La pensione estera già percepita non impedisce di utilizzare i contributi maturati all’estero per ottenere una pensione italiana in regime di cumulo.
È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare INPS n. 107 del 20 ottobre 2026, che riepiloga i criteri di valutazione dei periodi assicurativi esteri e fornisce indicazioni sul calcolo della pensione, sull’importo soglia e sulle modalità di presentazione della domanda.
Il documento riguarda il cumulo contributivo disciplinato dall’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228/2012, che consente di sommare gratuitamente i contributi accreditati presso differenti gestioni previdenziali per conseguire il diritto alla pensione.
1) Cumulo pensionistico internazionale: quali contributi esteri sono validi?
Il cumulo permette di valorizzare i periodi contributivi maturati in più gestioni previdenziali italiane per accedere alla pensione di vecchiaia, anticipata ordinaria, di inabilità o ai superstiti.
Quando la pensione è liquidata in regime internazionale, possono essere considerati anche i periodi assicurativi maturati all’estero, secondo quanto previsto dalle norme di coordinamento applicabili.
In particolare, rilevano i contributi versati:
- negli Stati dell’Unione europea;
- nei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera;
- nel Regno Unito;
- negli Stati extracomunitari legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali che prevedono la totalizzazione internazionale.
Il riconoscimento dei periodi esteri non è automatico in ogni situazione. Occorre verificare il periodo minimo di contribuzione italiana richiesto, l’applicabilità della normativa internazionale alla gestione interessata e l’utilità della contribuzione estera per il diritto alla pensione o per ottenere un trattamento più favorevole.
2) Chi percepisce una pensione estera può utilizzare il cumulo?
La titolarità di una pensione estera non preclude l’accesso al cumulo contributivo italiano.
L’INPS conferma quanto già previsto dalla circolare n. 60/2017:
- i contributi maturati all’estero possono essere utilizzati per perfezionare il diritto alla pensione in regime internazionale anche quando hanno già dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico estero.
Un principio importante riguarda i periodi assicurativi coincidenti: se la contribuzione estera si sovrappone temporalmente a quella italiana, i periodi sono considerati una sola volta ai fini del diritto.
In questo modo, il lavoratore può valorizzare la propria carriera previdenziale internazionale senza duplicare artificialmente l’anzianità contributiva.
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3) Come si calcola la pensione italiana con i contributi esteri?
È necessario distinguere tra diritto alla pensione e determinazione dell’importo.
I periodi assicurativi esteri possono concorrere al raggiungimento dei requisiti contributivi, mentre la misura della pensione italiana in regime di cumulo è calcolata sulla base dei periodi assicurativi maturati nelle gestioni previdenziali italiane interessate.
Contributi esteri precedenti al 1996: perché sono importanti?
La circolare precisa che i periodi assicurativi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996 assumono rilevanza per individuare il sistema di calcolo applicabile alle quote di pensione italiane.
In particolare, possono incidere sull’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e sulla determinazione del sistema pensionistico applicabile.
Quando il cumulo coinvolge più gestioni italiane comprese nel campo di applicazione delle disposizioni internazionali, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione che assicura il trattamento più favorevole.
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4) Pensione di vecchiaia e importo soglia: si considera anche la pensione estera?
Un chiarimento rilevante della circolare n. 107/2026 riguarda la verifica dell’importo soglia necessario per accedere alla pensione di vecchiaia, quando tale requisito è applicabile.
In particolare, l’INPS richiama il caso della pensione in cumulo liquidata nel sistema misto con ultima iscrizione alla Gestione separata, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Per verificare il raggiungimento dell’importo soglia, deve essere considerata anche la pensione estera o il pro rata estero derivante da periodi contributivi maturati negli Stati ai quali si applicano le disposizioni di totalizzazione internazionale.
L’importo della pensione italiana in liquidazione deve quindi essere sommato a quello della pensione o del pro rata estero. Il totale deve raggiungere l’importo soglia richiesto.
Quando decorre la pensione se l’importo soglia viene raggiunto successivamente?
