L’introduzione del trust nel sistema giuridico italiano, resa possibile dalla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ha rappresentato una delle più significative aperture del nostro ordinamento verso istituti di matrice anglosassone[1]. Se negli anni immediatamente successivi il dibattito si concentrava prevalentemente sulla compatibilità del trust con i principi del diritto civile interno, oggi l’istituto è divenuto parte integrante della prassi professionale e trova applicazione nei più diversi àmbiti della vita economica e familiare. L’esperienza concreta dimostra come il trust sia utilizzato per finalità estremamente eterogenee: dalla protezione dei soggetti fragili alla pianificazione successoria, dalla gestione di patrimoni familiari complessi alla riorganizzazione dell’impresa. La sua crescente diffusione deriva dalla capacità di offrire uno strumento flessibile di destinazione patrimoniale, fondato sulla separazione tra titolarità formale e interesse economico.
Il trust nell’ordinamento italiano: da istituto “estraneo” a strumento di ordinaria gestione patrimoniale
La segregazione patrimoniale costituisce il tratto distintivo dell’istituto: i beni conferiti in trust vengono infatti sottratti alle vicende che interessano il patrimonio personale del trustee e destinati al perseguimento di uno scopo o all’interesse di determinati beneficiari, ed è proprio questa caratteristica a rendere il trust particolarmente efficace sotto il profilo organizzativo e, allo stesso tempo, particolarmente delicato quando entrano in gioco interessi pubblici di natura fiscale o penalistica. Per lungo tempo il trust è stato guardato con una certa diffidenza da parte della giurisprudenza ma oggi, tuttavia, sembra essersi affermata una consapevolezza diversa: il problema non è il trust in sé, ma l’uso che di esso viene fatto e come spesso accade per gli strumenti giuridici più sofisticati, la stessa struttura che consente applicazioni perfettamente lecite può prestarsi a impieghi distorti o fraudolenti.
Il superamento del formalismo e la ricerca della sostanza economica
L’evoluzione della giurisprudenza penale negli ultimi anni può essere letta come il progressivo abbandono di una prospettiva formalistica a favore di un approccio maggiormente attento alla realtà economica sottostante alle operazioni patrimoniali. In una fase iniziale, il dibattito tendeva a concentrarsi soprattutto sulla validità dell’atto istitutivo, sulla corretta individuazione dei soggetti coinvolti e sulla conformità del trust alle regole proprie dell’istituto; con il passare del tempo, tuttavia, è apparso sempre più evidente come tali elementi non fossero sufficienti a comprendere la reale funzione delle operazioni oggetto di scrutinio. Il punto di svolta può essere individuato nella progressiva valorizzazione del concetto di disponibilità sostanziale dei beni: la giurisprudenza ha infatti iniziato a interrogarsi non tanto sulla titolarità formale del patrimonio, quanto sulla concreta possibilità per il disponente di continuare a esercitare poteri di controllo o di gestione sui beni conferiti (Cass. pen., Sez. IV, 27 maggio 2014, n.21621).
La sfida consiste nell’individuare criteri capaci di distinguere le operazioni autenticamente segregative da quelle che perseguono finalità elusive
Si tratta di un cambiamento di prospettiva di notevole rilievo in quanto l’attenzione del giudice non si arresta più all’esistenza del vincolo segregativo, ma si estende all’effettiva operatività dello stesso nel cui àmbito, ciò che rileva, è verificare se il trasferimento patrimoniale abbia determinato una reale perdita di disponibilità oppure se il trust costituisca soltanto uno schermo dietro il quale continua a celarsi il controllo del disponente. Questa impostazione appare coerente con una più generale evoluzione del diritto penale dell’economia, sempre più orientato a privilegiare la sostanza delle operazioni rispetto alla loro veste formale ed in un contesto caratterizzato da strutture patrimoniali sempre più articolate, il rischio che l’elemento formale venga utilizzato per occultare la realtà economica sottostante è infatti particolarmente elevato. Ciò non significa, naturalmente, che il giudice possa disconoscere la segregazione patrimoniale ogniqualvolta essa renda più complessa l’attività investigativa o la soddisfazione delle pretese creditorie: una simile conclusione finirebbe per svuotare di contenuto la stessa funzione del trust e dunque la vera sfida consiste piuttosto nell’individuare criteri capaci di distinguere le operazioni autenticamente segregative da quelle che perseguono finalità esclusivamente elusive.
