Dall’INPS arrivano le istruzioni per l’applicazione del taglio del cuneo fiscale e contributivo sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione. I pagamenti, con gli arretrati, partiranno da ottobre
Ad ottobre cedolino più ricco per chi riceve dall’INPS una prestazione di accompagnamento alla pensione.
Dal prossimo mese l’Istituto avvierà il pagamento delle somme che derivano dall’applicazione del taglio del cuneo fiscale e contributivo, i cosiddetti “bonus aggiuntivo” e “ulteriore detrazione”.
Le somme aggiuntive non sono una novità: la misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, è ben nota ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti.
Si tratta, nello specifico, della:
- “somma non imponibile” (c.d. bonus aggiuntivo) che spetta a chi ha un reddito non superiore a 20.000 euro annui;
- “ulteriore detrazione” dall’imposta lorda, per i redditi fino a 40.000 euro annui.
Come precisato dall’INPS, a partire da ottobre, anche i cittadini che ricevono prestazioni di accompagnamento alla pensione potranno ottenere le somme a cui hanno diritto.
Vediamo in dettaglio a chi spettano le somme aggiuntive e cosa bisogna fare per ottenerle.
Come funziona il bonus aggiuntivo in busta paga
Come ormai ben sanno i dipendenti, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una nuova versione del cosiddetto taglio del cuneo fiscale e contributivo, garantendo mensilmente a chi ne ha diritto una somma aggiuntiva in busta paga.
Nello specifico, chi non supera i 20.000 euro annui ha diritto ad una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata applicando una specifica percentuale al reddito da lavoro dipendente. Tale percentuale è pari al:
- 7,1 per cento se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento per i redditi tra 8.500 euro e 15.000 euro;
- 4,8 per cento per i redditi oltre 15.000 euro.
A chi spetta l’ulteriore detrazione
La stessa Legge di Bilancio 2025 ha previsto, per chi ha un reddito compreso tra 20.000 e 40.000 euro annui, una ulteriore agevolazione.
Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda aggiuntiva rapportata al periodo di lavoro. L’importo spettante è previsto nelle seguenti misure:
- 1.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è compreso tra 32.000 e 40.000 euro.
In pratica, la detrazione decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro. Tutte le istruzioni per il calcolo e l’applicazione della misura sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E del 16 maggio 2025.
Come noto, il c.d. bonus aggiuntivo e l’“ulteriore detrazione” sono erogati in automatico ai beneficiari. Sono infatti riconosciuti senza necessità di fare domanda al momento del pagamento dello stipendio o delle prestazioni sostitutive di reddito di lavoro dipendente.
Bonus in busta paga con l’accompagnamento alla pensione, pagamento da ottobre
Ebbene, come annunciato dall’INPS nel messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, i benefici fiscali in questione saranno erogati in favore di chi riceve prestazioni di accompagnamento alla pensione a partire dalla mensilità di ottobre 2026. Come detto, non è necessario fare alcuna domanda, l’applicazione della misura è automatica.
Con il prossimo pagamento, precisa l’INPS, saranno erogati anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2026, ma solo quelli in relazione al bonus aggiuntivo (quello per i redditi fino a 20.000 euro). Per l’ulteriore detrazione, invece, le somme spettanti saranno definite in occasione del conguaglio di fine anno.
Successivamente, l’importo spettante sarà definito mese per mese, come accade oggi per i lavoratori dipendenti.
Come specificato dall’INPS nel citato messaggio, per chi ha diritto alla “somma non imponibile”:
- la percentuale da applicare è individuata mensilmente determinando il c.d. “reddito annuale teorico” secondo le modalità riportate nella citata circolare AdE;
- il beneficio è ricalcolato mensilmente in base alla predetta percentuale con eventuale conguaglio in caso di variazione;
- per l’erogazione del beneficio non è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda.
Per chi beneficia invece dell’“ulteriore detrazione”:
- il beneficio da applicare è individuato mensilmente determinando il reddito complessivo in base alle informazioni presenti nei dati degli archivi dell’Istituto;
- per la fruizione del beneficio è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda al netto delle altre detrazioni eventualmente riconosciute e, in caso di capienza parziale di quest’ultima, il beneficio spetta entro tale limite.
Gli esclusi e il servizio di rinuncia
Come noto, le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio si applicano a lavoratori e lavoratrici dipendenti ma non ai pensionati. La normativa, infatti, esclude “le
pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, comprese le pensioni integrative e complementari.
La “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione”, invece, si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente come appunto le prestazioni di accompagnamento alla pensione come ad esempio:
- l’APE sociale;
- l’isopensione;
- gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo;
- le indennità derivanti da contratti di espansione.
Unica condizione è che queste, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.
L’INPS precisa che questi benefici spettano anche nel caso in cui la persona risulti sia titolare di una prestazione di natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente che di reddito di pensione. Il reddito complessivo risultante dalla somma degli importi delle due prestazioni determina la misura del beneficio effettivamente spettante.
“A titolo esemplificativo, a un titolare di APE sociale di importo annuo pari a 18.000 euro e di una pensione ai superstiti di importo annuo pari a 8.000 euro, il cui reddito complessivo annuo è pari, quindi, a 26.000 euro è riconosciuta l’ulteriore detrazione nella misura di 1.000 euro, in quanto il reddito complessivo è inferiore a 32.000 euro.”
Nel messaggio del 14 settembre, infine, l’Istituto sottolinea che a breve sarà disponibile un servizio online sul sito web per chiedere la rinuncia all’applicazione dei benefici.
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