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Malattia e visite fiscali del personale scolastico: cosa cambia davvero dal settembre 2026
La pubblicazione della Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 ha riacceso l’attenzione sulle assenze per malattia e sulle visite fiscali del personale scolastico.
Per docenti e personale ATA è importante, tuttavia, distinguere immediatamente ciò che cambia davvero da ciò che, invece, resta invariato.
La nuova circolare INPS non modifica le fasce orarie delle visite fiscali, non introduce nuovi obblighi di permanenza a domicilio e non istituisce una nuova disciplina speciale per la scuola.
La novità riguarda essenzialmente la decorrenza della certificazione medica.
L’INPS ha infatti stabilito che, a determinate condizioni, può essere riconosciuto anche il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato, non soltanto quando il medico effettua una visita domiciliare, come avveniva in precedenza, ma anche quando la visita viene svolta nell’ambulatorio del medico curante. (inps.it)
È una modifica favorevole al lavoratore e nasce dalle mutate condizioni dell’assistenza sanitaria territoriale: riduzione del numero dei medici di medicina generale, aumento dei pazienti assistiti e crescente ricorso alle visite su appuntamento.
- LA NOVITÀ INPS DEL 4 SETTEMBRE 2026
La regola generale continua a essere questa:
il certificato di malattia decorre normalmente dal giorno in cui il medico effettua la visita e redige il certificato.
Vi è però la possibilità che il medico indichi che lo stato di malattia è iniziato il giorno immediatamente precedente.
Prima della Circolare n. 92/2026 l’INPS riconosceva normalmente questa retrodatazione quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare.
Dal 4 settembre 2026 la possibilità viene riconosciuta anche quando la visita avviene nell’ambulatorio del medico. (inps.it)
Esempio pratico
Un docente si ammala martedì mattina e comunica tempestivamente alla scuola di non poter prendere servizio.
Il medico di famiglia, tuttavia, può riceverlo soltanto mercoledì.
Se sussistono le condizioni cliniche, il medico può indicare nel certificato:
inizio malattia: martedì
anche se la visita e la redazione del certificato sono avvenute mercoledì.
Prima del nuovo orientamento INPS la visita ambulatoriale del giorno successivo poteva creare maggiori problemi per il riconoscimento del giorno precedente.
- LA RETRODATAZIONE NON PUÒ SUPERARE UN GIORNO
La possibilità introdotta dall’INPS ha limiti precisi.
Il medico può indicare come inizio della malattia soltanto il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.
Non è quindi possibile presentarsi dal medico, per esempio, il giovedì e chiedere un certificato con decorrenza dal lunedì.
La retrodatazione ammessa è di un solo giorno. (inps.it)
- ATTENZIONE A SABATO, DOMENICA E FESTIVI
L’INPS precisa inoltre che il giorno precedente non può essere:
- sabato;
- domenica;
- un giorno festivo infrasettimanale.
In queste giornate il lavoratore, quando necessario, deve rivolgersi ai servizi di continuità assistenziale.
La nuova possibilità non deve quindi essere interpretata come una retrodatazione generalizzata del certificato.
- COSA CAMBIA PER DOCENTI E ATA
Per il personale della scuola la novità è soprattutto di carattere certificativo.
Può verificarsi frequentemente che un docente o un collaboratore scolastico avverta i sintomi della malattia al mattino, informi immediatamente la scuola, ma non riesca a essere visitato dal medico di famiglia nello stesso giorno.
Dal 4 settembre 2026 la visita effettuata il giorno successivo in ambulatorio può consentire al medico di certificare anche l’inizio della malattia nel giorno precedente.
Non vengono invece modificati dalla Circolare INPS n. 92:
- gli obblighi di comunicazione dell’assenza alla scuola;
- le regole contrattuali sulla malattia;
- il periodo di comporto;
- il trattamento economico previsto per il pubblico impiego;
- le fasce di reperibilità;
- la disciplina delle visite fiscali.
Per docenti e ATA delle scuole statali, inoltre, il trattamento economico dell’assenza continua a derivare dalla normativa del pubblico impiego e dal contratto collettivo, non dalla normale indennità economica INPS prevista per molte categorie del settore privato.