Trust e reati tributari: il delicato equilibrio tra pianificazione patrimoniale e tutela del credito erariale
È probabilmente nel settore tributario che le tensioni tra autonomia privata e interesse pubblico emergono con maggiore evidenza. La possibilità di destinare determinati beni a un patrimonio segregato può infatti incidere in maniera significativa sulle prospettive di recupero del credito fiscale: non sorprende, pertanto, che numerose controversie abbiano riguardato il rapporto tra trust e delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto dall’art.11 del d.lgs. n.74 del 2000 (Art.11, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74). Anche in questo àmbito, tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente abbandonato ogni tentazione di automatismo evidenziano come la mera costituzione di un trust in presenza di debiti fiscali non può essere considerata, di per sé, una condotta penalmente rilevante in quanto, diversamente, si finirebbe per attribuire all’istituto una presunzione di fraudolenza incompatibile con la sua piena legittimità.
La Cassazione valorizza una serie di elementi fattuali idonei a evidenziare i casi in cui la segregazione patrimoniale rimane sostanzialmente apparente
L’attenzione dell’interprete si concentra invece sulla funzione concretamente perseguita dall’operazione: assumono quindi rilievo il momento in cui il trust viene istituito, la consistenza dei debiti tributari esistenti, l’effettiva autonomia del trustee e, soprattutto, la permanenza di poteri di controllo in capo al disponente. In questa cornice assume particolare interesse la recente Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2024, n.13844, che rappresenta uno dei più significativi arresti giurisprudenziali degli ultimi anni in materia di trust e reati tributari: la pronuncia trae origine da una vicenda nella quale il conferimento patrimoniale era intervenuto in presenza di rilevanti esposizioni fiscali e si inseriva in un più ampio quadro di operazioni ritenute funzionali a ostacolare l’azione di recupero dell’Erario. Ciò che rende particolarmente interessante la decisione non è tanto la soluzione del caso concreto, quanto il metodo seguito dalla Corte. Ancora una volta, infatti, il giudizio non si concentra sulla struttura formale del trust, ma sulla sua effettiva funzione economica: la Cassazione valorizza una serie di elementi fattuali idonei a evidenziare come la segregazione patrimoniale fosse rimasta sostanzialmente apparente e come il disponente continuasse a esercitare un’influenza significativa sui beni conferiti.
Si assiste al progressivo spostamento dell’indagine dalla validità formale dell’atto alla verifica della sua effettiva causa concreta
La sentenza si colloca nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in materia di cosiddetto sham trust, espressione con la quale si indicano quelle strutture negoziali che, pur presentando esteriormente i caratteri del trust, risultano prive di una reale autonomia patrimoniale. In tali ipotesi il vincolo segregativo non svolge la funzione che l’ordinamento è chiamato a proteggere, ma si trasforma in uno strumento di schermatura patrimoniale. L’interesse della decisione risiede soprattutto nella conferma di una tendenza ormai evidente: il progressivo spostamento dell’indagine dalla validità formale dell’atto alla verifica della sua effettiva causa concreta dove il trust non viene considerato illecito in quanto tale; ciò che assume rilievo è l’eventuale utilizzo dell’istituto per finalità incompatibili con gli interessi tutelati dall’ordinamento.
Sequestro, confisca e disponibilità sostanziale dei beni
Le questioni più delicate emergono probabilmente sul terreno delle misure cautelari reali. La crescente centralità dell’aggressione patrimoniale nel contrasto alla criminalità economica ha imposto alla giurisprudenza di confrontarsi con il problema dell’individuazione dei beni effettivamente riconducibili all’indagato: proprio in tale prospettiva, la separazione tra titolarità formale e disponibilità sostanziale tipica del trust ha inevitabilmente assunto un ruolo centrale. La Corte di cassazione ha progressivamente affermato che i beni conferiti in trust possono essere assoggettati a sequestro qualora emergano elementi idonei a dimostrare che il disponente ne abbia conservato il controllo effettivoo che il vincolo segregativo sia stato utilizzato in modo meramente strumentale (Cass. pen., Sez. II, 16 aprile 2015, n.15804).
Il giudice viene chiamato a verificare se il trust costituisca soltanto una diversa modalità di intestazione formale
Anche in questo settore il dato realmente decisivo non appare rappresentato dalla struttura negoziale adottata, bensì dalla concreta realtà dei rapporti patrimoniali e proprio per tale ragione il giudice viene chiamato a verificare se il trasferimento abbia prodotto una reale alterazione della sfera di disponibilità dei beni oppure se il trust costituisca soltanto una diversa modalità di intestazione formale. L’approccio sostanzialistico sviluppato dalla giurisprudenza presenta indubbi vantaggi sul piano dell’effettività della tutela penale, consentendo infatti di neutralizzare costruzioni patrimoniali apparentemente lecite ma sostanzialmente finalizzate a sottrarre beni all’azione dell’autorità giudiziaria: non può tuttavia essere ignorato il rischio opposto. Quanto più ampia diventa la nozione di disponibilità sostanziale, tanto più sottile si fa il confine tra contrasto all’abuso e compressione dell’autonomia privata ed il punto di equilibrio tra queste esigenze rappresenta probabilmente una delle questioni più complesse che la giurisprudenza sarà chiamata ad affrontare nei prossimi anni.
