Cambio di residenza, famiglia e convivenza: le dichiarazioni potranno passare dall’Anpr o dall’ufficio anagrafe.
Per cambiare residenza, comunicare un trasferimento di abitazione o aggiornare la composizione della famiglia potrebbe presto non essere più possibile utilizzare fax, email e Pec. La direzione indicata dal Governo è quella di un rapporto più diretto tra cittadino, Comune e Anagrafe nazionale della popolazione residente, la piattaforma che riunisce i dati anagrafici dei Comuni italiani.
La novità è contenuta nello schema di decreto del Presidente della Repubblica che aggiorna il regolamento anagrafico della popolazione residente, oggi disciplinato dal d.P.R. n. 223 del 1989. Il testo ha ricevuto il parere del Consiglio di Stato, n. 1182 del 7 luglio 2026. Non si tratta quindi, almeno per ora, di una regola già operativa: il provvedimento deve completare il proprio iter. Ma il suo contenuto è rilevante perché disegna un cambiamento concreto nelle modalità con cui milioni di persone comunicano uno dei passaggi più frequenti della vita amministrativa.
Verso una procedura digitale più ordinata
Il punto centrale è semplice: alcune dichiarazioni anagrafiche potranno essere rese in due modi. Il primo resta quello tradizionale, cioè la sottoscrizione del modulo davanti all’ufficiale di anagrafe. Il secondo è telematico, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Anpr.
La modifica proposta elimina invece il canale dell’invio a distanza tramite fax o posta elettronica, compresa la Pec, per le comunicazioni più importanti legate alla residenza e al nucleo familiare. L’obiettivo non è soltanto digitalizzare un adempimento, ma rendere uniforme un sistema che negli anni ha continuato a utilizzare strumenti molto diversi da Comune a Comune.
La riforma si inserisce nel percorso avviato con l’Anpr, che ha progressivamente sostituito le vecchie anagrafi comunali separate. La piattaforma consente già di ottenere certificati, verificare i propri dati e, in numerosi casi, avviare pratiche senza doversi recare allo sportello. Il nuovo regolamento punta dunque a rafforzarne il ruolo, trasformandola nel canale ordinario per le dichiarazioni che incidono sulla dimora abituale e sulla fotografia anagrafica delle famiglie.
Quali dichiarazioni rientrano nelle nuove regole
Le procedure interessate sono quelle che producono effetti più rilevanti nell’archivio della popolazione residente. Rientra anzitutto il trasferimento di residenza, sia da un altro Comune sia dall’estero. Lo stesso vale per il trasferimento della residenza fuori dall’Italia.
Il nuovo assetto riguarda inoltre la costituzione di una nuova famiglia anagrafica o di una convivenza, oltre alle variazioni nella composizione di una famiglia o convivenza già esistente. Si pensi, per esempio, all’ingresso di una persona in un’abitazione, al trasferimento di un componente del nucleo o alla cessazione della coabitazione.
Tra le fattispecie comprese c’è anche il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune. È una precisazione importante: non soltanto chi si sposta da una città a un’altra, ma anche chi cambia indirizzo nella medesima realtà comunale dovrà fare riferimento all’ufficio anagrafe oppure ai servizi digitali dell’Anpr, quando il decreto sarà entrato in vigore.
Resterebbero invece utilizzabili le modalità oggi previste, compreso l’invio secondo le forme consentite dalla normativa sulla documentazione amministrativa, per comunicazioni differenti: il cambio dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza, la modifica della qualifica professionale e l’aggiornamento del titolo di studio.
Perché email e Pec non basteranno più
La scelta può apparire controintuitiva, specialmente per chi considera la Pec uno strumento digitale già sicuro e largamente diffuso. Tuttavia, la logica della riforma è diversa: non si limita a sostituire la carta con un messaggio elettronico, ma cerca di far transitare le informazioni in un ambiente informatico progettato per dialogare con l’anagrafe nazionale.
In questo modo, la dichiarazione può essere acquisita secondo procedure standardizzate, con dati strutturati e controlli più omogenei. Per gli uffici comunali significa ridurre la gestione manuale degli allegati e delle richieste arrivate con formati diversi; per i cittadini, almeno nelle intenzioni, vuol dire individuare con maggiore chiarezza il percorso da seguire e lo stato della pratica.
Resta fermo un elemento essenziale: la dichiarazione resa online non elimina le verifiche previste dalla legge. L’iscrizione o la variazione anagrafica non dipendono da un semplice clic. Il Comune conserva il potere-dovere di svolgere gli accertamenti sulla dimora abituale, anche attraverso la Polizia locale, secondo le regole generali.
La digitalizzazione, quindi, non equivale a un automatismo. Serve a trasmettere la domanda in modo corretto e tracciabile, ma non sostituisce l’istruttoria dell’amministrazione quando questa è necessaria.
Il collegamento con il censimento permanente
Lo schema di regolamento non parla soltanto di servizi online. Una parte significativa delle modifiche riguarda infatti il rapporto tra anagrafe, Comuni e censimento permanente della popolazione. Il vecchio modello decennale è stato superato da rilevazioni annuali e dall’uso di fonti informative sempre più integrate.
Il Consiglio di Stato evidenzia che l’aggiornamento delle norme è collegato proprio a questa trasformazione. Le informazioni raccolte nell’ambito del censimento potranno essere restituite ai Comuni anche in forma individuale, ai fini della revisione dei registri anagrafici, nei limiti fissati dalla legge.
Il parere affronta anche il tema delicato della protezione dei dati personali. Le risultanze statistiche, da sole, non possono determinare automaticamente una cancellazione dall’anagrafe o un altro provvedimento che riguardi un singolo cittadino. Eventuali iniziative del Comune dovranno poggiare su una specifica istruttoria amministrativa e sugli accertamenti previsti dal regolamento.
Proprio per questo il Consiglio di Stato segnala l’opportunità di un confronto preventivo con la Commissione europea sulla coerenza del quadro normativo con il GDPR. È un passaggio che mostra quanto il cambiamento non riguardi soltanto la comodità di una pratica online, ma anche l’equilibrio tra efficienza amministrativa, qualità dei dati pubblici e garanzie per le persone.
Cosa devono fare cittadini e Comuni
Nell’immediato, per i cittadini non cambia nulla: fino all’entrata in vigore del decreto continueranno a valere le regole attualmente applicabili e le istruzioni del proprio Comune. È però utile abituarsi a consultare l’area personale dell’Anpr e a verificare di poter accedere ai servizi digitali con le credenziali previste, come Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.
Per le amministrazioni locali, la sfida sarà assicurare assistenza a chi non possiede strumenti digitali o incontra difficoltà nell’utilizzo della piattaforma. La semplificazione funziona davvero soltanto se non lascia indietro anziani, persone fragili e cittadini che hanno minore familiarità con le procedure online.
La chiave di lettura della riforma, in definitiva, è questa: il cambio di residenza non è più soltanto una pratica da consegnare, ma un dato che deve circolare in modo affidabile tra servizi pubblici. Se attuata con chiarezza e supporto agli utenti, la centralità dell’Anpr può ridurre passaggi inutili e rendere l’anagrafe più vicina alla vita reale delle persone.
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