Le imprese possono ancora recuperare gli sgravi per assunzioni e stabilizzazioni effettuate tra settembre 2024 e dicembre 2025. Dal 1° ottobre l’INPS non accetterà nuove istanze.
Settembre è l’ultimo mese utile per recuperare tre incentivi contributivi che possono valere fino a 650 euro al mese per ciascun lavoratore. Entro il 30 settembre 2026, i datori di lavoro devono presentare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande relative al Bonus Giovani, al Bonus Donne e al Bonus Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
La scadenza interessa le imprese che hanno effettuato assunzioni o trasformazioni contrattuali agevolabili nei periodi previsti dal decreto Coesione, compresi tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, ma non hanno ancora richiesto il beneficio. Dal 1° ottobre 2026 la procedura non consentirà l’invio di nuove istanze per quei rapporti di lavoro: rinviare il controllo significa quindi rischiare di rinunciare definitivamente allo sgravio.
Il termine non riguarda nuove assunzioni da programmare, ma operazioni già concluse. Aziende e consulenti del lavoro devono ricostruire le assunzioni a tempo indeterminato e, quando ammesse, le trasformazioni di contratti a termine effettuate nel periodo agevolato, verificando per ogni lavoratore requisiti, data di decorrenza e incentivo applicabile.
Il Bonus Giovani, introdotto dall’articolo 22 del decreto Coesione, prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi dal beneficio i premi e i contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Il limite ordinario è di 500 euro mensili per lavoratore. Per le assunzioni realizzate nelle regioni comprese nella ZES unica per il Mezzogiorno — Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna — il tetto può salire a 650 euro al mese. L’agevolazione è legata all’occupazione stabile dei giovani e deve essere richiesta nel rispetto delle condizioni indicate dall’INPS, comprese quelle riguardanti il lavoratore e la sua storia contributiva.
Il Bonus Donne, disciplinato dall’articolo 23, sostiene l’assunzione a tempo indeterminato di donne considerate svantaggiate secondo i criteri fissati dalla normativa. Anche in questo caso l’esonero può coprire il 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.
Il beneficio può arrivare a 650 euro mensili per lavoratrice e avere una durata massima di 24 mesi. Non basta, tuttavia, che la persona assunta sia una donna: occorre controllare la presenza delle condizioni di svantaggio richieste, che variano in relazione al periodo senza un impiego regolarmente retribuito, alla residenza e all’area o al settore in cui avviene l’assunzione.
Il terzo incentivo è il Bonus ZES unica Mezzogiorno, previsto dall’articolo 24. È destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto personale non dirigenziale a tempo indeterminato nelle regioni della Zona economica speciale unica. L’esonero raggiunge il 100% dei contributi previdenziali, entro il limite di 650 euro mensili per lavoratore, senza comprendere premi e contributi INAIL.
Le tre misure hanno una struttura simile, ma non sono intercambiabili. Cambiano i destinatari, i requisiti personali dei lavoratori, le condizioni poste alle imprese e, in alcuni casi, la possibilità di utilizzare lo sgravio per una trasformazione contrattuale. Prima di inviare la domanda è quindi necessario individuare l’incentivo corretto, evitando di applicare automaticamente a tutti i bonus le regole previste per uno solo di essi.
L’INPS ha fissato la chiusura definitiva dello sportello con il messaggio numero 2451 del 23 luglio 2026. Il controllo più urgente riguarda le assunzioni già registrate nei flussi aziendali per le quali non risulti ancora acquisita una domanda di ammissione. Un’impresa con più rapporti potenzialmente agevolabili dovrà verificare ogni posizione separatamente.
Lo sgravio non coincide inoltre con un pagamento diretto all’azienda. Il beneficio consiste nella riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro i massimali previsti e nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta. Restano fuori i contributi e i premi INAIL, mentre continuano ad applicarsi le condizioni generali per la fruizione degli incentivi all’occupazione e le specifiche prescrizioni stabilite per ciascuna misura.
Il passaggio operativo deve partire da una ricognizione delle assunzioni e delle stabilizzazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Per ogni rapporto occorre controllare la data, la tipologia del contratto, le caratteristiche del lavoratore, la sede di lavoro e l’eventuale appartenenza a una regione della ZES unica. Soltanto dopo questa verifica è possibile calcolare il vantaggio potenziale e presentare l’istanza attraverso i servizi telematici dell’INPS.
Il conto può essere rilevante. Al massimale di 500 euro, un anno di agevolazione può valere fino a 6.000 euro per lavoratore; con un tetto di 650 euro, il valore teorico sale a 7.800 euro in dodici mesi. Per un Bonus Donne riconosciuto per l’intera durata massima di 24 mesi, il beneficio teorico può raggiungere 15.600 euro, sempre nei limiti dei contributi effettivamente dovuti e delle condizioni applicabili al singolo rapporto.
Dopo il 30 settembre non basterà dimostrare che l’assunzione possedeva i requisiti: secondo l’avviso dell’Istituto, non sarà più possibile trasmettere una nuova domanda. Per le aziende che non hanno ancora completato la ricognizione, la priorità è dunque controllare subito il periodo agevolato e non concentrare gli invii negli ultimi giorni, quando un errore nei dati o un problema tecnico potrebbe lasciare poco tempo per intervenire.
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