Trasparenza patrimoniale, antiriciclaggio e titolare effettivo
L’importanza del trust nel dibattito contemporaneo non può essere compresa senza considerare il ruolo assunto dalla normativa antiriciclaggio: negli ultimi anni il legislatore europeo e nazionale ha attribuito crescente rilievo all’individuazione del titolare effettivo e alla trasparenza degli assetti proprietari[2], perseguendo in tal modo l’obiettivo specifico insito nell’evitare che strutture giuridiche complesse possano essere utilizzate per occultare la reale disponibilità delle risorse economiche. In tale contesto il trust occupa una posizione particolarmente significativa, posto che la sua stessa architettura giuridica impone infatti di individuare una pluralità di soggetti – disponente, trustee, guardiano e beneficiari – ciascuno dei quali può esercitare differenti forme di influenza sul patrimonio segregato. Anche in questo àmbito emerge il progressivo passaggio da una concezione formale a una sostanziale della titolarità patrimoniale in cui le moderne politiche di prevenzione non si limitano più a identificare il proprietario apparente dei beni, ma mirano a individuare chi ne eserciti concretamente il controllo o ne tragga il beneficio economico.
I dati empirici e la crescente importanza delle indagini patrimoniali
La centralità delle verifiche patrimoniali trova conferma anche nei dati più recenti dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, e secondo il Rapporto Annuale 2024, le segnalazioni di operazioni sospette hanno raggiunto quota 145.401, confermando il ruolo ormai essenziale dell’intelligence finanziaria nell’attività di prevenzione e contrasto della criminalità economica[3]. Pur non riguardando specificamente il fenomeno dei trust, tali dati offrono un’indicazione significativa dell’evoluzione in corso, posto che le indagini economico-finanziarie assumono un peso crescente e richiedono strumenti interpretativi capaci di cogliere la realtà sostanziale delle operazioni patrimoniali. Da questo punto di vista, il trust rappresenta uno dei laboratori più interessanti per osservare l’evoluzione del rapporto tra autonomia negoziale e tutela degli interessi pubblici.
A oltre trent’anni dall’ingresso del trust nel nostro ordinamento, il vero nodo interpretativo non riguardi più la legittimità dell’istituto ma il suo utilizzo concreto
A oltre trent’anni dall’ingresso del trust nel nostro ordinamento, appare ormai evidente come il vero nodo interpretativo non riguardi più la legittimità dell’istituto, bensì il suo utilizzo concreto: l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni mostra una progressiva convergenza verso criteri di valutazione fondati sulla sostanza economica delle operazioni e sulla reale disponibilità dei beni. In questa prospettiva, la recente Cass. pen., Sez. III, n.13844 del 2024 assume un valore emblematico: non perché introduca princìpi radicalmente nuovi, ma perché conferma con particolare chiarezza una linea interpretativa ormai consolidata.
Il rapporto tra trust e diritto penale sembra oggi ruotare attorno a una domanda tanto semplice quanto complessa nella risposta: chi dispone realmente dei beni?
Il trust continua a essere riconosciuto come uno strumento pienamente legittimo di organizzazione patrimoniale ma ciò che viene sottoposto a scrutinio è la sua autenticità funzionale e quando la segregazione patrimoniale realizza una destinazione effettiva e trasparente dei beni, essa merita la tutela accordata dall’ordinamento; quando, al contrario, si riduce a una costruzione meramente apparente destinata a occultare la persistente disponibilità del patrimonio, vengono meno le ragioni stesse che ne giustificano la protezione. In definitiva, il rapporto tra trust e diritto penale sembra oggi ruotare attorno a una domanda tanto semplice nella formulazione quanto complessa nella risposta: chi dispone realmente dei beni? È probabilmente in questa domanda che si concentra l’intera evoluzione della materia e, con ogni probabilità, anche il suo futuro sviluppo.
[1] Legge 16 ottobre 1989, n.364, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento.
[2] D.lgs. 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni.
[3] UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Rapporto Annuale 2024.
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