Nel quarto trimestre del 2025, sono state rimpatriate 33.860 persone dall’Unione europea in paesi terzi (un aumento dei rimpatri del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Allo stesso tempo, il numero di cittadini di paesi terzi cui è stato ordinato di lasciare l’Unione europea è diminuito del 6,1% (circa 117.545 cittadini). I dati sono stati pubblicati dall’Eurostat il 31 Marzo 2026 sui rimpatri e gli ordini di uscita dall’Unione europea. Rispetto al terzo quadrimestre dell’anno 2025 (periodo Maggio/Agosto 2025), sono calate sia la quota di persone extracomunitarie a cui è stato ordinato di lasciare il territorio di un paese membro (-4,4%) sia quella dei rimpatriati verso paesi terzi (-0,9%).
Da quali paesi provengono i cittadini rimpatriati?
I cittadini della Turchia (circa 3.155) rappresentano la maggior parte dei cittadini di paesi terzi che sono stati rimpatriati nel quarto trimestre del 2025, a seguire i cittadini della Georgia (circa 2.390) e della Siria (circa 2.105). Mentre il numero più elevato di ordini di espulsione dall’Unione europea ha colpito i cittadini dell’Algeria (circa 12.455 ovvero il 10,6% del totale), seguiti dai cittadini del Marocco (circa 7.385 e, quindi, il 6,3%), della Turchia (circa 5.225, il 4,4%), dell’Afghanistan (circa 4.010 ovvero il 3,4%) e della Tunisia (circa 3.770 e, quindi, il 3,2%).
Quali sono i paesi europei con più rimpatri?
La Germania (circa 7.690), la Francia (circa 3.800) e la Svezia (circa 2.870) hanno registrato il maggior numero di rimpatri in paesi terzi, mentre la Francia (circa 34.040), la Spagna (circa 12.380) e la Germania (circa 10.720) la quota più alta di ordini di allontanamento da un paese dell’Unione europea. Nell’Unione europea, la maggior parte dei cittadini di paesi terzi che abbandonano il territorio lo fa attraverso rimpatri volontari, che rappresentano il 58,9% del totale, a fronte del 41,1% di rimpatri forzati. Tale scenario varia drasticamente tra i singoli Stati: l’Italia ha registrato esclusivamente rimpatri forzati nell’ultimo trimestre del 2025, mentre paesi come Lettonia, Lituania ed Estonia hanno visto oltre il 90% delle persone partire volontariamente. Dall’elaborazione dei dati di Eurostat, emerge che il 2025 si è chiuso con 132.660 individui rimpatriate: circa il 27% dei 492.175 ordini di uscita emessi dai paesi dell’Ue. La Germania è il Paese con più rimpatri e anche con la percentuale più alta di ritorno (53%). Le persone rimpatriate dall’Italia, invece, sono state 4.780 su circa 21.295 ordini di uscita. Per quanto riguarda i minori non accompagnati, tra ottobre e dicembre 2025 sono stati emessi 440 ordini di lasciare l’Ue, con una riduzione del 46,7% rispetto al trimestre precedente. La Grecia è lo Stato che ha emesso più provvedimenti di questo tipo (195), seguita da Paesi Bassi (150) e Croazia (40). Tuttavia, nello stesso arco temporale, i minori effettivamente rimpatriati verso nazioni extra-Ue sono stati 30, principalmente da Croazia, Germania e Svezia.
Il quadro normativo di base dell’Unione europea in materia migratoria
Il quadro normativo Ue in materia migratoria si articola attorno a due aspetti distinti: il controllo alle frontiere e la gestione dei cittadini extracomunitari non autorizzati presenti nel territorio dell’Unione europea. Questi due àmbiti sono collegati, ma rispondono a finalità diverse: da un lato regolare l’ingresso e la circolazione delle persone, dall’altro disciplinare la presenza irregolare e il ritorno di chi non ha titolo a restare. Per quanto riguarda il controllo delle frontiere, la normativa europea si fonda anzitutto sul Codice frontiere Schengen che stabilisce regole armonizzate per l’attraversamento delle frontiere esterne e per l’eventuale reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne, invocando pressioni migratorie, traffico di esseri umani, criminalità organizzata o minacce alla sicurezza. Sul secondo versante, la gestione dei cittadini extracomunitari presenti senza autorizzazione nell’Unione europea ruota attorno alla Direttiva Rimpatri, che disciplina il ritrovamento delle persone in soggiorno irregolare, l’adozione della decisione di rimpatrio e l’esecuzione effettiva del ritorno. In questo quadro, gli Stati membri possono adottare misure per assicurare l’esecuzione delle decisioni.