- IL LAVORATORE DEVE COMUNQUE AVVISARE SUBITO LA SCUOLA
La nuova possibilità di retrodatazione del certificato non autorizza il dipendente ad attendere il giorno successivo per comunicare l’assenza.
Resta fermo l’obbligo del personale scolastico di informare tempestivamente l’istituzione scolastica dell’assenza per malattia, secondo le modalità organizzative adottate dalla scuola.
In generale, la comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui l’assenza si verifica, salvo comprovato impedimento.
La comunicazione amministrativa alla scuola e la certificazione sanitaria sono quindi due adempimenti distinti.
- IL CERTIFICATO È TELEMATICO
Il medico trasmette normalmente il certificato di malattia telematicamente all’INPS.
L’amministrazione scolastica può consultare l’attestato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto.
La scuola non deve conoscere la diagnosi del dipendente: riceve le informazioni necessarie alla gestione amministrativa dell’assenza, mentre i dati sanitari restano protetti.
Il lavoratore deve comunque controllare che siano corretti, in particolare:
- dati anagrafici;
- periodo di prognosi;
- data di inizio della malattia;
- indirizzo presso il quale sarà reperibile per l’eventuale visita fiscale.
- CHI EFFETTUA OGGI LE VISITE FISCALI
Dal 1° settembre 2017 opera il cosiddetto Polo unico INPS per le visite fiscali.
L’INPS ha la competenza per le Visite Mediche di Controllo dei dipendenti pubblici, comprese espressamente le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
La visita può essere disposta:
- su richiesta dell’amministrazione scolastica;
- direttamente dall’INPS d’ufficio. (INPS)
Pertanto non è necessario che sia sempre il dirigente scolastico a richiedere personalmente il controllo: l’INPS può disporlo autonomamente nell’ambito del Polo unico.
- LE FASCE DI REPERIBILITÀ: 10-12 E 17-19
Questo è uno dei punti sui quali circolano ancora informazioni non aggiornate.
Per i dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico, le fasce attualmente applicate sono:
MATTINA: dalle ore 10:00 alle ore 12:00
POMERIGGIO: dalle ore 17:00 alle ore 19:00
L’obbligo vale per tutti i giorni compresi nel certificato di malattia, quindi anche:
- sabato;
- domenica;
- festività;
- giorni nei quali il dipendente non avrebbe avuto attività lavorativa.
Le fasce 9-13 e 15-18, che molti ricordano ancora per il pubblico impiego, non sono più quelle applicate dopo la sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023.
Con il Messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023, in applicazione del principio di armonizzazione tra pubblico e privato, le visite domiciliari nei confronti dei lavoratori pubblici sono state ricondotte alle fasce 10-12 e 17-19. (INPS)
- LE FASCE VALGONO ANCHE LA DOMENICA E NEI FESTIVI
Una malattia certificata dal venerdì al lunedì comprende l’intero periodo indicato nel certificato.
Il lavoratore deve pertanto essere reperibile anche:
sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Lo stesso principio vale durante Natale, Pasqua, Ferragosto e le altre giornate festive se comprese nel periodo certificato.
- LA VISITA PUÒ ARRIVARE FIN DAL PRIMO GIORNO
L’articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001 attribuisce alle amministrazioni il potere di disporre controlli sulle assenze per malattia.
La normativa prevede espressamente particolare attenzione quando l’assenza si colloca nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Il controllo può quindi essere richiesto sin dal primo giorno, secondo le condizioni stabilite dalla normativa. (Normattiva)
Non esiste dunque una regola secondo la quale il lavoratore sarebbe “al sicuro” nei primi giorni di assenza.
- POSSONO ESSERE EFFETTUATE PIÙ VISITE NELLO STESSO PERIODO?
Sì.
Il sistema normativo consente gli accertamenti anche con cadenza sistematica e ripetitiva durante il periodo di malattia.
Il fatto di avere già ricevuto una visita fiscale non comporta automaticamente l’esenzione da eventuali controlli successivi.
Il lavoratore deve pertanto continuare a rispettare gli obblighi di reperibilità per tutta la durata della prognosi, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa.
- QUANDO IL DIPENDENTE PUÒ USCIRE DURANTE LE FASCE
Essere in malattia non significa essere obbligati a rimanere materialmente chiusi in casa ventiquattro ore al giorno.
