli utili delle Srl odontoiatriche, le recenti pronunce della Corte di Cassazione e i possibili profili di legittimità del meccanismo contributivo.
1. Regolamento del Fondo di Previdenza Generale ENPAM. Il riferimento principale è l’articolo 3, comma 2, lettera f), e comma 2-ter, che disciplina la rilevanza previdenziale dei redditi derivanti dalla partecipazione a società che svolgono attività medica e odontoiatrica, indipendentemente dalla percezione degli utili. Regolamento ENPAM vigente
2. Regolamento ENPAM entrato in vigore nel 2013. Documento utile per ricostruire l’origine della disposizione relativa all’imputazione previdenziale del reddito societario ai soci e confrontarla con la disciplina precedente. Regolamento ENPAM 2013
3. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026. Pronuncia relativa alla contribuzione INPS dei soci lavoratori di Srl. Affronta il problema dell’inclusione nella base imponibile previdenziale degli utili societari non distribuiti, valorizzando la distinzione tra reddito della società e reddito personale del socio. Cassazione n. 25377/2026 – Testo della sentenza
4. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 25781 del 25 settembre 2026. Ulteriore pronuncia sulla contribuzione INPS relativa agli utili non distribuiti delle società di capitali. Di particolare interesse per la distinzione tra reddito societario e reddito personale e per la valutazione delle ragioni imprenditoriali che possono giustificare la mancata distribuzione degli utili. Cassazione n. 25781/2026 – Testo della sentenza
5. Ulteriori pronunce della Cassazione del 2026. Nell’ambito della medesima questione previdenziale sono state individuate le sentenze nn. 25378-25383/2026 e 25465-25467/2026, oltre all’ordinanza interlocutoria n. 4489/2026. Gli estremi e il contenuto di ciascuna pronuncia richiedono una verifica individuale sui testi integrali. Portale ufficiale Italgiure – Corte di Cassazione
6. Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 3, 23 e 38. L’articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza e costituisce un riferimento per la valutazione della ragionevolezza delle disposizioni normative. L’articolo 23 stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. L’articolo 38 disciplina la tutela previdenziale. Costituzione italiana – Normattiva
7. Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Disciplina la trasformazione in persone giuridiche private degli enti previdenziali, tra cui ENPAM, e costituisce uno dei principali riferimenti per individuare l’autonomia regolamentare delle Casse e i relativi limiti. D.Lgs. 509/1994 – Normattiva
8. Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Articolo 3, comma 12. Disciplina aspetti rilevanti dell’autonomia delle Casse previdenziali e dell’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni. Legge 335/1995 – Normattiva
9. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 763. Interviene sulla disciplina delle Casse previdenziali privatizzate, con particolare riferimento ai criteri di sostenibilità delle gestioni e ai poteri regolamentari. Legge 296/2006 – Normattiva
10. Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Articolo 24, comma 24. Prevede interventi per garantire l’equilibrio finanziario delle Casse previdenziali privatizzate. Costituisce uno dei riferimenti legislativi della riforma ENPAM del 2012. D.L. 201/2011 – Normattiva
11. Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384 – Articolo 3-bis. Disciplina la determinazione della base imponibile contributiva per artigiani e commercianti. È la disposizione legislativa oggetto dell’interpretazione della Cassazione nelle controversie INPS del settembre 2026. D.L. 384/1992 – Normattiva
12. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Sono rilevanti, in particolare, gli articoli 47, 73, 115 e 116, relativi alla disciplina fiscale dei dividendi, alla soggettività passiva IRES e ai regimi di trasparenza fiscale. Queste disposizioni consentono di distinguere il reddito prodotto dalla società da quello fiscalmente attribuito ai soci. D.P.R. 917/1986 – Normattiva
13. Codice civile – Articoli 2462, 2478-bis e 2479. Disciplinano aspetti fondamentali delle società a responsabilità limitata, tra cui l’autonomia patrimoniale, il bilancio e le decisioni dei soci relative alla destinazione degli utili. Codice civile – Normattiva
14. Legge 12 novembre 2011, n. 183 – Articolo 10. Introduce la disciplina delle società tra professionisti. È utile per distinguere il modello della STP da quello della Srl odontoiatrica ordinaria. Legge 183/2011 – Normattiva
15. Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34. Regolamento attuativo della disciplina delle società tra professionisti, con disposizioni relative alla loro costituzione e organizzazione. D.M. 34/2013 – Normattiva
16. Legge 4 agosto 2017, n. 124 – Articolo 1, comma 153. Disciplina l’esercizio dell’attività odontoiatrica, anche attraverso società operanti nel settore, ed è rilevante per l’inquadramento delle Srl odontoiatriche ordinarie. Legge 124/2017 – Normattiva
17. Deliberazione ENPAM n. 25 del 16 marzo 2012. Documento relativo alla riforma previdenziale del 2012. La versione pubblicamente disponibile presenta alcuni omissis e non consente, da sola, di ricostruire integralmente l’introduzione della specifica disposizione sull’imputazione del reddito societario. Deliberazione ENPAM n. 25/2012 – PDF
18. Lettera ENPAM ai Ministeri vigilanti del 25 maggio 2012. Documento di trasmissione della riforma previdenziale, utile per ricostruire il procedimento di approvazione delle modifiche regolamentari. Lettera ENPAM ai Ministeri vigilanti – PDF
19. Nota ministeriale del 9 novembre 2012 e Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012. La comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale documenta l’approvazione ministeriale delle deliberazioni relative alla riforma previdenziale ENPAM. La nota ministeriale è identificata dal protocollo n. 36/0016411/MA004.A007/MED-L-82 del 9 novembre 2012. Il testo integrale della nota costituisce uno dei documenti da acquisire per completare la ricostruzione giuridica. Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 – PDF
20. Comunicazione ENPAM sull’approvazione della riforma previdenziale. Comunicazione istituzionale relativa all’approvazione ministeriale della riforma ENPAM del 2012. ENPAM – Sì dei Ministeri alla riforma
Nota sulle fonti: le sentenze della Cassazione richiamate riguardano la contribuzione INPS e non costituiscono pronunce di illegittimità del regolamento ENPAM. I riferimenti giurisprudenziali del settembre 2026 e la documentazione relativa all’introduzione del comma 2-ter devono essere verificati integralmente prima della pubblicazione definitiva dell’articolo.
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