L’INPS precisa che il requisito dell’importo soglia può essere perfezionato anche in un momento successivo, a seguito della liquidazione della pensione o del pro rata estero.
In questa circostanza, la pensione di vecchiaia italiana in regime di cumulo internazionale decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito, purché sussistano anche le altre condizioni previste.
La circolare contempla inoltre situazioni specifiche in cui la verifica dell’importo soglia non è necessaria, in relazione alla gestione previdenziale nella quale possono essere valorizzati i successivi periodi assicurativi esteri.
Integrazione al trattamento minimo e contribuzione estera
I contributi esteri anteriori al 1996 possono incidere anche sulla possibilità di riconoscere l’integrazione al trattamento minimo per una pensione in regime di cumulo internazionale liquidata nel sistema misto.
Il beneficio è subordinato alle condizioni previste dalla legge, comprese quelle reddituali, e alla presenza di almeno una quota pensionistica a carico di una gestione che riconosce tale integrazione.
Per la valutazione dei requisiti reddituali occorre considerare anche le pensioni percepite da altri Stati e gli eventuali redditi conseguiti all’estero.
Come presentare domanda di pensione in cumulo internazionale
Le modalità di presentazione della domanda dipendono dalla residenza del richiedente.
Per chi risiede in Italia, la domanda viene generalmente presentata tramite la procedura telematica INPS, selezionando la prestazione pensionistica richiesta.
Per chi risiede all’estero, in uno Stato che applica i regolamenti europei o gli accordi internazionali pertinenti, la domanda viene di regola presentata all’istituzione previdenziale competente del Paese di residenza.
Quest’ultima trasmette all’INPS la documentazione necessaria per avviare l’istruttoria internazionale.
La circolare chiarisce inoltre che, per individuare l’ente italiano competente all’istruttoria, rileva l’ultima contribuzione italiana, anche quando il lavoratore abbia successivamente maturato ulteriori periodi assicurativi all’estero.
5) FAQ – Pensione estera e cumulo contributivo
Chi ha già una pensione estera può chiedere il cumulo in Italia?
Sì. La pensione estera già liquidata non impedisce, di per sé, di utilizzare i periodi assicurativi esteri per perfezionare il diritto alla pensione italiana in regime di cumulo internazionale.
I contributi esteri aumentano l’importo della pensione italiana?
Non direttamente. L’importo italiano è calcolato sui periodi assicurativi maturati nelle gestioni italiane. I contributi esteri possono però incidere sui requisiti di accesso e sul sistema di calcolo applicabile.
La pensione estera conta per raggiungere l’importo soglia?
Sì, nei casi in cui tale requisito è richiesto. L’importo della pensione o del pro rata estero deve essere considerato insieme a quello della pensione italiana in liquidazione, secondo le condizioni indicate dall’INPS.
Quando non è necessario verificare l’importo soglia?
La circolare INPS n. 107/2026 chiarisce che la verifica dell’importo soglia non è sempre necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo internazionale. In particolare, quando dopo l’ultima contribuzione italiana alla Gestione separata risultano periodi assicurativi esteri valorizzabili in una gestione previdenziale italiana che non prevede tale requisito, la verifica può essere esclusa. Per i Fondi speciali occorre tuttavia considerare la natura dell’attività lavorativa svolta all’estero e la sua riconducibilità alla corrispondente gestione italiana.
Domanda di pensione internazionale: quali sono le verifiche dell’INPS?
Un ulteriore chiarimento riguarda gli obblighi di verifica dell’INPS nella gestione delle domande di pensione internazionale. Quando la richiesta viene trasmessa da un’istituzione previdenziale estera, la sede INPS competente deve esaminare complessivamente la posizione assicurativa del richiedente, senza limitarsi alla prestazione eventualmente indicata nella documentazione ricevuta. L’Istituto deve quindi valutare le diverse possibilità di pensionamento e informare l’interessato sulle alternative disponibili e sui relativi effetti, anche ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico.
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