L’obbligo di presenza riguarda le fasce di reperibilità.
Anche durante tali fasce può tuttavia rendersi necessario allontanarsi per:
- visita medica;
- accertamento specialistico;
- terapia;
- prestazione sanitaria;
- altri giustificati motivi.
In questi casi il dipendente pubblico deve comunicare preventivamente l’allontanamento alla propria amministrazione, che provvede a trasmettere l’informazione all’INPS.
Il motivo deve poter essere documentato se richiesto. (Normattiva)
- UNA VISITA MEDICA NON GIUSTIFICA AUTOMATICAMENTE QUALSIASI ASSENZA
È importante conservare la documentazione relativa alla prestazione sanitaria.
Per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, la normativa prevede un’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privata, con indicazione, quando necessaria, dell’orario della prestazione. (Normattiva)
Il dipendente deve quindi essere in grado di dimostrare perché non era presente nell’abitazione al momento dell’eventuale controllo.
- CAMBIO TEMPORANEO DELL’INDIRIZZO DURANTE LA MALATTIA
Il dipendente può trascorrere la malattia anche in un luogo diverso dalla propria residenza abituale.
Ciò che conta è che l’indirizzo di reperibilità sia correttamente comunicato.
Per i lavoratori pubblici, durante il periodo di prognosi, la variazione deve essere comunicata alla propria amministrazione, affinché l’informazione sia disponibile per l’effettuazione dell’eventuale visita fiscale.
L’INPS dispone inoltre di specifici servizi telematici relativi all’indirizzo di reperibilità.
È quindi essenziale evitare indirizzi incompleti, errori nel numero civico, nominativi mancanti sul citofono o indicazioni insufficienti per raggiungere l’abitazione.
- CHI È ESCLUSO DALL’OBBLIGO DELLE FASCE DI REPERIBILITÀ
L’articolo 4 del D.M. 17 ottobre 2017, n. 206 individua alcuni casi nei quali il dipendente pubblico è escluso dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
Si tratta delle assenze riconducibili a:
- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta, alle condizioni e nei limiti indicati dal decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi a una situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. (Soluzioni Lavoro.it)
L’esenzione non va interpretata automaticamente sulla base della sola presenza di una patologia: deve ricorrere una delle condizioni previste dalla norma e deve esistere la documentazione sanitaria necessaria.
- COSA SUCCEDE SE IL MEDICO FISCALE NON TROVA IL DIPENDENTE
Quando il medico incaricato della visita domiciliare non trova il lavoratore, viene avviata la procedura prevista per l’assenza alla visita.
Il lavoratore può essere convocato a visita ambulatoriale presso l’INPS.
L’eventuale documentazione giustificativa dell’assenza dovrà quindi essere prodotta e valutata.
Nel sistema del Polo unico, l’INPS comunica all’amministrazione anche l’esito dei controlli effettuati d’ufficio e l’eventuale assenza del dipendente al domicilio.
- L’ASSENZA ALLA VISITA NON SIGNIFICA AUTOMATICAMENTE CHE LA MALATTIA NON ESISTE
È necessario distinguere due aspetti:
- l’effettiva esistenza dello stato di malattia;
- il rispetto dell’obbligo di reperibilità.
Un dipendente può essere effettivamente malato ma risultare assente senza giustificazione al momento del controllo.
In questo caso possono sorgere conseguenze economiche e disciplinari connesse alla violazione dell’obbligo di reperibilità, anche se successivamente venga confermata la condizione di malattia.
È quindi sbagliato considerare la visita ambulatoriale successiva come una cancellazione automatica dell’assenza riscontrata durante la visita domiciliare.
- SE IL DIPENDENTE NON CONCORDA CON IL MEDICO FISCALE
Il D.M. n. 206/2017 disciplina anche l’ipotesi di dissenso rispetto all’esito della visita.
Se il lavoratore non condivide la valutazione del medico fiscale deve manifestare il proprio dissenso secondo la procedura prevista al momento dell’accertamento.
Il dissenso viene annotato nel verbale e il lavoratore può essere convocato presso l’Ufficio medico-legale INPS competente per il giudizio definitivo.