Il DL Sicurezza 2026 prevede un bonus di 615 € per gli avvocati che assistono gli stranieri nel rimpatrio volontario assistito, subordinato all’effettiva partenza
In tale contesto si colloca il Decreto-Legge n.23/2026, in fase di conversione, c.d. “DL Sicurezza 2026” che, come noto, ha destato preoccupazione e sconcerto da parte di Associazioni di Avvocati e di Magistrati. In particolare, l’art.30 bis introduce un bonus di euro 615,00 per gli avvocati che assistono gli stranieri nel rimpatrio volontario assistito, subordinato all’effettiva partenza. È, dunque, previsto un incentivo economico per l’avvocato dello straniero che porta a compimento il rimpatrio volontario del proprio assistito. L’art.30 bis del Decreto-Legge, inserito dal Senato in sede di conversione, interviene sulla disciplina dei programmi di rimpatrio assistito, di cui all’art.14 ter Testo Unico Immigrazione. Invero, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) viene individuato tra gli enti che collaborano nei programmi di rimpatrio volontario e assistito dello straniero verso il paese di origine o di provenienza. Si stabilisce – ed è ciò che ha destato lo stupore di avvocati e di magistrati – che «al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze». La corresponsione del compenso, con fondi statali, è affidata proprio al Consiglio Nazionale Forense.
Il rimpatrio volontario è una misura che offre ai cittadini dei paesi terzi l’opportunità di fare ritorno in patria attraverso un progetto individuale
Occorre effettuare qualche precisazione in ordine alla definizione di rimpatrio volontario: il Rimpatrio Volontario Assistito con Reintegrazione è una misura che offre ai cittadini dei paesi terzi l’opportunità di fare ritorno in patria attraverso un progetto individuale comprensivo di counselling pre-partenza, assistenza logistica e finanziaria al viaggio, accompagnamento al reinserimento sociale ed economico nel paese di origine. Inoltre, l’art.29, comma terzo DL “Sicurezza” aveva già abrogato l’art.142 del testo unico sulle spese di giustizia, di cui al DPR 30 maggio 2002, n.115. Tale disposizione stabiliva che nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’Erario. Per effetto di questo intervento, lo straniero non potrà più accedere al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dai limiti reddituali previsti in via ordinaria, il cui rispetto dovrà dunque essere dimostrato, con evidenti difficoltà, trattandosi di soggetti spesso privi di documenti e di attestazioni reddituali.
Le reazioni delle Associazioni di rappresentanza dell’Avvocatura e della Magistratura
Con una Nota del 18 aprile 2026, il Consiglio Nazionale Forense si è così espresso: «In merito alla norma del decreto Sicurezza che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense un ruolo nel processo di rimpatrio degli immigrati e nella gestione dei pagamenti dei legali coinvolti, il CNF precisa di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione. L’istituzione chiede che il Parlamento intervenga per eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali».
Secondo l’Unione delle Camere Penali Italiane la misura tradisce un’idea di avvocatura servente, subordinata agli obiettivi del potere
L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), con una nota della intitolata “L’apologia dell’infedele patrocinio” si è poi così espressa: «L’emendamento al Decreto Sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di “rimpatrio volontario” e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione. È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza. Questa previsione tradisce un’idea di avvocatura servente, subordinata agli obiettivi del potere e retribuita in funzione del risultato richiesto dall’amministrazione. Un’idea che non può che essere respinta con fermezza, in nome di una funzione difensiva libera, indipendente e rivolta esclusivamente alla tutela dei diritti della persona assistita».
L’ANM esprime sconcerto, condividendo le preoccupazioni espresse dal mondo dell’avvocatura
L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), con una nota del 18 aprile 2026, ha pubblicato una nota della Giunta esecutiva centrale intitolata “Sconcerto per attacco a diritto di difesa previsto dal decreto sicurezza”:«Esprimiamo il nostro sconcerto, condividendo le preoccupazioni espresse in queste ore dal mondo dell’avvocatura in merito alle novità introdotte dal decreto Sicurezza durante l’esame parlamentare. Il riconoscimento di incentivi economici connessi all’esito della procedura di rimpatrio volontario dei migranti e le limitazioni all’accesso al patrocinio a spese dello Stato in caso di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero pongono questioni che mettono a rischio l’effettività della tutela giurisdizionale. Questo contrasta con l’idea stessa di difesa, perché collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva, in contrasto con la logica, prima che con il diritto. In ogni àmbito, il diritto di difesa deve rimanere pieno, libero e concretamente accessibile. Senza essere piegato a logiche diverse. La salvaguardia di tale diritto costituisce un presidio essenziale dello Stato di diritto e un elemento imprescindibile per la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia».
