Chi ha lavorato in Italia, in più gestioni previdenziali, e anche all’estero può mettere tutto insieme per andare in pensione. Una circolare spiega quando, come e con quali limiti.
Chi ha versato contributi in più gestioni previdenziali italiane e ha lavorato anche all’estero può sommare tutti questi periodi per ottenere il diritto alla pensione in cumulo. Lo ricorda l’Inps nella circolare n. 107 del 20 ottobre 2026, che riepiloga i criteri per valutare i contributi esteri. Contano quelli versati nei Paesi dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo, in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati legati all’Italia da convenzioni bilaterali che prevedono la totalizzazione. Servono almeno 52 settimane di contributi in Italia, e i periodi esteri devono essere utili ad aprire il diritto o a ottenere una pensione più vantaggiosa. La circolare contiene una precisazione nuova sull’importo soglia per la pensione di vecchiaia, e un obbligo per l’Istituto: prima di liquidare la pensione, deve spiegare al lavoratore le diverse possibilità, perché possa scegliere la più conveniente.
Cos’è la pensione in cumulo?
Molti lavoratori hanno carriere spezzate tra più casse previdenziali. Dieci anni da dipendente con i contributi all’Inps, otto da collaboratore nella Gestione separata, quindici da professionista iscritto a una cassa privata. Presi singolarmente, nessuno di questi periodi basta per andare in pensione.
Il cumulo dei periodi assicurativi consente di sommarli gratuitamente per raggiungere i requisiti di una sola pensione. Ogni gestione paga poi la propria quota, calcolata con le sue regole, in base ai contributi che ha ricevuto. È diverso dalla ricongiunzione, che trasferisce i contributi in un’unica cassa ma spesso costa molto, e non richiede di pagare nulla.
Si possono sommare anche i contributi versati all’estero?
Sì. Per la pensione in cumulo liquidata in regime internazionale, l’Inps deve considerare anche i periodi lavorati fuori dall’Italia. Valgono quelli maturati nei Paesi Ue, dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), in Svizzera e nel Regno Unito, oltre a quelli negli Stati con cui l’Italia ha firmato accordi di sicurezza sociale, purché prevedano la totalizzazione internazionale.
I periodi esteri vanno valutati anche se all’estero hanno già dato diritto a una pensione. Un ingegnere che riceve già una pensione tedesca per i suoi dodici anni a Monaco può far valere quegli anni anche per raggiungere il diritto alla pensione italiana. Se i periodi esteri si sovrappongono a contributi italiani dello stesso periodo, vengono contati una sola volta per il diritto.
Quali condizioni servono per la totalizzazione con l’estero?
La circolare indica tre condizioni. In Italia deve essere maturato il requisito contributivo minimo, di regola 52 settimane, cioè un anno di contributi. Tra le gestioni italiane coinvolte nel cumulo ce ne deve essere almeno una che possa riconoscere i periodi esteri. E la valorizzazione dei periodi esteri deve essere necessaria per raggiungere il diritto, oppure deve permettere una pensione più favorevole rispetto al cumulo dei soli contributi italiani.
I periodi esteri contano anche per verificare l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. È una data che decide il sistema di calcolo della pensione: chi aveva almeno diciotto anni di contributi a quella data ha una parte più ampia di pensione calcolata con il più vantaggioso sistema retributivo. Gli anni lavorati all’estero prima del 1996 possono quindi cambiare non solo il diritto, ma anche l’importo.
Quando serve l’importo soglia per la pensione di vecchiaia?
Per la pensione di vecchiaia calcolata interamente con il sistema contributivo, chi ha meno di 71 anni deve raggiungere anche un importo soglia: la pensione non deve essere inferiore all’assegno sociale. È un modo per evitare pensioni troppo basse; chi non ci arriva deve aspettare i 71 anni.
La circolare contiene una precisazione. L’importo soglia va verificato anche per le pensioni di vecchiaia in cumulo calcolate con il sistema misto, se l’interessato ha tra 67 e 71 anni ed era iscritto, per ultimo, alla Gestione separata Inps. Dai 71 anni in poi la verifica non si fa più.
Per raggiungere la soglia conta anche la quota di pensione pagata dall’istituzione estera, il cosiddetto pro-rata. E la soglia non opera se, dopo l’ultimo contributo versato alla Gestione separata, il lavoratore ha periodi esteri che, secondo le regole della totalizzazione internazionale, sono attribuibili a una gestione italiana per la quale quel requisito non esiste.
Spetta l’integrazione al minimo?
L’integrazione al trattamento minimo è la somma che lo Stato aggiunge alle pensioni più basse per portarle a un importo minimo, se il pensionato ha redditi modesti. Per le pensioni in cumulo liquidate con il sistema misto, la circolare chiarisce che l’integrazione spetta, se ci sono le condizioni di reddito, a patto che almeno una quota di pensione sia pagata da una gestione che prevede l’integrazione. Per le pensioni interamente contributive, invece, l’integrazione al minimo non è prevista dalla legge.
Come si presenta la domanda?
Chi risiede in Italia presenta la domanda all’Inps per via telematica, direttamente o tramite un patronato.
Chi risiede all’estero presenta la domanda all’istituzione previdenziale del Paese in cui vive, che la trasmette al Polo Inpscompetente per quello Stato. Il Polo esamina la posizione contributiva e verifica tutte le strade possibili per arrivare alla pensione, con l’obiettivo di garantire il trattamento più favorevole senza far perdere la decorrenza.
Prima della liquidazione, l’Inps deve informare il lavoratore sulle diverse possibilità di accesso e sui loro effetti: cumulo con o senza i periodi esteri, età di uscita, importo previsto. La scelta finale spetta al lavoratore, che deve poterla fare in modo consapevole.
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