Non è quindi opportuno limitarsi a contestare informalmente l’esito dopo alcuni giorni.
- IL MEDICO FISCALE PUÒ RIDURRE LA PROGNOSI
La visita fiscale non consiste semplicemente nel verificare se il lavoratore si trovi in casa.
Il medico effettua una vera valutazione medico-legale dell’incapacità temporanea al lavoro.
Può quindi:
- confermare la prognosi;
- rideterminarne la durata secondo le risultanze dell’accertamento;
- adottare le altre determinazioni previste dalle norme medico-legali.
Il verbale viene trasmesso telematicamente all’INPS e l’esito viene reso disponibile anche all’amministrazione interessata.
- MALATTIA E GIORNI DI VACANZA O SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
Per il personale scolastico è importante ricordare che le fasce di reperibilità non coincidono con l’orario delle lezioni.
Se il dipendente è formalmente in malattia, l’obbligo riguarda l’intero periodo indicato dal certificato anche quando in uno dei giorni compresi:
- non avrebbe avuto lezione;
- sarebbe stato libero dal servizio;
- la scuola è chiusa per festività;
- ricorre una domenica.
- LA SCUOLA PUÒ RICHIEDERE DIRETTAMENTE UNA VISITA FISCALE
Sì.
Attraverso il servizio INPS dedicato alle Visite Mediche di Controllo – Polo unico, le pubbliche amministrazioni possono richiedere telematicamente la visita e consultarne successivamente l’esito.
Parallelamente l’INPS può effettuare controlli anche d’ufficio. (INPS)
- COSA DEVE FARE IL PERSONALE DELLA SCUOLA: IL DECALOGO AETNANET
Per evitare problemi amministrativi, è utile seguire dieci regole semplici.
- Comunicare immediatamente l’assenza alla scuola.
- Contattare il medico senza attendere inutilmente.
- Verificare che il certificato sia stato trasmesso correttamente.
- Controllare le date di inizio e fine della prognosi.
- Controllare attentamente l’indirizzo di reperibilità.
- Essere presenti dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
- Ricordare che le fasce valgono anche sabato, domenica e festivi.
- Se è necessario uscire nelle fasce per motivi giustificati, informare preventivamente la scuola e conservare la documentazione.
- Comunicare tempestivamente ogni variazione dell’indirizzo di reperibilità.
- Non ignorare eventuali convocazioni dell’INPS dopo una mancata visita domiciliare.
- QUATTRO CASI PRATICI DOPO LA CIRCOLARE N. 92/2026
Caso 1 – Il docente si ammala lunedì e viene visitato martedì
Può essere indicato lunedì come giorno di inizio della malattia se il medico, sulla base della valutazione clinica, ritiene sussistenti le condizioni previste dalla nuova disciplina.
Caso 2 – Il docente si ammala venerdì ma va dal medico lunedì
Non può utilizzare automaticamente la nuova regola per retrodatare il certificato fino al venerdì: la possibilità riguarda esclusivamente il giorno immediatamente precedente e sono previste specifiche limitazioni per sabati, domeniche e festivi.
Caso 3 – Il lavoratore deve effettuare una visita specialistica alle 11
Deve preventivamente comunicare alla scuola l’allontanamento durante la fascia di reperibilità e deve poter documentare la prestazione.
Caso 4 – Il dipendente riceve una visita fiscale la mattina
Non significa che sia libero dall’obbligo di reperibilità dalle 17 alle 19 dello stesso giorno o nei giorni successivi. L’obbligo continua per tutta la durata della prognosi salvo specifica esenzione.
- LE PRINCIPALI NORME DA CONOSCERE
Il sistema delle assenze per malattia e dei controlli medico-fiscali nel pubblico impiego deriva da più fonti normative.
Tra le principali:
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-septies
Disciplina la certificazione delle assenze per malattia e i controlli nel pubblico impiego.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
Ha rafforzato il sistema del Polo unico per le visite fiscali affidato all’INPS.
D.M. 17 ottobre 2017, n. 206
Regola modalità delle visite fiscali, accertamenti, esenzioni e altri aspetti procedurali.
Messaggio INPS n. 3265 del 9 agosto 2017
Contiene le prime istruzioni operative sul Polo unico delle visite fiscali. (INPS)
Messaggio INPS n. 1399 del 29 marzo 2018
Riepiloga e aggiorna le disposizioni operative sul Polo unico.