Una difesa adeguata è il primo presidio dei diritti e un diritto che deve essere riconosciuto a tutti e a tutte e non può essere aggirato attraverso la previsione di incentivi
La Magistratura Democratica (MD) ha ribadito che: «L’articolo 30-bis introdotto al Senato – con un emendamento proposto dai partiti di maggioranza – alla legge di conversione del decreto legge “sicurezza” 2026 (dl n.23 del 24 febbraio 2026) prevede un compenso per gli avvocati che decideranno di assistere un cittadino straniero che sceglie di partecipare a un programma di rimpatrio volontario, compenso che sarà corrisposto a rimpatrio avvenuto, mentre sarà esclusa dal patrocinio a spese dello stato l’assistenza legale per i migranti che intenteranno cause contro i provvedimenti di espulsione. Una difesa adeguata è il primo presidio dei diritti e un diritto che deve essere riconosciuto a tutti e a tutte e non può essere aggirato attraverso la previsione di incentivi che di fatto sviliscono il ruolo del difensore favorendo una condotta collaborativa che si pone in aperto e palese contrasto con gli interessi dei propri assistiti. Magistratura democratica denuncia la palese contrarietà all’articolo 24 della Costituzione dell’introduzione dell’incentivo e dell’esclusione dal patrocinio a spese dello stato ed esprime vicinanza allo stato di agitazione dell’Organismo Congressuale Forense augurandosi che in sede di conversione alla Camera tale emendamento venga ritirato».
OCF: il bonus lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, stravolgendo il ruolo e la funzione dell’avvocato
L’Organismo Congressuale Forense (OCF) si è così espresso: «Nel ribadire la posizione critica già manifestata in ordine a numerose norme del decreto sicurezza, [l’OCF] esprime forte stupore e ferma contrarietà nei confronti del testo risultante dagli emendamenti approvati il 17 aprile dal Senato della Repubblica in tema di diritti dei migranti. Il recente decreto sicurezza aveva già inopinatamente escluso di fatto il diritto del migrante ad accedere al patrocino a spese dello Stato. Oggi si introduce un compenso all’avvocato, subordinato esclusivamente all’assistenza al reimpatrio volontario del migrante e da corrispondere all’esito della partenza dello straniero. Il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell’assistito. L’Organismo Congressuale Forense afferma che l’attività difensiva ha, quale sua prerogativa, la libertà da qualunque potere e che alcun compenso può essere subordinato o previsto solo in ragione di una sorta di collaborazione da parte dell’avvocato nel conformare la sua attività e le sue scelte agli obiettivi perseguiti dalla politica. L’OCF delibera lo stato di agitazione dell’intera avvocatura in attesa che, in sede di successivo passaggio alla Camera dei Deputati, si modifichi integralmente il testo a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e dello Stato di diritto».
Decreto Sicurezza e rimpatri: quid iuris?
Si può considerare legittimo che un Governo (con l’avallo della Legislatura) tenti di incentivare una misura, quella del rimpatrio volontario dei migranti, che ritiene preferibile a quella di fornire loro la protezione di cui avrebbero diritto. Risulta, tuttavia, inaccettabile (e per le motivazioni ci si riporta a quanto autorevolmente affermato nelle Note delle Associazioni rappresentative di Avvocatura e Magistratura summenzionate) che un Governo pretenda di fare questo “arruolando” a proprio sostegno gli avvocati dei migranti stessi, i quali hanno il dovere di fornire il miglior servizio professionale nell’interesse esclusivo dei propri assistiti. La nostra Costituzione, all’articolo 24 stabilisce che: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». E l’art.13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ribadisce che: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali». Gli avvocati sono i garanti di tali diritti costituzionalmente garantiti e la previsione di un “compenso” affinché facilitino il perseguimento di una politica governativa volta ad incrementare i rimpatri volontari – anche a discapito degli interessi del proprio assistito – significa avere scarsa considerazione dell’Etica e della Deontologia sottesa allo svolgimento della Professione Forense. Si attendono, pertanto, gli sviluppi di tale “stortura” del sistema dei rimpatri volontari.
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