convenzione tra Inps e FISI


Riscossione dei contributi sindacali: convenzione tra Inps e FISI

L’Inps ha fornito istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI (F.I.S.I.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche (INPS – circolare 28 agosto 2026 n. 91)

Lo scorso 3 luglio 2026 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI (F.I.S.I.), valida fino al 31 dicembre 2027.

I pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano esclusi, dunque, i titolari di pensione o assegno sociale.

L’autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali.

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produce i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa o, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro 3 mesi dalla data di rilascio della delega.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione o su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. La conservazione deve assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale.

Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.

E’ ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità. L’Istituto dà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);

2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

di Francesca Esposito

Fonte normativa


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