Sentenza TAR Lazio n. 16305 del 3 novembre 2023
Ha inciso sulle precedenti fasce di reperibilità differenziate per i lavoratori pubblici.
Messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023
Ha fissato, fino a nuove disposizioni, per i lavoratori pubblici le fasce 10-12 e 17-19. (INPS)
Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026
Estende il riconoscimento del giorno precedente al certificato anche alla visita effettuata nell’ambulatorio del medico curante. (inps.it)
- COSA NON È CAMBIATO NEL SETTEMBRE 2026
Per evitare equivoci, è utile riepilogarlo.
NON sono state introdotte nuove fasce di reperibilità.
NON è stato esteso l’orario giornaliero della visita fiscale.
NON è stato introdotto un nuovo obbligo di restare in casa tutto il giorno.
NON è cambiato il sistema del Polo unico INPS.
NON sono state modificate dalla Circolare n. 92 le norme contrattuali della scuola sulla malattia.
NON è possibile retrodatare liberamente un certificato di più giorni.
È cambiata una cosa precisa:
dal 4 settembre 2026 il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto, alle condizioni previste, anche se la visita è stata effettuata nell’ambulatorio del medico e non esclusivamente al domicilio del paziente.
- UNA NOVITÀ CHE TUTELA IL LAVORATORE, NON UNA NUOVA STRETTA
Il significato complessivo della Circolare INPS n. 92/2026 è quindi diverso da quello che potrebbe emergere da una lettura allarmistica.
L’INPS prende atto delle difficoltà che molti cittadini incontrano nel riuscire a ottenere una visita dal proprio medico di famiglia nello stesso giorno in cui insorge la malattia.
La possibilità di far decorrere la certificazione dal giorno precedente anche nel caso della visita ambulatoriale mira proprio a evitare che il lavoratore perda la tutela di un giorno esclusivamente per ragioni organizzative dell’assistenza sanitaria.
Per il personale scolastico rappresenta dunque, entro i limiti indicati dalla circolare, una maggiore garanzia e non un aggravamento degli obblighi.
IN SINTESI
Certificato medico: normalmente decorre dal giorno della visita.
Novità dal 4 settembre 2026: può coprire anche il giorno immediatamente precedente alla visita ambulatoriale, alle condizioni previste dall’INPS.
Retrodatazione: massimo un giorno.
Visite fiscali scuola: competenza del Polo unico INPS.
Fascia mattutina: 10:00-12:00.
Fascia pomeridiana: 17:00-19:00.
Sabato, domenica e festivi: obbligo di reperibilità invariato.
Visite ripetute: possibili.
Cambio domicilio: deve essere tempestivamente comunicato.
Uscita nelle fasce: ammessa per motivi giustificati, con preventiva comunicazione e documentazione quando richiesta.
Esenzioni: previste nei casi tassativamente indicati dalla normativa.
🌐 Fonti consultate e metodo redazionale Aetnanet
Aetnanet elabora i propri servizi informativi attraverso il confronto tra fonti normative, documenti istituzionali, atti amministrativi e fonti giornalistiche specializzate, verificando i contenuti prima della pubblicazione e contestualizzandoli rispetto alla normativa scolastica vigente.
Fonti principali
- INPS – Circolare n. 92 del 4 settembre 2026.
- INPS – Nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia.
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-septies.
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
- D.M. 17 ottobre 2017, n. 206.
- INPS – Messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017.
- INPS – Messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018.
- TAR Lazio – sentenza n. 16305/2023.
- INPS – Messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023.
- INPS – servizio Richiesta Visite Mediche di Controllo – Polo unico.
Fonte giornalistica di partenza
Orizzonte Scuola – Malattia docenti e ATA, certificato valido anche dal giorno precedente alla visita in ambulatorio: cosa cambia, 11 settembre 2026. (Orizzonte Scuola)
Metodo redazionale
Il servizio non si limita alla riproduzione della singola notizia ma ricostruisce il quadro normativo complessivo, distinguendo la novità introdotta nel settembre 2026 dalle disposizioni sulle visite fiscali già vigenti.
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